Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2010
Proroga degli organismi collegiali del Ministero della salute.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l'art. 61, con il quale e' stabilito che, a decorrere dall'anno 2009, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorita' indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007;
Visto l'art. 68 del medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e, in particolare, il comma 2, secondo il quale nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'art. 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, venga riconosciuta l'utilita' degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga e' concessa per un periodo non superiore a due anni e debbono, inoltre, prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti, privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la localita' sede dell'organismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto, in particolare, l'art. 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha disposto la conferma dei seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute: a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144; b) la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo di cui all'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52; c) la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui all'art. 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; d) la Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; e) la Commissione tecnica mangimi di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281; f) il Comitato rappresentanza degli assistiti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620; g) la Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui all'art. 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623; h) il Comitato per le pari opportunita' di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; i) la Commissione medica d'appello di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566; 1) la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; m) il Consiglio superiore di sanita' di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266; n) la Commissione consultiva per i fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni; o) la Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; p) il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; q) il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; r) la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; s) la Commissione consultiva del farmaco veterinario di cui all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193; t) la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS di cui all'art. 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive di cui all'art. 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione consultiva per i biocidi di cui all'art. 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria prevista dall'art. 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'art. 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha istituito la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, attribuendole i compiti della Commissione consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonche' i compiti svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro della sanita' in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha riordinato la Commissione interministeriale di' valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, che ha previsto per tutti gli organismi suindicati la durata in carica per tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, quindi fino al 21 luglio 2010, e che tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato, ciascuno degli organismi suddetti presenti una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilita' e della conseguente eventuale proroga della durata, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute;
Vista la relazione del Ministro della salute del 20 maggio 2010 sull'attivita' svolta dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, dalla Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo, dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, dalla Commissione tecnica mangimi, dal Comitato rappresentanza degli assistiti, dalla Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, dal Comitato per le pari opportunita', dalla Commissione medica d'appello, dal Consiglio superiore di sanita', dalla Commissione consultiva per i fitosanitari, dalla Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, dal Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM, dal Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, dalla Commissione consultiva del farmaco veterinario, dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive, dalla Commissione consultiva per i biocidi, dalla Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria, dalla Commissione unica sui dispositivi medici, dalla Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, dalla Commissione unica per la dietetica e la nutrizione, dalla Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, per i quali si valuta positivamente la perdurante utilita' e se ne propone la proroga;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a tenore del quale: «la partecipazione agli organi collegiali [...] e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera»;
Tenuto conto che nella citata relazione del Ministro della salute e' dato atto del rispetto, per il 2009, del tetto di spesa previsto dall'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Preso atto delle specifiche professionalita' e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi per cui si chiede la proroga;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, dei suindicati organismi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010 concernente indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi;
Su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Per le ragioni di cui in premessa, sono prorogati per un biennio, a decorrere dal 22 luglio 2010, i seguenti organismi collegiali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, operanti presso il Ministero della salute:
a) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute;
b) Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo;
c) Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale;
d) Commissione tecnica mangimi;
e) Comitato rappresentanza degli assistiti;
f) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello;
g) Comitato per le pari opportunita';
h) Commissione medica d'appello;
i) Consiglio superiore di sanita';
j) Commissione consultiva per i fitosanitari;
k) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
1) Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM;
m) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
n) Commissione consultiva del farmaco veterinario;
o) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS;
p) Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive;
q) Commissione consultiva per i biocidi;
r) Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicita' sanitaria;
s) Commissione unica sui dispositivi medici;
t) Commissione nazionale per la ricerca sanitaria;
u) Commissione unica per la dietetica e la nutrizione;
v) Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie.
2. In sede di rinnovo della composizione degli organismi, indicati al comma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 68, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sono nominati in via prioritaria componenti la cui sede di servizio coincida con quella degli organismi collegiali stessi.
3. In ottemperanza all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la partecipazione agli organismi di cui al comma 1 e' onorifica e puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di euro 30 a seduta giornaliera.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 20 ottobre 2010

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 234
 
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