Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 gennaio 2011
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione della procedura concorsuale per dirigenti scolastici, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il D.D.G. 22.11.2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - del 26.11.2004 con il quale e' stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, presso il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca;
Visto l'Allegato 1 al predetto D.D.G. 22.11.2004 relativo alla ripartizione del numero dei posti messi a concorso con particolare riferimento al numero dei posti assegnati all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
Viste le sentenze numeri 477/2009, 478/2009, 1064/2009 e 1065/2009 con le quali il Consiglio di Giustizia Amministrativo della Regione Sicilia ha annullato gli atti procedurali del corso-concorso di cui al D.D.G. 22.11.2004 sopra richiamato;
Vista la legge 21 dicembre 2009, n. 190 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 29.12.2009, in particolare l'art. 2-bis;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 27.12.2006 - Supplemento ordinario;
Vista la legge 28 febbraio 2008, n. 31 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 29 febbraio 2008 - Supplemento ordinario (c.d. Milleproroghe);
Vista la legge n. 202 del 3 dicembre 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2010 concernente: «Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004»;
Considerata la necessita' di dare applicazione alla predetta legge;

Decreta:

Art. 1

E' disposta la rinnovazione della procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.2004, citato in premessa, secondo i criteri stabiliti dalla legge n. 202 del 3 dicembre 2010 e secondo le modalita' di svolgimento di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.
 
Art. 2

Possono partecipare alla rinnovazione della procedura di cui al presente decreto:
a) I candidati che alla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010 succitata prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato;
b) i candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico;
c) i candidati che hanno partecipato alle prove scritte completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato e che non sono stati ammessi al corso di formazione di cui al D.D.G. 22.11.2004.
 
Art. 3

1. I candidati di cui all'art. 2, lettera a) del presente decreto sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio.
2. La prova verte sull'attivita' svolta dai candidati nelle rispettive sedi di servizio. In particolare, premessa una breve descrizione delle caratteristiche e delle condizioni degli istituti scolastici di riferimento all'atto dell'assunzione dell'incarico e degli obiettivi correlati allo svolgimento del medesimo, devono essere descritte le iniziative poste in essere al fine di assicurarne puntuale e tempestiva realizzazione, i risultati raggiunti alla data di svolgimento della prova e le circostanze che, in tutto o in parte, hanno impedito il conseguimento degli obiettivi stessi.
3. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova e' di sei ore. La commissione esaminatrice, prima di procedere alla correzione degli elaborati, fissa i criteri in base ai quali effettuare le proprie valutazioni fra i quali devono comunque essere ricompresi la completezza e l'aderenza dei contenuti rispetto a quanto previsto dal comma 2, la chiarezza e la correttezza espositive nonche' la padronanza dei temi affrontati.
4. A seguito del superamento della prova scritta, con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i candidati-dirigenti scolastici e la titolarita' delle sedi alle quali risultano assegnati alla data di entrata in vigore della citata legge 3 dicembre n. 202/2010. Dalla stessa data cessa l'operativita' dei vincoli posti dalla legge 21 dicembre 2009 n. 190.
5. I candidati di cui all'art. 2, lettera b) del presente decreto sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli svolti nel corso di formazione.
6. La commissione esaminatrice, prima di procedere alla correzione degli elaborati, fissa i criteri in base ai quali effettuare le proprie valutazioni fra i quali devono comunque essere ricompresi la completezza e l'aderenza dei contenuti rispetto all'argomento prescelto ed oggetto del corso di formazione, la chiarezza e la correttezza espositive nonche' la padronanza dei temi affrontati. Il tempo a disposizione per la prova scritta e' di sei ore.
7. A seguito dell'espletamento della prova scritta, con esito positivo, agli stessi e' confermata la posizione occupata nelle graduatorie generali di merito predisposte ai sensi dell'art. 18 del D.D.G. 22.11.2004 e dell'art. 24-quinquies del decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007 convertito con modificazioni, nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (c.d. Milleproroghe).
8. Le prove di cui ai precedenti commi 1 e 5 del presente articolo devono essere concluse entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto rispettando un preavviso ai candidati interessati non inferiore a quindici giorni.
 
Art. 4

1. I candidati di cui all'art. 2, lettera c) del presente decreto sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale mediante una nuova valutazione degli elaborati. A ciascun elaborato sono attribuiti un giudizio e un punteggio secondo i criteri predeterminati dalla commissione giudicatrice.
2. La commissione giudicatrice e' tenuta a garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione, adottando, a tal fine, ogni misura ritenuta idonea.
3. I candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 1 sono ammessi a frequentare il corso di formazione di cui al successivo.
 
Art. 5

1. L'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (A.N.S.A.S.) cura l'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, della durata non inferiore a sei mesi.
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo con attestato di superamento finale rilasciato dal direttore del corso medesimo.
 
Art. 6

1. Il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia nomina, con proprio decreto, la commissione esaminatrice secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 341 del 30 maggio 2001, concernente il regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici.
 
Art. 7

1. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'Art. 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 202/2010.
2. Ultimate le procedure di rinnovazione la commissione formula graduatorie generali di merito, distinte per settori formativi, nelle quali sono collocati i candidati di cui all'art. 2, lettera c), del presente decreto.
3. Con provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, accertata la regolarita' delle procedure e tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente - decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni - sono approvate le graduatorie generali di merito distinte per settore formativo. Le graduatorie rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
 
Art. 8

1. Le assunzioni dei candidati di cui all'art. 2, lettera c) fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, sono effettuate, ai sensi dell'art. 10 della legge 202/2010 citata in premessa, per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili nella Regione Sicilia negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012.
 
Art. 9

Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - della Repubblica Italiana.
Roma, 3 gennaio 2011

Il Ministro: Gelmini
 
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