Gazzetta n. 8 del 12 gennaio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 2010, n. 237
Regolamento recante riordino dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che istituisce l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, allo scopo di «accrescere la capacita' competitiva delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative applicazioni industriali»;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 17, commi da 1 a 9, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2008, con il quale, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, con il quale e' stato approvato lo Statuto dell'Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio, on. prof. Renato Brunetta, ed in particolare la lettera m), concernente la delega di funzioni relative all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione;
Ritenuto di dovere procedere alla razionalizzazione degli organi ed al contenimento delle spese dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione secondo i criteri del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che risultano applicabili al citato riordino;
Ritenuto, in particolare, non applicabile il criterio di cui alla lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dal momento che le funzioni di vigilanza sull'ente sono affidate al Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica senza che ad esse sia preposto specificamente alcun ufficio dirigenziale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 dicembre 2009, 8 febbraio 2010 e 26 aprile 2010 ed adeguate le prescrizioni del presente decreto a quanto indicato nei suddetti pareri, salvo per quanto concerne l'applicazione della lettera i) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Composizione degli organi

1. Gli organi collegiali dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di cui all'articolo 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non possono avere un numero di componenti, escluso il presidente dell'Agenzia, complessivamente superiore a quindici. Ai fini di cui al primo periodo, i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia sono ridotti da otto a quattro, i componenti del Comitato tecnico scientifico sono ridotti da venti ad otto e sono soppressi i membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti.
2. La dotazione organica complessiva del personale dell'Agenzia e' ridotta in misura non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e' conseguentemente rideterminata la dotazione organica di cui all'articolo 18 del Regolamento di organizzazione e gestione del personale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate allo statuto dell'Agenzia ed approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modifiche conseguenti a quanto disposto nel comma 1. Se alla data di approvazione delle modifiche statutarie la composizione di uno o piu' degli organi collegiali dell'Agenzia risulta incompatibile con le nuove previsioni dello statuto, i relativi membri decadono dall'incarico e si procede entro i successivi trenta giorni alla ricomposizione dell'organo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica,
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCHIFANI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n.21, foglio n.60



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse
L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.»
- Si riporta il testo del comma 368, lett. d) dell'art.
1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) - c) (omissis);
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva delle
piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata "Agenzia";
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
- Si riporta il testo dei commi 634 e 635 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«634 (Autorizzazione dell'adozione di regolamenti di
delegificazione per il riordino, di Enti ed organismi
pubblici statali). - Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o
dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro
per la semplificazione normativa, il Ministro per
l'attuazione del programma di Governo e il Ministro
dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale,
sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in
liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonche'
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato,
anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche' dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.
635 (Modalita' di attuazione dei regolamenti di cui al
comma 634). - Gli schemi dei regolamenti di cui al comma
634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del
parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19,
della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
di regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo articolo 14».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133":
«Art. 26 (Taglia-enti) - 1. Gli enti pubblici non
economici con una dotazione organica inferiore alle 50
unita', con esclusione degli ordini professionali e loro
federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non
inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del
comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, degli enti la cui funzione consiste nella
conservazione e nella trasmissione della memoria della
Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle
leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata
della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del
Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita' portuali, degli
enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al
novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di
quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono,
altresi', soppressi tutti gli enti pubblici non economici,
per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano
stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma
634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni
i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma».
2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a
585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2
della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa»;
b) le parole: «amministrative pubbliche statali» sono
sostituite dalle seguenti: «pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,»;
c) le parole: «termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre
2007, n. 165, le parole: «e con il Ministro dell'economia e
delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa».
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'
articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e la
relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro
annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce
in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi da 1 a 9,
del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102:
«Art. 17 (Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei
conti): - 1. All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»;
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.».
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono
sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei
Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per
la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione
del programma di Governo e il Ministro dell'economia e
delle finanze».
3.
4. Nelle more della definizione degli obiettivi di
risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere
indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse
disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio
dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai
fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto
della pubblica amministrazione.
4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni competenti per i profili di carattere
finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini
per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere
comunque adottati.
5.
6. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere:
«h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesa per la logistica ed il
funzionamento.».
7.
8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non
ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi
nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad
eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono
rese indisponibili fino a diversa determinazione del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i
Ministri interessati.
9. ».
- Si riporta il testo del comma 8-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito con
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25:
«8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma
8, le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.»
- Il decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 recante "Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica" convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 125, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 gennaio 2008 recante i criteri e le modalita' per lo
svolgimento delle attivita' istituzionali della Agenzia per
la diffusione delle tecnologie dell'innovazione.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 aprile 2008 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
maggio 2008, n. 126.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 giugno 2008 recante "Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica
amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio
prof. Renato Brunetta" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 giugno 2008, n. 149.
- Si riporta il testo del comma 19 dell'art. 14, della
legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
normativo per l'anno 2005):
«19 - E' istituita la "Commissione parlamentare per
la semplificazione", di seguito denominata "Commissione"
composta da venti senatori e venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto
della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su
designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra
i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due
segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio
di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima
seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti,
per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.».
Note all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 1 comma 638, lett. d)
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si veda nelle note
alle premesse.



 
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