Gazzetta n. 10 del 14 gennaio 2011 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2010, n. 240
Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Principi ispiratori della riforma)

1. Le universita' sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.
2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna universita' opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilita'. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero», le universita' che hanno conseguito la stabilita' e sostenibilita' del bilancio, nonche' risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell' articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti.
3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
4. Il Ministero, nel rispetto della liberta' di insegnamento e dell'autonomia delle universita', indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita', trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita' svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonche' con la valutazione dei risultati conseguiti.
5. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti, definiti ai sensi del comma 4.
6. Sono possibili accordi di programma tra le singole universita' o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitivita' delle universita', migliorandone la qualita' dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.




Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 33 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero ne
e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»



 
Art. 2.

(Organi e articolazione interna delle universita')

1. Le universita' statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dei seguenti organi:
1) rettore;
2) senato accademico;
3) consiglio di amministrazione;
4) collegio dei revisori dei conti;
5) nucleo di valutazione;
6) direttore generale;
b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'universita' e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche; della responsabilita' del perseguimento delle finalita' dell'universita' secondo criteri di qualita' e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonche' della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera n) del presente comma, nonche' di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalita' previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalita' di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso le universita' italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresi' lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante puo' essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
d) durata della carica di rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile;
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonche' il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'universita';
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unita', compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita', nonche', su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), e dell'articolo 24, comma 2, lettera d);
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti, secondo modalita' previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilita' di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilita' del mandato per una sola volta;
n) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche' dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di quattro anni; rinnovabilita' dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima universita'; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'universita'; il coordinatore puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonche' della funzione di verifica dell'attivita' di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita' del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'universita' salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita' alle sedute dell'organo di appartenenza.
2. Per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita' statali modificano, altresi', i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quaranta nelle universita' con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unita', afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;
c) previsione della facolta' di istituire tra piu' dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinita' disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita' e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilita' delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;
d) previsione della proporzionalita' del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non puo' comunque essere superiore a dodici;
e) previsione della possibilita', per le universita' con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unita', di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonche', in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalita' definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attivita' assistenziali di competenza della struttura, ove previste; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalita' determinate dallo statuto; durata triennale della carica e rinnovabilita' della stessa per una sola volta. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e q), nonche' alle lettere f) e g) del presente comma, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'universita'; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilita' per una sola volta;
i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilita' di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilita' dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita' di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni da irrogare in caso di violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalita' di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita' amministrativa e accessibilita' delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le universita' che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita' universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita'. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 e' predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie e' adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'universita' un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalita', con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali delle universita' decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e' prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e' prorogato di due anni e non e' rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.
10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d), g) e m), sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.
11. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle universita' valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.




Note all'art. 2:
- Per il testo dell'articolo 33 della Costituzione si
veda la nota all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 6, della legge 9 maggio 1989,
n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica) e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Le universita' sono dotate di
personalita' giuridica e, in attuazione dell'articolo 33
della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno
ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla
legge, le universita' sono disciplinate, oltre che dai
rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme
legislative che vi operino espresso riferimento. E' esclusa
l'applicabilita' di disposizioni emanate con circolare.
3. Le universita' svolgono attivita' didattica e
organizzano le relative strutture nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi
generali fissati nella disciplina relativa agli ordinamenti
didattici universitari. Nell'osservanza di questi principi
gli statuti determinano i corsi di diploma, anche
effettuati presso scuole dirette a fini speciali, di laurea
e di specializzazione; definiscono e disciplinano i criteri
per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le universita' sono sedi primarie della ricerca
scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie
finalita' istituzionali, nel rispetto della liberta' di
ricerca dei docenti e dei ricercatori nonche'
dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del
rispettivo stato giuridico, nonche' le strutture di
ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla ricerca
universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;
b) possono partecipare a programmi di ricerca promossi
da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati
o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle
relative normative.
5. Le universita', in osservanza delle norme di cui ai
commi precedenti, provvedono all'istituzione,
organizzazione e funzionamento delle strutture didattiche,
di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i
connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli interni di ciascuna
struttura sono emanati con decreto del rettore nel rispetto
dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile delle
universita' si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di autonomia di
cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle universita', quanto all'assunzione e
alla gestione del personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell'universita' a
maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al
Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta
giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito
nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza
di rilievi essi sono emanati dal rettore.
10. Il Ministro puo' per una sola volta, con proprio
decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti
all'universita', indicando le norme illegittime e quelle da
riesaminare nel merito. Gli organi competenti
dell'universita' possono non conformarsi ai rilievi di
legittimita' con deliberazione adottata dalla maggioranza
dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di
merito con deliberazione adottata dalla maggioranza
assoluta. In tal caso il Ministro puo' ricorrere contro
l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione
amministrativa per i soli vizi di legittimita'. Quando la
maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme
contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle universita' sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero.»
- Il testo dell'articolo 1-ter , del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43 (Disposizioni urgenti per
l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita'
culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti)
e' il seguente:
«Art. 1-ter. - 1. A decorrere dall'anno 2006 le
universita', anche al fine di perseguire obiettivi di
efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30
giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti
con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il
Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto
altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I
predetti programmi delle universita' individuano in
particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel
rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di
risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei
servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il
ricorso alla mobilita'.
2. I programmi delle universita' di cui al comma 1,
fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per
quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai
settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e periodicamente monitorati sulla base di parametri e
criteri individuati dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al
Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto
nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
delle universita'.
3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a),
b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'articolo 3 e dell'articolo
4.»
- Il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
il seguente:
«Art. 16. - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell' ambito di quanto
stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i
seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui
sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento
di programmazione triennale del fabbisogno di personale di
cui all'articolo 6, comma 4;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti e
gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono
perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi
ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri
uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di
inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei
dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere
di conciliare e di transigere, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile
1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi
degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione
del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di
lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
e degli organismi internazionali nelle materie di
competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di
direzione politica, sempreche' tali rapporti non siano
espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto da parte dei dipendenti
dell'ufficio cui sono preposti. 2. I dirigenti di uffici
dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull'attivita' da essi svolta correntemente e in tutti i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
strutture organizzative comuni a piu' amministrazioni
pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo
non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
cui vertice e' preposto un segretario generale, capo
dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con
funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.»
- La legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in
materia di universita' e di ricerca scientifica e
tecnologica) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
ottobre 1999, n. 252.
- Il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni) e' il seguente:
«Art. 14. - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in
forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.»
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 aprile 1995, n. 94 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 21 giugno 1995, n. 236 recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle universita'.»:
Art. 6. - «1. Le universita' deliberano i propri
statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989,
n. 168 , nel rispetto delle norme di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , all'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e al presente decreto,
inderogabilmente entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
decorso il quale non possono accedere ai finanziamenti
oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge
n. 537 del 1993 e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95. Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la
composizione degli organi collegiali, assicurando la
rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15
per cento.»
- Il comma 4, lettere b) ed f) dell'art. 16, della
legge 9 maggio 1989, n. 168 e' il seguente:
«4. Gli statuti devono comunque prevedere:
a) (omissis)
b) una composizione del senato accademico
rappresentativa delle facolta' istituite nell'ateneo;
c) - e) (omissis)
f) una composizione del consiglio di amministrazione
che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti
previste dalla normativa vigente.»
- Il comma 110 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) e' il seguente:
«110. Il contratto di lavoro del direttore
amministrativo, scelto tra dirigenti delle universita', di
altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, e' a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si
applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 , in quanto compatibile, e l'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come
sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo e' presentata al rettore e da questi
trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro e'
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla
data di entrata in vigore della presente legge per la
durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.»



 
Art. 3.

(Federazione e fusione di atenei

e razionalizzazione dell'offerta formativa)

1. Al fine di migliorare la qualita', l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o piu' universita' possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attivita' o strutture, ovvero fondersi.
2. La federazione puo' avere luogo, altresi', tra universita' ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonche' all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita' dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita' finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalita' di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalita', nonche' le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilita' degli atenei che li hanno prodotti, purche' indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, e' sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresi', in merito a eventuali procedure di mobilita' dei professori e dei ricercatori, nonche' del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilita' ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro puo' provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresi', in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facolta' e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.




Note all'art. 3:
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del
11 aprile 2008, reca: «Linee guida per la riorganizzazione
del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e
la costituzione degli istituti tecnici superiori»
- Il comma 4, dell'art. 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
87 (Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' il
seguente:
«4. Agli istituti professionali si riferiscono gli
istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86
dell'11 aprile 2008, con l'obiettivo prioritario di
sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello
terziario, mediante le specializzazioni richieste dal mondo
del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e
medie imprese.»
- Il testo del comma 4, dell'art. 2 del regolamento di
cui al Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88
(Regolamento recante norme per il riordino degli istituti
tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' il
seguente:
«4. Agli istituti tecnici si riferiscono gli istituti
tecnici superiori secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile
2008, con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo
delle professioni tecniche a livello terziario, mediante le
specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con
particolare riferimento alle piccole e medie imprese.»
- Il testo dell'art. 3, del regolamento di cui al
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25
(Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonche' ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere
a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
«Art. 3. - 1. I comitati regionali di coordinamento
sono costituiti dai rettori delle universita' aventi sede
nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale
o da un suo delegato, nonche' da un rappresentante degli
studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da
due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da
tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre,
eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e
dei consigli di amministrazione delle universita' della
regione, riunita in seduta comune. Nella regione
Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati
provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal
presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato,
dai rettori delle universita' della provincia e dai
rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati
ai sensi del presente comma.
2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li
presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del
supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo
2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle
iniziative in materia di programmazione degli accessi
all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto
allo studio, di alta formazione professionale e di
formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle
strutture universitarie, nonche' al coordinamento con il
sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali,
con le istanze economiche e sociali del territorio.»
- Per il testo dell'articolo 1-ter del decreto legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43 si veda nelle note all'art. 2.



 
Art. 4.

(Fondo per il merito)

1. E' istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e' destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso universita' e centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalita' di cui al presente comma.
2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalita' di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;
b) i criteri e le modalita' di attribuzione dei premi e dei buoni, nonche' le modalita' di accesso ai finanziamenti garantiti;
c) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attivita' lavorativa;
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalita' per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalita' di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalita' di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonche' di assistenza a studenti e universita' in merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalita' di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche' dell'esposizione del fondo;
n) le modalita' di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie;
o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle universita' della regione in cui risultano residenti.
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, e' svolto dal Ministero, secondo modalita' individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresi' il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita' di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, societa', enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalita' del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalita' di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per le finalita' di cui al comma 6.
9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalita' con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti.
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».




Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n.
390 (Norme sul diritto agli studi universitari) e' il
seguente:
«Art. 8. - 1. Le regioni determinano la quota dei fondi
destinati agli interventi per il diritto agli studi
universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di
borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di
diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi
stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure
selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le
regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle
universita', affinche' queste provvedano ad erogare le
borse.»
- Il comma 603 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2007)
e' il seguente:
«603 Tutti i collegi universitari gestiti da
fondazioni, enti morali, nonche' enti ecclesiastici che
abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, primo
periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti
ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi
universitari legalmente riconosciuti.»
- Il comma 1, lettera l-quater dell'art. 10, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate
a favore di universita', fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e
di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»



 
Art. 5.

(Delega in materia di interventi per la qualita' e

l'efficienza del sistema universitario)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) valorizzazione della qualita' e dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita'; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunita' uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
b) revisione della disciplina concernente la contabilita', al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita', e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle universita' statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attivita' di ricerca, nonche' di sostenibilita' economico-finanziaria;
b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole universita' e dalle loro articolazioni interne;
c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle proprie attivita' da parte delle universita', anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita' degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;
e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle universita' allo scopo annualmente predeterminate;
f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalita' di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonche' delle modalita' di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attivita', nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita' finanziaria, in conformita' alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilita' di tutte le attivita' dell'ateneo;
c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita' finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita' di personale che eccedono i limiti previsti;
e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita', cui collegare l'attribuzione all'universita' di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;
g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'universita' non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predispone, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalita' di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;
i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalita' di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissaria-mento e di nomina di uno o piu' commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;
l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le universita', a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facolta' di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima universita'; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, gia' disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei piu' alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu' ampia liberta' di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita' e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessita' della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.




Note all'art. 5:
- Il testo del comma 2, dell'art. 17 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica.) e' il seguente:
«2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi
di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti
legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.»
- L'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e'
il seguente:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle
regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di
Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;
quello delle Commissioni parlamentari e' reso,
successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
richiesta. Per la predisposizione degli schemi di
regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere
comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa».
- Il testo dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica) e' il seguente:
«Art.3. - 1. Le universita' rilasciano i seguenti
titoli:
a) laurea (L);
b) laurea magistrale (L.M.).
2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di
specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti
al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea
magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca
istituiti dalle universita'.
4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo
studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato
all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di
cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato
nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate
attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza
delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di
quelle di cui all'articolo 11, comma 4.
6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di
fornire allo studente una formazione di livello avanzato
per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in
ambiti specifici.
7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di
fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni
richieste nell'esercizio di particolari attivita'
professionali e puo' essere istituito esclusivamente in
applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione europea.
8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento
del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 6, commi 5 e 6.
9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6
della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di
formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.
In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15,
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono
attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di
ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al
conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla
conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari
di primo e di secondo livello.
10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita'
italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente
articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o
stranieri.»
- Il testo del comma 2, dell'articolo 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica)e' il seguente:
«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato al fine di consentire il
consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione,
gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni
pubbliche;
b) definizione di una tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le
amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi di cui alla lettera a);
c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in
missioni e programmi coerenti con la classificazione
economica e funzionale individuata dagli appositi
regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
e relativi conti satellite, al fine di rendere piu'
trasparenti e significative le voci di bilancio dirette
all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un
sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di
spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;
d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale che si ispirino a
comuni criteri di contabilizzazione;
e) adozione di un bilancio consolidato delle
amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, societa'
o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo
definito dal Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con i Ministri interessati;
f) definizione di un sistema di indicatori di risultato
semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio,
costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse
amministrazioni individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.»
- Il comma 9, dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e
i ricercatori universitari e delega al Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«9 Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che
abbiano gia' svolto per chiamata diretta autorizzata dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori
nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta
qualificazione, identificati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. A tali fini le universita' formulano specifiche
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla
nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tali fini le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario
nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto,
dispone la nomina determinando la relativa classe di
stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
e di valutazioni di merito.»
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009, n.1 (Disposizioni urgenti per il
diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la
qualita' del sistema universitario e della ricerca), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Misure per la qualita' del sistema
universitario). - 1 A decorrere dall'anno 2009, al fine di
promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle
attivita' delle universita' statali e di migliorare
l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una
quota non inferiore al 7 per cento del fondo di
finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del
fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi
negli anni successivi, e' ripartita prendendo in
considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche. Ai fini di cui alla presente lettera, sono
presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza
del costo del personale sulle risorse complessivamente
disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di
ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo.
1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti
annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo
0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento
ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse
complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel
miglioramento dell'efficacia e ell'efficienza nell'utilizzo
delle risorse.
2. Le modalita' di ripartizione delle risorse di cui al
comma 1 sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avente
natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di
indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario. In
sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse
di cui al comma 1 e' effettuata senza tener conto del
criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma.»
- Il testo del comma 4, dell' articolo 16, della legge
2 dicembre 1991, n. 390 e' il seguente:
«4. Ad integrazione delle disponibilita' finanziarie
destinate dalle regioni agli interventi di cui al presente
articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
Ministero, un «Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore». Il Fondo e' ripartito
per i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
procedure per la concessione dei prestiti, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
al presente articolo».
- Il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
«Art. 3. - 1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione
vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.
- Il comma 5 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre
2009, n. 196 e' il seguente:
«5 Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere al Governo la relazione di cui al comma 3 per
tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro
esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione
degli oneri da essi recati. La relazione tecnica deve
essere trasmessa nel termine indicato dalle medesime
Commissioni in relazione all'oggetto e alla programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro trenta
giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
di trasmettere la relazione tecnica entro il termine
stabilito dalle Commissioni deve indicarne le ragioni. I
dati devono essere trasmessi in formato telematico. I
regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
tecnica di cui al comma 3.»



 
Art. 6.

(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori e' a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita' annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e' pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.
2. I professori svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.
3. I ricercatori di ruolo svolgono attivita' di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' ad attivita' di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche' ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna universita', nei limiti delle disponibilita' di bilancio e sulla base di criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.
5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».
6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 e' esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
7. Le modalita' per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita' didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi' la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche' in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita' gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita' a valutare positivamente o negativamente le attivita' dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita' di ricerca ai fini del comma 8.
8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonche' dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
9. La posizione di professore e ricercatore e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilita' di costituire societa' con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilita' formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attivita' libero-professionale e' incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.
10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attivita' di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita' di collaborazione scientifica e di consulenza, attivita' di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonche' attivita' pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresi' svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche' compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche' non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita' di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita' non rappresenti detrimento delle attivita' didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita' di appartenenza.
11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attivita' didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresi', con l'accordo dell'interessato, le modalita' di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita' di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno puo' essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' ripartito in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attivita' libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche' non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito e' incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilita'. Possono altresi' svolgere attivita' didattica e di ricerca presso universita' o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita' con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attivita' di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e' considerato in proporzione alla durata e alla quantita' dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le universita' e le regioni per regolare i rapporti in materia di attivita' sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.
14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 e' di competenza delle singole universita' secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto puo' essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente e' conferita al Fondo di ateneo per la premialita' dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.




Note all'articolo 6:
- Il testo dell'articolo 50, del DPR 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica) e' il seguente:
«Art. 50 (Inquadramento nella fascia dei professori
associati). - Nella prima applicazione del presente decreto
possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di
idoneita' nel ruolo dei professori associati:
1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art.
4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito in legge,
con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e
successive modificazioni e integrazioni: nonche' quelli che
completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n.
817 , convertito in legge con modificazioni dalla L. 19
febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico
1979-80.
I professori incaricati che non hanno completato il
triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817 ,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19
febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento
nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento
del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo
gratuito e' titolo il compimento del periodo necessario
alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre
1973, n. 580 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato
dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817,
convertito in legge con modificazioni, dalla L. 19 febbraio
1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Universita' o dal
direttore dell'istituto di istruzione superiore con
documentazione degli atti ufficiali della facolta' con i
quali l'incarico e' stato conferito;
2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento
di cui all'art. 3 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30
novembre 1973, n. 766;
3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori
degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli
orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto,
inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno
accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attivita'
didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da
pubblicazioni edite, documentate da atti della facolta'
risalenti al periodo di svolgimento delle attivita'
medesime. A tal fine il preside della facolta' rilascia
sulla base della documentazione in possesso della facolta'
attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato
attivita' didattica e scientifica.«
- L'articolo 12, della legge 19 novembre 1990, n. 341
(Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' il
seguente:
«Art. 12 (Attivita' di docenza). - 1. I professori di
ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1,
9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 , e successive modificazioni, e
dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162 , adempiono ai compiti didattici nei
corsi di diploma universitario e nei corsi di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della
presente legge. I ricercatori, a integrazione di quanto
previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio
previsti dalla presente legge, secondo le modalita' di cui
ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
2. E' altresi' compito istituzionale dei professori e
dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale
dello studente secondo quanto previsto dal sistema di
tutorato di cui all'articolo 13.
3. Ferma restando per i professori la responsabilita'
didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le
strutture didattiche secondo le esigenze della
programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai
ricercatori, con le modalita' di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con
il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza
di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno
diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La
programmazione deve in ogni caso assicurare la piena
utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e
dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti
dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori possono essere componenti delle
commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione e relatori
di tesi di laurea.
5. Sostituisce il primo comma dell'art. 114, D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382
6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma
sono di norma sdoppiati ogni qualvolta
il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente,
moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in
corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli
insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai
professori e dai ricercatori per supplenza o per
affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo,
che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori e per i ricercatori dalle
rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le
supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti
possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, fatta salva la possibilita' di quanto previsto
dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto previsto dal D.P.R. 11
luglio 1980, n. 382 , e dal D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 ,
si estende ai corsi di diploma universitario. Per i
professori a contratto sono rispettate le incompatibilita'
di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e successive
modificazioni.»
- Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e
i ricercatori universitari e delega al Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad
esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi
dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonche' ai professori incaricati stabilizzati, sono
affidati, con il loro consenso e fermo restando il
rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed
economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con
la programmazione didattica definita dai competenti organi
accademici nonche' compiti di tutorato e di didattica
integrativa. Ad essi e' attribuito il titolo di professore
aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali
corsi e moduli. Il titolo e' conservato altresi' nei
periodi di congedo straordinario per motivi di studio di
cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello
in cui ha svolto tali corsi e moduli. Lo stesso titolo e'
attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai
ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi
siano affidati corsi o moduli curriculari.»
- Il testo degli articoli 2 e 3 del d.lgs 27 luglio
1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori)e' il seguente:
«Art. 2 (Soggetti ammissibili). - 1. Sono soggetti
ammissibili agli interventi di cui al presente titolo:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui
all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;
c) i centri di ricerca con personalita' giuridica
autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
d) societa', consorzi e societa' consortili comunque
costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50
per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree
depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle
lettere a), b) e c), nonche' eventualmente da altri
soggetti tra: universita', enti di ricerca, ENEA, ASI,
societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti
con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2
della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi
di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
e) societa' di recente costituzione ovvero da
costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca, per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la
partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il
relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:
1) professori e ricercatori universitari, personale di
ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonche'
dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sulla base di regolamenti delle universita' e degli
enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura
autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il
mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonche' le
questioni relative ai diritti di proprieta' intellettuale e
che definiscano le limitazioni volte a prevenire i
conflitti di interesse con le societa' costituite o da
costituire;
2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);
3) societa' di assicurazione, banche iscritte all'albo
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti
con legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2
della legge n. 317 del 5 ottobre 1991, fondi mobiliari
chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
f) universita', enti di ricerca anche a carattere
regionale, ENEA ed ASI per i casi di cui alle lettere d) ed
e) e al comma 2, nonche' per le attivita' di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2 e per
attivita', proposte in collaborazione con i soggetti di cui
alle lettere a), b), c), d), e), di ricerca e di alta
formazione tecnologica finalizzate agli obbiettivi di cui
all'articolo 1, comma 1;
f-bis) i parchi scientifici e tecnologici istituiti con
legge regionale.
2. I soggetti industriali possono presentare i progetti
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numeri 1, 2 e
3, nonche' comma 1, lettera d), numero 2, anche
congiuntamente con universita', enti di ricerca, ENEA ed
ASI. Nel caso di progetti relativi ad attivita' svolte
nelle aree depresse del paese, la partecipazione
finanziaria dei soggetti industriali non puo' essere
inferiore al 30 per cento dell'impegno finanziario
previsto. Per progetti relativi ad attivita' svolte nelle
restanti aree del paese la predetta percentuale non puo'
essere inferiore al 51 per cento.
3. I soggetti di cui al comma 1 accedono agli
interventi di cui al presente titolo esclusivamente se
hanno stabile organizzazione sul territorio nazionale.»
«Art. 3 (Attivita' finanziabili). - 1. Sono ammissibili
per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi di
ricerca industriale, come definita all'articolo 1, comma 2:
1) le attivita' svolte in ambito nazionale, sulla base
di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2) le attivita' svolte nel quadro di programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base
di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti
individuali, assimilati e associati ai fini della
predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli
interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
3) le attivita' svolte sulla base di progetti
predisposti in conformita' a bandi emanati dal MURST per
obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali,
assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti industriali e
assimilati ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e
fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto o
programma:
1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto
contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in
fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da
coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla
nuova societa';
c) interventi di sostegno all'occupazione nella ricerca
industriale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma
2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla
connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma universitario,
di diploma di laurea, di specializzazione e di dottorato di
ricerca per avviamento ad attivita' di ricerca, da parte di
soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di
ricerca operanti nel settore industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti industriali e
assimilati, di oneri relativi a borse di studio concesse
per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca, nonche'
ad assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il relativo
programma di ricerca sia concordato con il medesimo
soggetto industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad infrastrutture, strutture
e servizi per la ricerca industriale, come definita ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, e per la diffusione delle
tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti industriali e
assimilati a laboratori di ricerca esterni pubblici e
privati, dei quali si sia accertata la qualificazione e
l'idoneita', di studi e ricerche sui processi produttivi,
di attivita' applicative dei risultati della ricerca, di
formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di
nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento,
il recupero di competitivita', la trasformazione,
l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il
riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture
di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con
connesse attivita' di riqualificazione e formazione del
personale.
2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di
ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori
universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai
sensi del presente comma, presso soggetti industriali e
assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese
nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le
iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero
1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso
dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato
mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui
dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo.
Il servizio prestato durante il periodo di distacco
costituisce titolo valutabile per le valutazioni
comparative per la copertura di posti vacanti di professore
universitario e per l'accesso alle fasce superiori del
personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla
base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le
modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso
aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli
enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del
personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a
valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a
termine in sostituzione del personale distaccato. «
- Il testo del comma 3, dell'articolo 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' il seguente:
«3.Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende
di competenza dell'amministrazione statale.
1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o
aziende di carattere nazionale, di competenza
dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine
relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con
decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su
proposta del ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine
all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di
ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori
universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai
sensi del presente comma, presso soggetti industriali e
assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese
nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le
iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero
1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso
dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato
mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui
dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo.
Il servizio prestato durante il periodo di distacco
costituisce titolo valutabile per le valutazioni
comparative per la copertura di posti vacanti di professore
universitario e per l'accesso alle fasce superiori del
personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla
base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le
modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso
aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli
enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del
personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a
valere sul Fondo di cui all'articolo 5, per assunzioni a
termine in sostituzione del personale distaccato. «
- Gli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) sono i
seguenti:
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti
casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4);
5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
6);
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da
altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le
pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146 . In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo
sia senza assegni, e' utile ai fini della progressione
nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11)
e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3)
dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono
a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione della possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.»
«Art. 14 (Aspettativa dei professori che passano ad
altra amministrazione). - Il professore universitario, che
assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o
pubblica, e' collocato in aspettativa per tutto il periodo
di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di
tale periodo l'interessato puo' riassumere servizio presso
l'Universita' entro i successivi trenta giorni e, in
mancanza, decade dall'ufficio di professore.
Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma,
non e' computabile ne' ai fini economici ne' ai fini
giuridici.
Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo
ad esaurimento.»
«Art. 15 (Inosservanza del regime delle
incompatibilita'). - Nel caso di divieto di cumulo
dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con
altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo
impiego pubblico comporta la cessazione di diritto
dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal
precedente art. 14.
Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le
disposizioni previste dai successivi commi per
l'incompatibilita'.
Il professore ordinario che violi le norme sulle
incompatibilita' e' diffidato dal rettore a cessare dalla
situazione di incompatibilita'.
La circostanza che il professore abbia ottemperato alla
diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che
l'incompatibilita' sia cessata, il professore decade
dall'ufficio.
Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto
del Ministro della pubblica istruzione su proposta del
rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.»
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 settembre relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea del 30.9.2005.
- Il testo degli articoli 36 e 38, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
il seguente:
«Art. 36 (Progressione economica del ruolo dei
professori universitari). - La progressione economica nel
ruolo dei professori universitari, articolato nelle due
fasce dei professori ordinari e dei professori associati e'
determinata dalle disposizioni contenute nei successivi
commi del presente articolo.
Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto
del conseguimento della nomina ad ordinario e' attribuita
la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento
della retribuzione del dirigente generale di livello A
dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennita' di
funzione.
Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo
stipendio e' pari al 92 per cento di quello risultante al
precedente comma ferma restando la possibilita'
dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei
classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento
della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina
ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in
successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati
sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla
seconda fascia e' pari al 70 per cento di quello spettante,
a parita' di posizione al professore della prima fascia.
La misura del trattamento economico previsto dai
precedenti commi e' maggiorata del 40 per cento a favore
dei professori universitari che abbiano optato per il
regime di impegno a tempo pieno.
I professori universitari di ruolo in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori
universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1°
novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di
servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per
effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se piu'
favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal
riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.
Il professore ordinario che alla data
dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del
trattamento economico corrispondente alla classe finale di
stipendio conserva, qualora piu' favorevole, il diritto
all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente
generale di livello A dello Stato, in applicazione dei
principi derivanti dalle norme sulle carriere e
retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo
stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo
definito, la differenza tra la misura dello stipendio in
godimento e quello che gli compete in applicazione del
presente decreto e' conservata a titolo di assegno ad
personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti
economici e di carriera.
In sede di primo inquadramento e successivamente nelle
ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad
altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello
iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a
posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione
stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad
assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente
superiore a quello in godimento.»
«Art. 38(Progressione economica del ruolo dei
ricercatori). - La progressione economica dei ricercatori
universitari confermati si sviluppa in sette classi
biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del
parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del
2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.
Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue
lorde.
Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione
in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole
per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati,
e' attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300
e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale
parametro.
Coloro i quali conseguono il primo giudizio di
idoneita' sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori
universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di
effettiva assunzione in servizio agli effetti economici.
Al personale provvisto di uno stipendio superiore a
quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei
ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50
per cento calcolati sulla medesima, necessari per
assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente
superiore a quello in godimento.
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176, S.O.



 
Art. 7.

(Norme in materia di mobilita' dei professori e dei ricercatori)

1. I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e' disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E' ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita' interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilita' universitaria e' altresi' favorita dalla possibilita' che il trasferimento di professori e ricercatori possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'universita' di appartenenza conservano la titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.




Note all'articolo 7:
- Per il testo dell'articolo 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si veda
nelle note all'art. 6.
- La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali)
e' pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1979, n. 40.



 
Art. 8.

(Revisione del trattamento economico dei professori e

dei ricercatori universitari)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari gia' in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilita', per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.
4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.




Note all'articolo 8:
- Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O..
- Il testo dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari»
- Per gli articoli 36 e 38 del DPR 11 luglio 1980, n.
382 si veda nella note all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 1
ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766, come modificato dall'art 39
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382:
«Art. 12 Trattamento economico del personale docente
universitario.
Al personale insegnante delle universita' ed istituti
d'istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e
incaricato e' attribuito a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo
pensionabile e utile ai fini dell'indennita' di buonuscita,
con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici
dello stipendio e sulla tredicesima mensilita', nella
misura di cui alla tabella allegata.
Detto assegno e' sostitutivo dell'indennita' di ricerca
scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n. 16,
e successive modificazioni.
L'assegno di cui al primo comma puo' essere percepito
in base ad un solo titolo e non e' cumulabile con altri
assegni o indennita' di analoga natura ne' con trattamenti
economici onnicomprensivi.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia
che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la
durata dell'opzione, e' attribuita in aggiunta al
trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per
dodici mensilita' all'anno, un assegno aggiuntivo pari al
70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i
professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle
corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla
seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo
definito, le indennita' previste ai precedenti commi
rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi
di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennita' di cui ai precedenti commi non sono
pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello
stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo
e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennita' previste dai precedenti commi sono
riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino
alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo
appartenenti alle due fasce che optino per il regime di
impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro
intero ammontare nei confronti dei professori che optino
per il regime di impegno a tempo definito.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su
conforme parere del rettore e delle facolta' interessate, i
professori ordinari, straordinari ed associati possono
dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio
nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale.
L'incarico non puo' avere durata superiore a 5 anni e
non e' immediatamente rinnovabile.
Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione, ai sensi dell'art 24 della L. 24
febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di
lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a
cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali
debitamente ratificati, e' elevato a lire 300 milioni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno
accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione
alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono
autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa
provvisoria in attesa della registrazione da parte degli
organi di controllo.»
Si riporta il testo dell'art. 3-ter del D.L. 10
novembre 2008 n.180, convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009 n. 1, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3-ter (Valutazione dell'attivita' di ricerca). -
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, destinati a maturare a partire dal 1° gennaio 2011,
sono disposti previo accertamento da parte della autorita'
accademica della effettuazione nel biennio precedente di
pubblicazioni scientifiche.
2. I criteri identificanti il carattere scientifico
delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito
il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.
3. (abrogato)
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che
nel precedente triennio non abbiano effettuato
pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di
cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle
commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento
rispettivamente di professori di I e II fascia e di
ricercatori.»



 
Art. 9.

(Fondo per la premialita')

1. E' istituito un Fondo di ateneo per la premialita' di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna universita' con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo' essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attivita' conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le universita' possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.




Note all'articolo 9:
- Il comma 16, dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 e' il seguente:
«16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura
retributiva, il trattamento economico dei professori
universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e'
correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e
all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo
definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui
80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale
possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e
della specificita' e della diversita' dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai
professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale
retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita'
di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti,
secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico
universitario, in caso di svolgimento delle attivita'
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale,
resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.»



 
Art. 10.

(Competenza disciplinare)

1. Presso ogni universita' e' istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalita' definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e' altresi' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. E' abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.




Note all'articolo 10:
- Il testo dell'articolo 87 del regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore) e' il seguente:
«Art. 87. - I professori di ruolo possono essere
inflitte, secondo la gravita' delle mancanze, le seguenti
punizioni disciplinari:
1) la censura;
2) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio ad un
anno;
3) la revocazione;
4) la destituzione senza perdita del diritto a pensione
o ad assegni;
5) la destituzione con perdita del diritto a pensione o
ad assegni.»
L'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006 n. 18,
abrogato dalla presente legge, recava: «Collegio di
disciplina»



 
Art. 11.

(Interventi perequativi per le universita' statali)

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle universita' statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario e' destinata ad essere ripartita tra le universita' che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualita' di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei puo' tenere conto delle specificita' delle universita' sede di facolta' di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta, escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.




Note all'articolo 11:
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda nelle note all'articolo
5.



 
Art. 12.

(Universita' non statali legalmente riconosciute)

1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle universita' non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle universita' non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.
3. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle universita' telematiche ad eccezione di quelle, individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR e, nelle more della sua costituzione, con il parere del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), che rispettino i criteri di cui al comma 1.




Note all'articolo 12:
- Il testo della legge 29 luglio 1991, n. 243 recante
Universita' non statali legalmente riconosciute e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 6 agosto 1991, n. 183.
- Per il testo del comma 1, dell'articolo 2 del decreto
legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda la
nota all'articolo 5.



 
Art. 13.

(Misure per la qualita' del sistema universitario)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche' il numero e l'entita' dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse».




Note all'articolo 13:
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla
legge 9 gennaio 2009, n. 1 si veda la nota all'articolo 5.



 
Art. 14.

(Disciplina di riconoscimento dei crediti)

1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le universita' possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalita' attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attivita' formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonche' alle altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le universita' attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.




Note all'articolo 14:
- Il comma 147 dell'articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e' il seguente:
«147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e'
riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere
riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio
regolamento didattico le conoscenze e le abilita'
professionali, certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate
in attivita' formative di livello post-secondario da
riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il
numero di tali crediti non puo' essere superiore a
sessanta.»
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'articolo 6.
- Il comma 1, dell'articolo 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e'
il seguente:
«1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri
per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112».



 
Art. 15.

(Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinita', i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale puo' essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 18, 22, 23 e 24 della presente legge, nonche' per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalita' di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.




Note all'articolo 15:
- Il testo del comma 95 e seguenti dell'articolo 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127e' il seguente:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11,
commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli
obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli
sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in
sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in
corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta
formazione permanente e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di
criteri di semplificazione delle procedure e di
armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al
comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio
e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 , e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la
valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri,
prevedendo anche casi specifici in base ai quali e'
consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e
100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia
di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalita' di impiego, nonche' di durata e di
rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e
all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole della
regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e
di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai
predetti fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano
possono, sentiti i Ministeri dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, stipulare apposite convenzioni con universita'
italiane e con quelle dei Paesi dell'area linguistica
francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano
il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
universita' nonche' le modalita' di finanziamento. La
stessa disciplina si applica ai diplomi di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica,
all'accorpamento e al successivo aggiornamento dei settori
scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la
pertinenza della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i
raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare,
sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio
decreto, previo parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero
l'attivazione di corsi universitari, per i quali non
sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di
sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti
attuativi del regolamento di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i
quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo
ordinamento, ferma restando la facolta' degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di
transitare ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte
delle strutture didattiche competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.»



 
Art. 16.

(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale)

1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalita' di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformita' ai criteri di cui al comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:
a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;
b) la possibilita' che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;
c) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita' dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
d) l'indizione obbligatoria, con frequenza annuale inderogabile, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;
e) i termini e le modalita' di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalita', anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicita' degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;
f) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilita' di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennita';
g) il divieto che della commissione di cui alla lettera f) faccia parte piu' di un commissario della stessa universita'; la possibilita' che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attivita' didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
h) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attivita' scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
i) il sorteggio di cui alla lettera h) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione puo' acquisire pareri scritti pro veritate sull'attivita' scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera h); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;
l) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di piu' di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;
m) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;
n) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 2;
o) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso universita' dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le universita' prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.
4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneita' ne' da' alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita' al di fuori delle procedure previste dall'articolo 18.




Note all'articolo 16:
- Per il testo del comma 2, dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note
all'articolo 8.



 
Art. 17.

(Equipollenze)

1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche' della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «dottore» prevista per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982, e ai diplomi universitari istituiti ai sensi della citata legge n. 341 del 1990, di durata inferiore a tre anni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999.
4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' identificata l'attuale classe di appartenenza del titolo di laurea a cui fanno riferimento i diplomi universitari rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali e i diplomi universitari dell'ordinamento previgente.




Note all'articolo 17:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162 recante «Riordinamento delle scuole dirette a
fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
di perfezionamento» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17
aprile 1982, n. 105, S.O.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma
degli ordinamenti didattici universitari» e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 23 novembre 1990, n. 274.
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
509 recante «Norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2000, n.
2.
- Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22
ottobre 2004, n. 270 (Modifiche al regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)
e' il seguente:
«7. A coloro che hanno conseguito, in base agli
ordinamenti didattici di cui al comma 1, la laurea, la
laurea magistrale o specialistica e il dottorato di
ricerca, competono, rispettivamente, le qualifiche
accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di
ricerca. La qualifica di dottore magistrale compete,
altresi', a coloro i quali hanno conseguito la laurea
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.»
- Il comma 3, dell'articolo 13 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509 e' il seguente:
«3. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi
universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici
sono valutati in crediti e riconosciuti dalle universita'
per il conseguimento della laurea di cui all'articolo 3,
comma 1. La stessa norma si applica agli studi compiuti per
conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali
istituite presso le universita', qualunque ne sia la
durata.»



 
Art. 18.

(Chiamata dei professori)

1. Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia gia' in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresi' la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'universita' stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le universita' purche' in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche' sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme previste dai relativi bandi.




Note all'articolo 18:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 recante: «Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio
1989, n. 108, S.O.
- La Carta europea dei ricercatori, allegata alla
raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione e'
pubblicata nella Gazz. Uff. dell'Unione Europea L75del
22.3.2005 p. 67.
- Il testo del comma 105, dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)e' il seguente:
«105. A decorrere dall'anno 2005, le universita'
adottano programmi triennali del fabbisogno di personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo
determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a
tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca ai fini della coerenza con le risorse
stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della
normativa vigente.»
- Per il testo dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla
legge 31 marzo 2005 n, 43 si veda nelle note all'articolo
2.



 
Art. 19.

(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche' le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi' i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4»;
b) al comma 5, lettera c):
1) le parole: «comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi» sono soppresse;
2) dopo le parole: «borse di studio da assegnare» sono inserite le seguenti: «e dei contratti di apprendistato di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, da stipulare»;
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni»;
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e' collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».




Note all'articolo 19:
- Il testo dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998,
n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«Art. 4 (Dottorato di ricerca). - 1. I corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le
competenze necessarie per esercitare, presso universita',
enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di
alta qualificazione.
2. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti,
previo accreditamento da parte del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle
universita', dagli istituti di istruzione universitaria ad
ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane
di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere
altresi' istituiti da consorzi tra universita' o tra
universita' ed enti di ricerca pubblici e privati di alta
qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del
relativo titolo accademico da parte delle istituzioni
universitarie. Le modalita' di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini
dell'istituzione e dell'attivazione dei corsi, e le
condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento, nonche'
le modalita' di individuazione delle qualificate
istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al
primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su
proposta dell'ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresi'
i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti
accreditati disciplinano, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di
accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi
formativi e il relativo programma di studi, la durata, il
contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le
modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma
4.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
borse di studio conferite dalle universita' per attivita'
di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989,
n. 398 . Con decreti del Ministro sono determinati
annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei
delle risorse disponibili per il conferimento di borse di
studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche
all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi
di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca
post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato
mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in
possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
scientifica e di personale, strutture ed attrezzature
idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione
comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero e l'ammontare delle borse di studio da
assegnare e dei contratti di apprendistato di cui
all'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e successive modificazioni, da stipulare, previa
valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di
merito prevarra' la valutazione della situazione economica
determinata ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 , pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9
giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
di cui al comma 5 possono essere coperti mediante
convenzione con soggetti estranei all'amministrazione
universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate
dagli organi competenti delle universita'.
6-bis. E' consentita la frequenza congiunta del corso
di specializzazione medica e del corso di dottorato di
ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del
corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita'
di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri
interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito
regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla
ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza
oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.
8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato
con le diciture: «Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.»»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13
agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e
dottorato di ricerca nelle Universita'), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca e' collocato a domanda,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni
per il periodo di durata del corso ed usufruisce della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In
caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza
borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato
il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del
dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo. Non hanno diritto al congedo straordinario, con o
senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia'
conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici
dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato
per almeno un anno accademico, beneficiando di detto
congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in
godimento alla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono mantenuti.
Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini
della progressione di carriera, del trattamento di
quiescenza e di previdenza .»



 
Art. 20.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilita' di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresi' fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli gia' previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalita'.
2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».




Note all'articolo 20:
- L'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre
1992, n. 421) e' il seguente:
«Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Il Fondo
sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale
e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del
bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente
determinato dalla legge finanziaria tenendo conto,
limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
alle regioni.
2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
da:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro per le tematiche di sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma delle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica
veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la
valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano
dei donatori di midollo osseo;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle
aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera d), della L. 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di
ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su
proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da
assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un
sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai
livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il
territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
riferimento ai seguenti elementi:
a) popolazione residente;
b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita'
analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie
locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e
le province autonome;
c) consistenza e stato di conservazione delle strutture
immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni
strumentali.
4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale
assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla
base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di
soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente
assicura altresi', nel corso del primo triennio di
applicazione del presente decreto, quote di finanziamento
destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
rapportati agli standard di riferimento.
6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte
corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario,
confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui
all'art. 8, L. 16 maggio 1970, n. 281, come parte
indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione
del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono
utilizzate esclusivamente per finanziare attivita'
sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito
capitolo di bilancio».
- Il comma 870, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)e' il seguente:
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo
104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni».
- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 297 e' il seguente:
«Art. 5. Fondo agevolazioni per la ricerca.
1. Le attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute
mediante gli strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul
Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere
rotativo, che opera con le modalita' contabili di cui al
soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La
gestione del FAR e' articolata in una sezione relativa agli
interventi nel territorio nazionale e in una sezione
relativa ad interventi nelle aree depresse. Al FAR
affluiscono, a decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
all'unita' previsionale di base 4.2.1.2. «Ricerca
applicata».
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
- I commi 814 e 815 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 sono i seguenti:
«814. A decorrere dall'anno 2007, nell'ambito delle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla
presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento
relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008
e' destinata, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai
soggetti di cui all'articolo 12-bis, comma 6, del citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, presentati da
ricercatori di eta' inferiore ai quaranta anni e
previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra
pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da
ricercatori, di nazionalita' italiana o straniera, di eta'
inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la meta',
presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e
riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici
bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index.
L'attuazione del presente comma e' demandata ad apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro della salute ed il
Ministro dell'universita' e della ricerca entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
815. L'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento del comitato di cui al comma 814 e'
quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui.»
- Il testo dei commi 313, come modificato dalla
presente legge, 314 e 315 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244( Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)e' il seguente:
«313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non
inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo
del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata ai progetti di
ricerca di base presentati da ricercatori di eta' inferiore
ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attivita'
di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della
valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato e'
composto da ricercatori, di nazionalita' italiana o
straniera, in maggioranza di eta' inferiore ai quaranta
anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di
indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation
index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca,
almeno per la meta' non italiani, che svolgono attivita'
nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica
e tecnologica.
314. L'attuazione del comma 313 e' demandata ad
apposito decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1,
comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
315. All'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento del comitato di cui al comma 313,
quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si
provvede mediante incremento, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di
cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il
calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla
vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.»



 
Art. 21.

(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)

1. Al fine di promuovere la qualita' della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 20, e' istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR e' composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita' di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non piu' di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, e' composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita' di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu' di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attivita' dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche' alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR puo' provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attivita' contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennita' spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di eta'. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente e' scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attivita' svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.




Note all'articolo 21:
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 26 marzo 2004 reca.
«Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle
risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti
della ricerca di base».



 
Art. 22.

(Assegni di ricerca)

1. Le universita', le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonche' le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attivita' di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, ente o istituzione, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.
3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non puo' comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno e' stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarita' dell'assegno non e' compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalita' di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilita' di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:
a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse del soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione, che puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni al soggetto medesimo e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;
b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attivita' di ricerca.
5. I soggetti di cui al comma 1, con proprio regolamento, possono riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
6. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternita', le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
7. L'importo degli assegni di cui al presente articolo e' determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.
8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.
9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche' con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non puo' in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.




Note all'articolo 22:
- Il testo dell'articolo 74, quarto comma,del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e'
il seguente:
«Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto,
su conforme parere del Consiglio universitario nazionale,
potra' stabilire eventuali equipollenze con il titolo di
dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento
scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo,
dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola
superiore di studi universitari e di perfezionamento di
Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi
avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello
post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di
dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
di studio e di ricerca e numero limitato di titoli
annualmente rilasciati. «
- Il testo dell'articolo 4, della legge 13 agosto 1984,
n. 476 e' il seguente:
«Art. 4. - Sono esenti dall'imposta locale sui redditi
e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di
studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di
studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle
regioni a statuto ordinario, in dipendenza del
trasferimento alle stesse della materia concernente
l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonche'
dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome
di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
E' abrogato il quarto comma dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601 , come sostituito dall'articolo 4 della legge 3
novembre 1982, n. 835.»
- Il testo dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare)e' il seguente:
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati
alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge
11 giugno 1971, n. 426 . Sono esclusi dall'obbligo i
soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero
dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 , che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , una copia del
modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai
percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel
comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 , e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla Gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233 , e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i
mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in
proporzione alla somma versata. I contributi come sopra
determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio
dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi
nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione
come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto
del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo
all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che
non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui
ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo
del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e del
rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e'
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni
di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina
della gestione «Mutualita' pensioni», istituita in seno
all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389 , con le
disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.»
- Il testo del comma 788, dell'articolo 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 e' il seguente:
« 788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a
progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e'
corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a carico
dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque
non inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare,
con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a
quattro giorni. Per la predetta prestazione si applicano i
requisiti contributivi e reddituali previsti per la
corresponsione dell'indennita' di degenza ospedaliera a
favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La
misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza
ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di
centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la
certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che
dia diritto alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni.
Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le
disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilita' e
di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di
cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennita' di
maternita', e' corrisposto per gli eventi di parto
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007 un trattamento
economico per congedo parentale, limitatamente ad un
periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito
preso a riferimento per la corresponsione dell'indennita'
di maternita'. Le disposizioni di cui al precedente periodo
si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per
ingressi in famiglia con decorrenza dal 1° gennaio 2007. Le
prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a
valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»



 
Art. 23.

(Contratti per attivita' di insegnamento)

1. Le universita', anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attivita' di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le universita' possono, altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le universita' possono attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilita' di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'universita'.
4. La stipulazione di contratti per attivita' di insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.




Note all'articolo 23:
- Il testo dell'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30
dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la
determinazione e la composizione dei comparti di
contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29)e' il seguente:
«Art. 8 (Comparto del personale delle istituzioni e
degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto
di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1,
lettera F), comprende il personale dipendente:
- dagli enti scientifici di ricerca e di
sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive
modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e
talassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l'industria;
- dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni
militari (C.R.E.S.A.M.);
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e
l'elettronica della marina militare «Giancarlo Vallauri»
(Marinateleradar);
- dall'Area di ricerca di Trieste.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i
dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto
legislativo n. 29/1993 ;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del
comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.»



 
Art. 24.

(Ricercatori a tempo determinato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita' di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le universita' possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita' di svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche' delle attivita' di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita' con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita' dei bandi sul sito dell'aieneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalita' di trasmissione telematica delle candidature nonche', per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonche' di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia' assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorche' cessati dal servizio;
c) valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilita' di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo puo' specificare nel bando la lingua straniera di cui e' richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di cui al decreto del Ministro adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;
b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilita' delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura e' data pubblicita' sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puo' essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'universita' medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le universita' possono utilizzare fino alla meta' delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'universita' puo' utilizzare le risorse corrispondenti fino alla meta' dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.
7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 9.
8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera a), e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.
9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere a) e b), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.




Note all'articolo 24:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168 e' pubblicata sulla
Gazz. Uff. dell' 11 maggio 1989, n. 108 S.O.
- La Carta europea dei ricercatori e' richiamata nelle
note all'articolo 18
- Il testo del comma 7, dell' articolo 1, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e' il
seguente:
«7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli
e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi
di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione,
utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con apposito decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
avente natura non regolamentare, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentito il Consiglio
universitario nazionale. «
- Il testo del comma 6, dell'articolo 51, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica)e' il seguente:
«6. Le universita', gli osservatori astronomici,
astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e
successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
nonche' il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle
disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie
disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere
titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del
personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo
periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non
superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel
limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero
di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo'
frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga
al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi
dell'articolo 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , fermo restando il
superamento delle prove di ammissione. Le universita'
possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno
ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.
Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche
puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli
assegni di cui al presente comma si applicano, in materia
fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge
13 agosto 1984, n. 476 , e successive modificazioni e
integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di
cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8
agosto 1995, n. 335 , e successive modificazioni e
integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le
modalita' di conferimento degli assegni si provvede con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo
periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a
stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi
di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222
e seguenti del codice civile, compatibili anche con
rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello
Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti
non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.»
- Il testo dell'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio
universitarie) e' il seguente:
«Art. 4 (Borse di studio per attivita' di ricerca
post-dottorato). - 1. Nell'ambito dei finanziamenti di cui
all'articolo 7, le universita' possono conferire borse di
studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di
ricerca conseguito in Italia o all'estero per lo
svolgimento di attivita' di ricerca post-dottorato. Il
conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze
delle attivita' di ricerca svolte nelle strutture
dell'ateneo.
2. Le modalita' di conferimento e conferma delle borse
e i limiti di eta' per poterne usufruire sono stabiliti con
decreto del rettore, previa deliberazione del senato
accademico.
3. Le commissioni giudicatrici devono essere composte
da professori straordinari, ordinari ed associati e
presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni
possono far parte i ricercatori confermati.
4. I borsisti di cui al presente articolo possono
partecipare, previa autorizzazione, a progetti di ricerca,
coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche
all'estero presso enti di ricerca ed universita'.
5. Le borse di studio di cui al comma 1 hanno durata
biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo
anno e non sono rinnovabili.»



 
Art. 25.

(Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle universita' ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno gia' iniziato a produrre i loro effetti.




Note all'articolo 25:
- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e'
il seguente:
«Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per
essi previsti. In tal caso e' data facolta'
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in
relazione alla particolare esperienza professionale
acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi . La
domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione
di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
il compimento del limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in
aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive
presentano la domanda almeno novanta giorni prima del
compimento del limite di eta' per il collocamento a riposo.
1-bis. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la
facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'.»



 
Art. 26.

(Disciplina dei lettori di scambio)

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le universita' possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalita' incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attivita' finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita' interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.




Note all'articolo 26 :
- Il testo del comma 1, dell'articolo 1, del
decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2 (Disposizioni urgenti
relative al trattamento economico dei collaboratori
linguistici presso talune Universita' ed in materia di
titoli equipollenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2004, n. 63,e' il seguente:
«Art. 1 (Ex lettori di madre lingua straniera). - 1. In
esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di
Giustizia delle Comunita' europee in data 26 giugno 2001
nella causa C-212/99, ai collaboratori linguistici, ex
lettori di madre lingua straniera delle Universita' degli
studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La
Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli, gia'
destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e'
attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto,
tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un
trattamento economico corrispondente a quello del
ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla
data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti
piu' favorevoli; tale equiparazione e' disposta ai soli
fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti
collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua
straniera, di qualsiasi funzione docente.»
- L'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120
(Disposizioni urgenti per il funzionamento delle
universita'), convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1995, n. 236 e' il seguente:
«Art. 4. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le
universita' provvedono alle esigenze di apprendimento delle
lingue e di supporto alle attivita' didattiche, anche
mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i
propri ordinamenti.
2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le
universita' possono assumere, compatibilmente con le
risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed
esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea
o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da
svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con
contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo
indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo
determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo l'entita' della retribuzione, il regime di
impegno e gli eventuali obblighi di esclusivita' sono
stabiliti dal consiglio di amministrazione delle
universita', attraverso la contrattazione decentrata con le
rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori
ed esperti linguistici.
3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui
modalita' sono disciplinate dalle universita' secondo i
rispettivi ordinamenti. Le universita', nel caso in cui si
avvalgano della facolta' di stipulare i contratti di cui al
comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i
titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , in
servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonche' quelli
cessati dal servizio per scadenza del termine
dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa
da inidoneita' o da soppressione del posto. Il personale
predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva
i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti.
4. Le universita' procedono annualmente, sulla base di
criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i
rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attivita'
svolta. La continuita' del rapporto di lavoro e'
subordinata al giudizio sulla verifica dell'attivita'
svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo
che la riduzione del servizio deliberata dai competenti
organi accademici costituisce per l'universita'
giustificato motivo di recesso.
5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e' abrogato.»



 
Art. 27.

(Anagrafe degli studenti)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «, in particolare,» sono soppresse.




Note all'articolo 27:
- Il testo del comma 1, dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Disposizioni urgenti
per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia
di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11
luglio 2003, n. 170 e' il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. Per i fini di cui all'articolo 1,
presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei
laureati delle universita', avente, in particolare, i
seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi
formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle
carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale
degli studenti agevolando le procedure connesse ai
riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte
attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali
dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema
produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per
sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli
studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze
disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie
di studenti in ragione del loro impegno temporale negli
studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta
formativa del sistema nazionale delle istituzioni
universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in
ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini
del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro
come crediti formativi.»



 
Art. 28.

(Istituzione di un Fondo per la formazione e

l'aggiornamento della dirigenza presso il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca)

1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilita' connesse all'applicazione del federalismo fiscale, e' istituito presso il Ministero il Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza. A valere su detto Fondo, il Ministro puo' concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da universita' pubbliche in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del Fondo universita' pubbliche, private, fondazioni tra universita' ed enti locali, anche appositamente costituite, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, per le finalita' di cui al presente articolo, in numero massimo di due sul territorio nazionale, di cui una avente sede nelle aree delle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
3. Con decreto del Ministero, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresi' individuati i soggetti destinatari.
4. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2017.
5. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




Note all'articolo 28:
Il Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21
giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali e' pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999,
n.. L 161.
- Il testo del comma 5, dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27
dicembre 2004, n. 307, e' il seguente:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»



 
Art. 29.

(Norme transitorie e finali)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le universita' possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.
2. Le universita' continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 1.
3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Si procede altresi' direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando e' inferiore a quattro».
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneita' per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneita' stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneita' conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'universita' che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo puo' essere chiamato da altre universita', ferma restando per l'universita' che ha indetto il bando la possibilita' di ripetere la chiamata.
5. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), possono essere stipulati, con le modalita' previste dal medesimo articolo, anche con coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.
7. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo la parola: «universitarie» sono inserite le seguenti: «o di ricerca» e dopo le parole: «proposta la chiamata» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; il secondo periodo e' soppresso; al quarto periodo, le parole: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tali fini».
8. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 18 della presente legge l'idoneita' conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e' equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, nonche' all'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.
9. A valere sulle risorse previste dalla legge di stabilita' per il 2011 per il fondo per il finanziamento ordinario delle universita', e' riservata una quota non superiore a 13 milioni di euro per l'anno 2011, 93 milioni di euro per l'anno 2012 e 173 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della presente legge. L'utilizzo delle predette risorse e' disposto con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti.
10. La disciplina dei trasferimenti di cui all'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, si applica esclusivamente ai ricercatori a tempo indeterminato.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;
b) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
c) l'articolo 1, commi 8, 10, 11 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.
13. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca, e' titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 24.
14. Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
15. All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono aggiunte le seguenti: «e a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati».
16. All'articolo 2, comma 140, lettera b), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: «e le relative indennita'» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di eta'».
17. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera f), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, e' integralmente composta ai sensi della lettera h) del medesimo comma 3.
18. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari».
19. In attuazione di quanto disposto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della presente legge, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma con riferimento alla ripartizione delle risorse tra gli atenei e alla selezione dei destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico. Al relativo onere si provvede, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
20. Agli studiosi impegnati all'estero che abbiano svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di ricerca e di docenza nelle universita' italiane, il servizio prestato e' riconosciuto per i due terzi ai fini della carriera e per intero, a domanda e con onere a carico del richiedente, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Al relativo onere, pari a euro 340.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
21. Con decreto del Ministro, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del CUN e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sono disciplinate le modalita' organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio universitari e a corsi di studi presso i conservatori di musica, gli istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza.
22. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera g), si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 22, comma 6, valutato in 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1905):
Presentato dal Ministro dell'Istruzione, universita' e ricerca (Gelmini) il 25 novembre 2009.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione) in sede referente, il 2 dicembre 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 11ª, 14ª e Questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 9 dicembre 2009; 4, 10, 16, 17, 18, 23, 24 e 25 febbraio 2010; 2, 3, 16, 17 e 30 marzo 2010; 14, 20, 21, 27 e 28 aprile 2010; 4, 5, 11, 12, 18 e 19 maggio 2010.
Relazione scritta annunciata il 1° giugno 2010 (atto n. 1905-A ) relatore sen. Valditara.
Esaminato in aula il 20, 22, 27, 28 luglio 2010 e approvato il 29 luglio 2010. Camera dei deputati (atto n. 3687):
Assegnato alla VII commissione (Cultura) ) in sede referente il 3 agosto 2010 con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, X, XI, XII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione il 15, 21, 22 e 30 settembre 2010; 5, 6 e 7 ottobre 2010; 19 novembre 2010. Senato della Repubblica (atto n.1905-B):
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione) in sede referente, il 1° dicembre 2010 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla 7ª Commissione il 14, 15 e 16 dicembre 2010.
Esaminato in aula il 20, 21, 22 dicembre 2010 e approvato il 23 dicembre 2010.



Note all'articolo 29:
- Il testo del comma 4, dell'articolo 1, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«4. Per le procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento dei professori universitari di I e II fascia
della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni
giudicatrici sono composte da un professore ordinario
nominato dalla facolta' che ha richiesto il bando e da
quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di
commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in
numero triplo rispetto al numero dei commissari
complessivamente necessari nella sessione. L'elettorato
attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari
appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal
sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che
appartengono all'universita' che ha richiesto il bando. Ove
il settore sia costituito da un numero di professori
ordinari pari o inferiore al necessario, la lista e'
costituita da tutti gli appartenenti al settore ed e'
eventualmente integrata mediante elezione, fino a
concorrenza del numero necessario, da appartenenti a
settori affini. Nell'ipotesi in cui il numero dei
professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai
professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia
inferiore al triplo del numero dei commissari necessari
nella sessione, si procede direttamente al sorteggio. Si
procede altresi' direttamente al sorteggio nell'ipotesi in
cui il numero dei professori ordinari appartenenti al
settore scientifico disciplinare oggetto del bando e'
inferiore a quattro. Il sorteggio e' effettuato in modo da
assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari
sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto
del bando. Ciascun commissario puo', ove possibile,
partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola
commissione per ciascuna sessione.»
- La legge 3 luglio 1998, n. 210 recante: «Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n.
155.
- Il comma 6, dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 e' il seguente:
«6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono bandite per la copertura dei posti di
professore ordinario e professore associato esclusivamente
le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte
salve le procedure di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore gia' bandite alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della
delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30
giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque
anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di
professore ordinario e di professore associato da parte
delle singole universita', mediante chiamata dei docenti
risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli
incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste
dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in
ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle
procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
- Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge
31dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 2007, n. 248, e' il seguente:
«2. In attesa della definizione ed attuazione della
disciplina delle procedure di reclutamento dei professori
universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre
2009 continuano ad applicarsi, relativamente a tale
reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n.
210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
2000, n. 117; gli organi accademici delle universita',
nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire,
entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di
valutazione comparativa.»
- Il testo del comma 16, dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 (Disposizioni urgenti in
materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia
fiscale e di proroga di termini) convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 e' il
seguente:
«16. All' articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31
dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008».
Resta fermo quanto previsto dall' articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure
indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell'
articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43.»
- Il comma 14, dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 e' il seguente:
«14. Per svolgere attivita' di ricerca e di didattica
integrativa le universita', previo espletamento di
procedure disciplinate con propri regolamenti che
assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la
pubblicita' degli atti, possono instaurare rapporti di
lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di
diritto privato a tempo determinato con soggetti in
possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente,
conseguito in Italia o all'estero, o, per le facolta' di
medicina e chirurgia, del diploma di scuola di
specializzazione, ovvero con possessori di laurea
specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano
comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata
secondo procedure stabilite dalle universita'. I contratti
hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati
per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento
economico di tali contratti, rapportato a quello degli
attuali ricercatori confermati, e' determinato da ciascuna
universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio e
tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso
del titolo di dottore di ricerca o del diploma di
specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento
universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, costituisce titolo preferenziale.
L'attivita' svolta dai soggetti di cui al presente comma
costituisce titolo preferenziale da valutare
obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione
dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono
cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo
51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini
dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa
delle universita', il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca deve tenere conto del
numero dei professori ordinari, associati e aggregati e
anche del numero dei contratti di cui al presente comma.»
- Per il testo del comma 9, dell'articolo 1 della legge
4 novembre 2005, n. 230 si veda nelle note all'articolo 5.
- Il testo dell'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n
210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari di ruolo), pubblicata nella Gazz.
Uff. 6 luglio 1998, n. 155 e' il seguente:
«Art. 3(Trasferimenti). - 1. I regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 2, disciplinano i trasferimenti,
assicurando la valutazione comparativa dei candidati
secondo criteri generali predeterminati e adeguate forme di
pubblicita' della procedura, nonche' l'effettuazione dei
medesimi esclusivamente a domanda degli interessati e dopo
tre anni accademici di loro permanenza in una sede
universitaria, anche se in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382».
Si riporta il testo dell'articolo 14, della legge 18
marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed
economico dei professori universitari), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 14. Il professore universitario, con l'inizio
dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il
70° anno di eta', assume la qualifica di professore fuori
ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251,
ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n.
498.
Ai professori di cui all'art. 19 del decreto
legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e' data
facolta' di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma
del precedente comma.
Ai fini della determinazione del numero legale
richiesto per la validita' delle adunanze del Corpo
accademico e del Consiglio di facolta', si tiene conto del
professore fuori ruolo soltanto se intervenga all'adunanza.
Qualora la deliberazione debba essere adottata con la
maggioranza assoluta dei professori «appartenenti alla
Facolta'», si tiene conto del professore fuori ruolo solo
nel caso che intervenga all'adunanza.»
- L'articolo 4, della legge 30 novembre 1989, n. 398
(Norme in materia di borse di studio universitarie),
abrogato dalla presente legge, recava: «Borse di studio per
attivita' di ricerca post-dottorato».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, della legge 4
novembre 2005, n. 230, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. L'universita', sede della formazione e
della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo
organico ricerca e didattica, garantendone la completa
liberta'. La gestione delle universita' si ispira ai
principi di autonomia e di responsabilita' nel quadro degli
indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. I professori universitari hanno il diritto e il
dovere di svolgere attivita' di ricerca e di didattica, con
piena liberta' di scelta dei temi e dei metodi delle
ricerche nonche', nel rispetto della programmazione
universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge
31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e
dell'impostazione culturale dei propri corsi di
insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano
altresi', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di
insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine
liberamente attivita' di diffusione culturale mediante
conferenze, seminari, attivita' pubblicistiche ed
editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri
obblighi istituzionali.
3. Ai professori universitari compete la partecipazione
agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali
riguardanti la didattica, l'organizzazione e il
coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca
esistenti nella sede universitaria di appartenenza.
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel
periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi
dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' abilitato senza
restrizione alcuna alla presentazione di richieste e
all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attivita'.
5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina
concernente il reclutamento dei professori universitari
garantendo una selezione adeguata alla qualita' delle
funzioni da svolgere, il Governo e' delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni universitarie, uno o piu' decreti legislativi
attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori
scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al
conseguimento della idoneita' scientifica nazionale, entro
il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce
dei professori ordinari e dei professori associati,
stabilendo in particolare:
1) le modalita' per definire il numero massimo di
soggetti che possono conseguire l'idoneita' scientifica per
ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al
fabbisogno, indicato dalle universita', incrementato di una
quota non superiore al 40 per cento, per cui e' garantita
la relativa copertura finanziaria e fermo restando che
l'idoneita' non comporta diritto all'accesso alla docenza,
nonche' le procedure e i termini per l'indizione,
l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da
svolgere presso le universita', assicurando la pubblicita'
degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni
giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve
comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per
quinquennio per ciascuna fascia;
2) l'eleggibilita', ogni due anni, da parte di ciascun
settore scientifico-disciplinare, di una lista di
commissari nazionali, con opportune regole di non immediata
rieleggibilita';
3) la formazione della commissione di ciascuna
valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque
commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna
commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo
ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
4) la durata dell'idoneita' scientifica non superiore a
quattro anni, e il limite di ammissibilita' ai giudizi per
coloro che, avendovi partecipato, non conseguono
l'idoneita';
b) sono stabiliti i criteri e le modalita' per
riservare, nei giudizi di idoneita' per la fascia dei
professori ordinari, una quota pari al 25 per cento
aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a),
numero 1), ai professori associati con un'anzianita' di
servizio non inferiore a quindici anni, compreso il
servizio prestato come professore associato non confermato,
maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di
concorso o in settori affini, con una priorita' per i
settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito
concorsi negli ultimi cinque anni;
c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
per la fascia dei professori associati e' riservata una
quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente
di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati
stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai
ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni
di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una
ulteriore quota dell'1 per cento e' riservata ai tecnici
laureati gia' ammessi con riserva alla terza tornata dei
giudizi di idoneita' per l'accesso al ruolo dei professori
associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle
commissioni esaminatrici;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneita'
per la fascia dei professori associati di cui alla lettera
a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti
che possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al
fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per
cento del medesimo fabbisogno;
e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneita' per
la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a),
numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che
possono conseguire l'idoneita' scientifica rispetto al
fabbisogno indicato dalle universita' e' pari al 100 per
cento del medesimo fabbisogno (2).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono bandite per la copertura dei posti di
professore ordinario e professore associato esclusivamente
le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte
salve le procedure di valutazione comparativa per posti di
professore e ricercatore gia' bandite alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di attuazione della
delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30
giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito
di procedure gia' espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l'idoneita' per un periodo di cinque
anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di
professore ordinario e di professore associato da parte
delle singole universita', mediante chiamata dei docenti
risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli
incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste
dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in
ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle
procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (3).
7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono
bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla
legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono
valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca
e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e
contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato
ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di
contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo.
L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi
del presente comma e' subordinata ai medesimi limiti e
procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti
di professore ordinario e associato.
8. (abrogato)
9. Nell'ambito delle relative disponibilita' di
bilancio, le universita' possono procedere alla copertura
di posti di professore ordinario e associato e di
ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio,
che ricoprono una posizione accademica equipollente in
istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano gia'
svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle
universita' italiane e conseguito risultati scientifici
congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la
chiamata. A tali fini le universita' formulano specifiche
proposte al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla
nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, le
universita' possono altresi' procedere alla copertura dei
posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di
studiosi di chiara fama. A tal fine le universita'
formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il quale concede o rifiuta
il nulla osta alla nomina, previo parere di una
commissione, nominata dal Consiglio universitario
nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti
al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale
e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto,
dispone la nomina determinando la relativa classe di
stipendio sulla base della eventuale anzianita' di servizio
e di valutazioni di merito (4).
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono
derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica (5).
10. (abrogato)
11. (abrogato)
12. Le universita' possono realizzare specifici
programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese
o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che
prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non
superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei
medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da
coprire mediante conferimento di incarichi della durata
massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova
convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneita' per
la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in
possesso di elevata qualificazione scientifica e
professionale. Ai titolari degli incarichi e' riconosciuto,
per il periodo di durata del rapporto, il trattamento
giuridico ed economico dei professori ordinari con
eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla
convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneita'
nazionale non possono partecipare al processo di formazione
delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3),
ne' farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e
passivo per l'accesso alle cariche di preside di facolta' e
di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di
ricerca, le relative risorse e la destinazione degli
eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei
soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le universita' possono stipulare convenzioni con
imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o
privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi,
per realizzare programmi di ricerca affidati a professori
universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo
a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza
pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel
rispetto degli impegni di istituto.
14. (abrogato)
15. Il conseguimento dell'idoneita' scientifica di cui
al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza
pubblica secondo i criteri e le modalita' stabiliti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
ed e' titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano
la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura
retributiva, il trattamento economico dei professori
universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo
pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento e'
correlato all'espletamento delle attivita' scientifiche e
all'impegno per le altre attivita', fissato per il rapporto
a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di
cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo
definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui
80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale
possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e
della specificita' e della diversita' dei settori
scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti,
sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Ai
professori a tempo pieno e' attribuita una eventuale
retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attivita'
di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico
incarico, nonche' in relazione ai risultati conseguiti,
secondo i criteri e le modalita' definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico
universitario, in caso di svolgimento delle attivita'
assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale,
resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto
dalle vigenti disposizioni.
17. Per i professori ordinari e associati nominati
secondo le disposizioni della presente legge il limite
massimo di eta' per il collocamento a riposo e' determinato
al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il
settantesimo anno di eta', ivi compreso il biennio di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, e successive modificazioni, ed e' abolito il
collocamento fuori ruolo per limiti di eta'.
18. I professori di materie cliniche in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge mantengono
le proprie funzioni assistenziali e primariali,
inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse
complementari, fino al termine dell'anno accademico nel
quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma
restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.
19. I professori, i ricercatori universitari e gli
assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge
conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in
godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo
pieno. I professori possono optare per il regime di cui al
presente articolo e con salvaguardia dell'anzianita'
acquisita.
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di
diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle
amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza
assegni ne' contribuzioni previdenziali, ovvero in
posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione e'
prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza
assegni ne' contributi previdenziali.
21. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con
i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e
delle politiche sociali, sono definite specifiche modalita'
per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri
non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire
posti di professore ordinario e associato ai sensi dei
commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di
cui ai commi 10 e 12.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati
l'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli
articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione
degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre
dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento
le procedure in atto alla predetta data.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli
schemi di decreto legislativo deve essere corredato da
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere
adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi
dalla data della loro entrata in vigore.
25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. > >
- Si riporta il testo dell'articolo 51, della legge .
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30
dicembre 1997, n. 302, S.O., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 51 (Universita' e ricerca). - 1. Il sistema
universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita'
statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai
dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato
nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo
per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a
quello dell'anno precedente maggiorato del tasso
programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato
per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli
obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse
e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema
universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le
aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli
insediamenti universitari previsti dall'articolo 9, D.P.R.
30 dicembre 1995 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia
spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare,
l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 19982000, garantendo che il fabbisogno finanziario
da essi complessivamente generato nel 1998 non sia
superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e
2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente
maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione
del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , sono estese a
partire dal 1° gennaio 1999 alle universita' statali,
sentita la Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica determina, con proprio
decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle
disposizioni predette.
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di
ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90
per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli
studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto
1982, n. 590 . Le universita' nelle quali la spesa per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni
successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
di personale di ruolo il cui costo non superi, su base
annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno
di riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia'
banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il
limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 537 , dopo le parole: «a standard dei costi di
produzione per studente» sono inserite le seguenti: « , al
minore valore percentuale della quota relativa alla spesa
per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento
ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo
5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , nonche' il comma 1
dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118 . Le
universita' statali definiscono e modificano gli organici
di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal
1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori
astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in
materia di organici e di vincoli all'assunzione di
personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui
al presente articolo.
6. (abrogato)
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per
enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono
i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 , e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA.
All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui
ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 5.
8. (omissis).
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unita'
previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520,
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di
costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un
Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse
strategico, da assegnare al finanziamento di specifici
progetti, un importo opportunamente differenziato e
comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento
di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale
italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare,
dell'Istituto nazionale di fisica della materia,
dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro
italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per
la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25
ottobre 1968, n. 1089 , nonche' delle disponibilita' a
valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver
acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di
impiego del Fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1
della legge 25 giugno 1985, n. 331 , e la riserva di cui al
comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n.
910 , sono determinate con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. > >
- Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164 abrogato
dalla presente legge, a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti di cui all'art. 16,comma 2, recava:
«Riordino della disciplina del reclutamento dei professori
universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della L. 4
novembre 2005, n. 230» ed e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3
maggio 2006, n. 101.
- Si riporta il testo del comma 12, dell'articolo 6,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come modificato dalla presente legge:
«12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare
spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle
missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del
personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente
connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili
per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonche' con
investitori istituzionali necessari alla gestione del
debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i
contratti posti in essere in violazione della disposizione
contenuta nel primo periodo del presente comma
costituiscono illecito disciplinare e determinano
responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal
presente comma puo' essere superato in casi eccezionali,
previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare
preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di
revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla
spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e
a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di
ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione
europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n.
248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si
applica alle missioni internazionali di pace e a quelle
comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze
armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con
decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate
le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di
vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n.
836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e
cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni
contenute nei contratti collettivi.»
- Si riporta il testo del comma 140, dell'articolo 2,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come
modificato dalla presente legge:
«140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo
principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e
pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei componenti
dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita', prevedendo che, ferma
restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in
materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o
di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta
fino al compimento del settantesimo anno di eta'.»
Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,come modificato dalla
presente legge:
«13. Per il triennio 2009-2011, le universita' statali,
fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere,
per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al
cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo
indeterminato complessivamente cessato dal servizio
nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale
somma per una quota non inferiore al 50 per cento
all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore
al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari.
Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le
quote di cui al periodo precedente non si applicano agli
Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento
speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori
per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse
residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei
limiti previsti dal presente comma e' compreso, per l'anno
2009, anche il personale oggetto di procedure di
stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti
previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle
universita' per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal
comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano alle assunzioni di personale appartenente alle
categorie protette. In relazione a quanto previsto dal
presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre
1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento
ordinario delle universita', e' ridotta di 63,5 milioni di
euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno
2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417
milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2013.»
- Il testo dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge
31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e' il seguente:
«21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come
previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013
ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a
successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni, che fruiscono di un
meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli
anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della
maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni le progressioni di
carriera comunque denominate eventualmente disposte negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni,
ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque
denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte
negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti
anni, ai fini esclusivamente giuridici.»
- Il comma 2, dell'articolo 17 della legge 7 agosto
1990, n.245 (Norme sul piano triennale di sviluppo
dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale
1986-1990) e' il seguente:
«2. Per gli anni 1990-1992 la spesa e' determinata, per
la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990,
lire 128.500 milioni per l'anno 1991 e lire 148.500 milioni
per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire
50.000 milioni per l'anno 1990, lire 130.000 milioni per
l'anno 1991 e lire 150.000 milioni per l'anno 1992. A
decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte
corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito
dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A
decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono
determinate dalla legge finanziaria ai sensi della lettera
d) del citato comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 468
del 1978.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5, della legge 19
ottobre 1999, n.370 (Disposizioni in materia di universita'
e di ricerca scientifica e tecnologica):
«Art. 5. Assegni di ricerca e scuole di
specializzazione.
1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire
33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno
2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli
atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi
dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. L'importo e' ripartito secondo criteri determinati con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di
potenziamento dell'attivita' di ricerca delle universita'.
I medesimi decreti prevedono altresi' le modalita' di
controllo sistematico e di verifica dell'effettiva
attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di
durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli
atenei formulano un giudizio sull'attivita' di ricerca
svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.
2. E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da
ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di
funzionamento delle scuole di specializzazione per le
professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi
criteri adottati nei provvedimenti attuativi della
programmazione del sistema universitario 1998-2000.
3. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per
l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da
ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di
specializzazione per la formazione degli insegnanti.»



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone