Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 14 dicembre 2010
Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17592).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate», che ha modificato, tra l'altro, alcune disposizioni del predetto decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010;
Ritenuta la necessita' di adeguare alcune disposizioni contenute nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti al suddetto decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, afferenti la materia dell'informazione societaria; dell'identificazione dei soci e della relativa ripartizione dei costi; delle deleghe di voto; del voto per corrispondenza o in via elettronica; della nomina degli organi di amministrazione e controllo;
Ritenuta inoltre la necessita' di differire alla data della prima assemblea ordinaria annuale la vigenza delle nuove disposizioni in materia di ripartizione dei costi da sostenere per l'identificazione dei soci, al fine di contemperare l'esigenza delle societa' i cui statuti gia' prevedono l'identificazione dei soci senza indicazione dei criteri di ripartizione dei costi, di non sostenere gli oneri di ogni richiesta di identificazione nelle more delle modifiche statutarie, con l'esigenza di tutelare le minoranze consentendo loro, fin dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella presente delibera, di avanzare almeno una richiesta di identificazione accollando i relativi costi alla societa', ove nel primo semestre dell'esercizio non siano state effettuate altre richieste di identificazione;
Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010 e n. 17389 del 23 giugno 2010, e' modificato come segue:
1. Nella Sezione IV, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 70, 70-bis, 71, 72, 73, 74, 75 e 76 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 70:
al comma 1 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli emittenti azioni, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito ad aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'art. 2441, comma 6, del codice civile redatta secondo i criteri generali indicati nell'Allegato 3A e il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. La relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile e' messa a disposizione del pubblico, con le medesime modalita', almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Le societa' cooperative, ai sensi dell'art. 135-octies del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico i documenti indicati nel comma 3, con le modalita' ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;
al comma 4:
le parole: «Gli stessi emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «Gli emittenti azioni»;
le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
la parola: «dieci» e' sostituita dalla parola: «quindici»;
al comma 5:
alla lettera a) le parole: «dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organo competente, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
alla lettera b) le parole: «e' messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «e' messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il verbale delle deliberazioni adottate e' messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalita' indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.»;
b) all'art. 70-bis:
al comma 1 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
al comma 2:
le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
la parola: «quindici» e' sostituita dalla parola: «ventun»;
le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
dopo la parola: «relazione» e' aggiunta la parola «illustrativa»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Le societa' cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 2, con le modalita' ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;
ai commi 3 e 4 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
c) all'art. 71 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
d) all'art. 72:
al comma 1:
la parola: «quindici» e' sostituita dalla parola: «ventun»;
le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
dopo la parola: «relazione» e' aggiunta la parola: «illustrativa»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le societa' cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 1, con le modalita' ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, del codice civile, nel termine e con le modalita' previsti dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico anche la relazione della societa' di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione e il valore di mercato delle azioni o il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni. Per le societa' cooperative, ai sensi dell'art. 135-octies del Testo unico, il termine per la messa a disposizione del pubblico e' di quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;
al comma 3:
le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
dopo le parola: «relazione» e' aggiunta la parola: «illustrativa»;
dopo le parole: «dell'organo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «gia' pubblicata ai sensi dei commi 1 e 1-bis»;
al comma 4, dopo le parole: «tale data con» sono aggiunte le seguenti: «un avviso diffuso con»;
al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a) le parole: «sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «sono messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «il verbale delle deliberazioni adottate e' messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalita' indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.»;
e) all'art. 73:
al comma 1:
la parola: «quindici» e' sostituita dalla parola: «ventun»;
le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le societa' cooperative mettono a disposizione del pubblico la relazione illustrativa indicata nel comma 1, con le modalita' ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;
f) all'art. 74:
al comma 1:
la parola: «otto» e' sostituita dalla parola: «ventun»;
le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
dopo la parola: «relazione» e' aggiunta la parola: «illustrativa»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Le societa' cooperative mettono a disposizione del pubblico i documenti indicati nel comma 1, con le modalita' ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui la deliberazione di riduzione del capitale per perdite sia di competenza di organi diversi dall'assemblea ai sensi dell'art. 2446, commi 2 e 3 del codice civile, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I, il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.»;
g) al comma 1 dell'art. 75 le parole: «70, commi 1, 2, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «70, commi 1,2, 3, 3-bis e 5»;
h) l'art. 76 e' abrogato.
2. Nella Sezione V, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 77, 81, 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 77:
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli emittenti valori mobiliari diversi dalle societa' cooperative, entro i termini previsti dall'art. 154-ter, commi 1 e 1-bis, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I, i documenti previsti dall'art. 154-ter, comma 1, del Testo unico.
2. Fermo il termine di approvazione e pubblicazione previsto dall'art. 135-sexies del Testo unico, le societa' cooperative che emettono valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I, contestualmente al deposito presso la sede sociale effettuato ai sensi degli articoli 2429, comma 3, del codice civile e 41 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127:
a) il progetto di bilancio di esercizio ovvero, per le societa' che adottino il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio approvato dal consiglio di sorveglianza nonche' il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e attestazione prevista nell'art. 154-bis, comma 5, del Testo unico;
b) la relazione prevista dall'art. 135-septies del Testo unico;
c) la relazione dell'organo di controllo prevista dall'art. 153 del Testo unico»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Gli emittenti indicati nei commi 1 e 2, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale le copie integrali dell'ultimo bilancio delle societa' controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'art. 2429, comma 4, del codice civile nonche' il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle societa' collegate previsto dall'art. 2429, comma 3, del codice civile.»;
i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente comma: «3. Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalita' previste dal comma 1, le societa' indicate nei commi 1 e 2 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato e' messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'emittente e con le altre modalita' indicate nel Capo I, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.»;
b) al comma 2 dell'art. 81 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I»;
c) al comma 1 dell'art. 82 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalita' indicate nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I».
3. Nella Sezione VI, Capo II, Titolo II, Parte III, agli articoli 83-bis, 84, 84-bis, 84-ter, 85 e 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 83-bis le parole: «quanto prima» sono sostituite dalle seguenti: «senza indugio»;
b) all'art. 84:
al comma 1 dopo le parole: «forniscono al pubblico» sono aggiunte le seguenti: «senza indugio»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli emittenti azioni pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, con il contenuto previsto dall'art. 125-bis del Testo unico, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I.»;
il comma 5 e' abrogato;
c) all'art. 84-bis:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformita' all'Allegato 3A, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea convocata per deliberare sui piani di compensi previsti dall'art. 114-bis del Testo unico e con le seguenti modalita':
a) messa a disposizione presso la sede sociale;
b) pubblicazione sul proprio sito internet, per un periodo di tempo pari alla durata dei piani;
c) le altre modalita' indicate nel Capo I. Si applica l'art. 65-bis, comma 2.»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1 -bis. Le societa' cooperative, ai sensi dell'art. 135-ter del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico il documento informativo indicato nel comma 1, con le modalita' ivi previste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.»;
al comma 3 le parole: «previste dal comma 1, lettera b) e dal» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel»;
al comma 4:
dopo la parola: «informano» sono aggiunte le seguenti: «senza indugio»;
le parole: «previste dal comma 1, lettera b) e nel Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nel Capo I»;
al comma 5:
le parole: «e nel comma 1, lettera b)» sono soppresse;
alla lettera a) le parole: «l'attuazione» sono sostituite dalle parole: «all'attuazione»;
al comma 6 l'espressione: «Gli emittenti azioni forniscono, con le medesime modalita',» e' sostituita dall'espressione: «Gli emittenti azioni forniscono senza indugio e con le modalita' indicate nel Capo I»;
d) dopo l'art. 84-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 84-ter (Relazioni illustrative). - 1. Gli emittenti azioni, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della societa' e con le altre modalita' indicate nel Capo I, le relazioni previste dall'art. 125-ter, commi 1 e 3, del Testo unico.»;
e) all'art. 85, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Gli emittenti azioni pubblicano i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea.»;
f) al comma 1 dell'art. 86 le parole: «mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e con le modalita' previste dal Capo I» sono sostituite dalle seguenti: «mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalita' indicate nel Capo I».
4. Nella Sezione I, Capo III, Titolo II, Parte III, agli articoli 90, 90-bis, 91, 92, 93 e 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 90:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo nonche' l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2501-septies, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2506-bis e 2506-ter del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3;
b) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo sull'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione;
c) il parere della societa' di revisione sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni, nonche' la relazione di stima prevista dall'art. 2440 del codice civile, rispettivamente, almeno ventun giorni e almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3. Le societa' cooperative, trasmettono entrambi i documenti, con le medesime modalita', almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'aumento di capitale;
d) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3;
d-bis) la documentazione di cui all'art. 70, comma 5, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3;
e) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2506-ter del codice civile attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione;
f) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione.»;
al comma 2 dopo le parole: «Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob» sono aggiunte le seguenti: «almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea»;
b) l'art. 90-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 90-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) il verbale delle deliberazioni di cui all'art. 70-bis, comma 1, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2436, comma 1, del codice civile, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3;
b) nel caso previsto dall'art. 70-bis, comma 2, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo recante le informazioni previste dagli articoli 2447-ter, comma 1 e 2447-novies, comma 4, del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione. Le societa' cooperative trasmettono tale relazione illustrativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, ovvero, se precedente, non piu' tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione;
c) la documentazione prevista dall'art. 2447-novies, comma 1, del codice civile, contestualmente al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3;
d) il contratto previsto dall'art. 2447-bis, comma 1, lettera b), del codice civile, contestualmente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2447-decies, comma 3, lettera a), del codice civile, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3.»;
c) al comma 1 dell'art. 91 le parole: «ai sensi dell'art. 71 mediante collegamento» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 71, entro quindici giorni dalla conclusione dell'operazione, mediante collegamento»;
d) l'art. 92 e' sostituito dal seguente:
«Art. 92 (Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi). - 1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione. Le societa' cooperative trasmettono tale relazione illustrativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, ovvero, se precedente, non piu' tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione;
b) la documentazione prevista dall'art. 72, comma 2, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3;
c) il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3;
d) lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione;
e) la documentazione di cui all'art. 72, comma 5, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3;
f) le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi, entro trenta giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione.»;
e) l'art. 93 e' sostituito dal seguente:
«Art. 93 (Acquisto e alienazione di azioni proprie). - 1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3. Le societa' cooperative trasmettono tale relazione illustrativa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, ovvero, se precedente, non piu' tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione;
b) il verbale, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3.»;
f) l'art. 94 e' sostituito dal seguente:
«Art. 94 (Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile). - 1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'art. 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:
a) la relazione illustrativa dell'organo amministrativo con le osservazioni dell'organo di controllo, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3. Le societa' cooperative trasmettono tali documenti almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, ovvero, se precedente, non piu' tardi del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui viene decisa la convocazione, attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalita' indicate dalla Consob con propria comunicazione;
b) il verbale, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3.
2. Gli emittenti azioni, nei casi di cui all'art. 74, comma 2, trasmettono alla Consob il verbale delle deliberazioni adottate, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni, mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3.».
5. Nella Sezione II, Capo II, Titolo II, Parte III, al comma 1 dell'art. 96, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) la documentazione prevista dall'art. 77, commi 1, 2 e 3».
6. Nella Sezione III, Capo II, Titolo III, Parte III, gli articoli 132 e 133 sono abrogati.
7. Nella Sezione III, dopo il Capo II e' inserito il seguente:
«Capo III Identificazione degli azionisti - Art. 133-bis (Ripartizione dei costi). - 1. Lo statuto delle societa' italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, qualora preveda la facolta' indicata nell'art. 83-duodecies, comma 1, del Testo unico, disciplina i criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la societa' nel caso in cui la richiesta sia effettuata dai soci ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto previsto dal seguente comma 2.
2. Qualora la facolta' prevista dall'art. 83-duodecies, comma 3, del Testo unico, venga esercitata dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai sensi dell'art. 83-duodecies del Testo unico, la societa' sostiene per intero i costi della comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.
3. Qualora lo statuto delle societa' indicate nel comma 1 non disciplini i criteri di ripartizione dei costi relativi all'ipotesi prevista nell'art. 83-duodecies, comma 3, del Testo unico, tali oneri sono interamente a carico della societa'.».
8. Il Titolo IV della Parte III e' sostituito dal seguente:
«Titolo IV Esercizio del diritto di voto - Capo I Deleghe di voto - Art. 134 (Rappresentante designato dalla societa' con azioni quotate). - 1. Il modulo di delega previsto dall'art. 135-undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.
2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'art. 135-decies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, puo' esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:
a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
Capo II Sollecitazione di deleghe - Art. 135 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di «intermediario», «partecipante» e «ultimo intermediario» stabilite nell'art. 1 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.
Art. 136 (Procedura di sollecitazione). - 1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla societa' emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla societa' di gestione del mercato ed alla societa' di gestione accentrata delle azioni.
2. L'avviso indica:
a) i dati identificativi del promotore e della societa' emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
c) le modalita' di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonche' il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto puo' richiedere al promotore, anche per il tramite dell'ultimo intermediario, il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la societa' di gestione del mercato;
e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla societa' emittente, alla Consob, alla societa' di gestione del mercato e alla societa' di gestione accentrata nonche' messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet puo' essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La societa' di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilita' del prospetto e del modulo di delega.
4. Gli ultimi intermediari danno notizia della sollecitazione ai soggetti cui spetta il diritto di voto in tempo utile per la loro eventuale adesione.
5. Il promotore consegna, anche tramite gli ultimi intermediari, il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute e' tempestivamente resa nota con le modalita' indicate nel comma 3. Gli ultimi intermediari comunicano senza indugio ai soggetti sollecitati l'avvenuta messa a disposizione del prospetto e del modulo modificati.
7. A richiesta del promotore:
a) la societa' di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della societa' emittente nonche' la relativa quantita' di azioni;
b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonche' il numero di azioni della societa' emittente registrate sui rispettivi conti;
i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualita' di intermediari e la quantita' di azioni della societa' emittente rispettivamente registrata su tali conti;
c) la societa' emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne da' contestuale comunicazione alla societa' di gestione del mercato e alla Consob, che puo' richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
10. La mera decisione, assunta da piu' soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 122 del Testo unico.
Art. 137 (Obblighi di comportamento). - 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attivita' nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la societa' emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
3. Il promotore, diverso dalla societa' emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potra' essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore da' notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalita' indicate nell'art. 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'art. 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea e' tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volonta' espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'art. 138, comma 3.
7. Il promotore non puo' acquisire deleghe di voto ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.
Art. 138 (Conferimento e revoca della delega di voto). - 1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore, direttamente o per il tramite dell'ultimo intermediario, il modulo di delega.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla societa' emittente, questa e' tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, puo' esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie e' fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla societa' emittente, puo' esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega e' revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.
Art. 139 (Interruzione della sollecitazione). - 1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, ivi inclusa quella prevista dall'art. 144, comma 2, lettera b), del Testo unico, della sollecitazione, il promotore ne da' notizia con le modalita' previste nell'art. 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega e' stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.
Capo III Voto per corrispondenza o in via elettronica - Art. 140 (Voto per corrispondenza). - 1. Le societa' che consentono l'esercizio del voto per corrispondenza possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto, proporzionati al raggiungimento di tale obiettivo.
2. Il voto per corrispondenza e' esercitato, secondo le modalita' indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mediante l'invio di una scheda di voto, predisposta in modo da garantire la riservatezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contenente l'indicazione della societa' emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalita' del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute e delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.
3. Ferma restando la pubblicazione sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 125-quater del Testo unico, la societa' emittente assicura che la scheda di voto sia rilasciata a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.
Art. 141 (Esercizio del voto per corrispondenza). - 1. Il voto per corrispondenza e' esercitato direttamente dal titolare ed e' espresso separatamente per ciascuna delle proposte di deliberazione.
2. La scheda deve pervenire alla societa' entro il giorno precedente l'assemblea.
3. Il voto espresso resta riservato fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validita' anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.
4. Il voto puo' essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della societa' almeno il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.
Art. 142 (Adempimenti preliminari all'assemblea). - 1. La data di arrivo e' attestata dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione sulle schede nonche' sulle dichiarazioni di revoca pervenute prima dell'assemblea.
2. Il presidente dell'organo di controllo nonche' i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della custodia e della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca.
Art. 143 (Svolgimento dell'assemblea). - 1. Le schede pervenute oltre i termini previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea ne' ai fini della votazione.
2. In caso di mancata espressione del voto su una deliberazione, si applica quanto previsto dall'art. 138, comma 6.
3. Il titolare del diritto che ha espresso il voto puo' manifestare la propria volonta' per il caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, scegliendo tra:
a) la conferma del voto gia' espresso;
b) la modifica del voto gia' espresso o l'esercizio del voto indicando l'astensione, il voto contrario o il voto favorevole alle proposte di deliberazione espresse da un organo amministrativo o da altro azionista;
c) la revoca del voto gia' espresso con gli effetti previsti dall'art. 138, comma 6.
In assenza di una manifestazione di volonta', si intende confermato il voto gia' espresso.
Art. 143-bis (Partecipazione all'assemblea con mezzi elettronici). - 1. Lo statuto puo' prevedere l'utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o piu' delle seguenti forme di partecipazione all'assemblea:
a) la trasmissione in tempo reale dell'assemblea;
b) l'intervento in assemblea da altra localita' mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;
c) l'esercizio del diritto di voto prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa.
2. Le societa' che consentono l'utilizzo dei mezzi elettronici possono condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.
Art. 143-ter (Esercizio del voto prima dell'assemblea mediante mezzi elettronici). - 1. All'esercizio del voto espresso prima dell'assemblea, ai sensi dell'art. 143-bis, comma 1, lettera c), si applicano gli articoli 141, commi 1, 2 e 3, e 143, commi 2 e 3.
2. Il voto puo' essere revocato con le stesse modalita' con le quali e' stato esercitato entro il giorno precedente l'assemblea ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'assemblea medesima.
3. La societa' garantisce la conservazione dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche intervenute prima dell'assemblea, ivi compresa la data di ricezione.
4. Il presidente dell'organo di controllo nonche' i dipendenti e ausiliari di quest'ultimo sono responsabili, sino all'inizio dello scrutinio in assemblea, della riservatezza dei dati relativi ai voti esercitati mediante mezzi elettronici e alle revoche.
5. I voti pervenuti oltre i termini previsti non sono presi in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea ne' ai fini della votazione.».
9. Nella Sezione III, Capo I, Titolo V-bis, Parte III, all'art. 144-sexies, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 4:
le parole: «almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea»;
alla lettera a) le parole: «e di una certificazione dalla quale risulti la titolarita' di tale partecipazione» sono soppresse;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Per le societa' cooperative le liste sono depositate presso la sede sociale tra il trentesimo e il tredicesimo giorno precedente l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, anche se il relativo avviso di convocazione non sia stato ancora pubblicato.
4-ter. Le societa' consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalita', dalle stesse stabilite e rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.
4-quater. La titolarita' della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera a), e' attestata anche successivamente al deposito delle liste, purche' almeno ventun giorni prima della data dell'assemblea, ovvero almeno dieci giorni prima per le societa' cooperative, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato.»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel caso in cui alla data di scadenza dei termini indicati nei commi 4 e 4-bis sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando, per le societa' diverse dalle cooperative, quanto previsto dall'art. 141-ter, comma 1-bis, ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del comma 2 sono ridotte alla meta'.».
10. Nella Sezione IV, Capo I, Titolo V-bis, Parte III, all'art. 144-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1:
le parole: «senza indugio e comunque» sono soppresse;
la parola: «dieci» e' sostituita dalla parola: «ventun»;
le parole: «organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «organi di amministrazione e controllo, ovvero almeno dieci giorni prima nelle societa' cooperative, mettono a disposizione».
11. Nella Sezione V, Capo I, Titolo V-bis, Parte III, l'art. 144-undecies e' abrogato.
12. Il punto 1 dell'Allegato 3E e' sostituito dal seguente:
«1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inserite le seguenti informazioni:
a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali e' stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo unico. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonche' i soggetti votanti in qualita' di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari. Nel caso di societa' cooperative e' altresi' specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della societa' o di societa' del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali e' stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo unico;
b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione, e il relativo numero di azioni possedute;
c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico, le informazioni indicate nell'art. 134, comma 3, del Regolamento Emittenti;
d) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto ricevute dal promotore di una sollecitazione di deleghe ai sensi dell'art. 138, comma 4, del Regolamento Emittenti, le informazioni indicate nel comma 5 della medesima norma;
le informazioni previste dalle lettere a), b), e) e d) possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;
e) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;
f) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;
g) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza dei patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo unico e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso.».
13. L'Allegato 5A e' sostituito con un nuovo Allegato 5A (Allegato n. 1 alla presente delibera).
14. L'Allegato 5B e' sostituito con un nuovo Allegato 5B (Allegato n. 2 alla presente delibera).
15. L'Allegato 5C e' sostituito con un nuovo Allegato 5C (Allegato n. 3 alla presente delibera).
16. L'Allegato 5D e' soppresso.
II. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dal seguente punto:
II.l. In deroga a quanto previsto dall'art. 133-bis, comma 3, fino alla prima assemblea ordinaria annuale successiva all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i costi relativi alle richieste di identificazione diverse da quella prevista nell'art. 133-bis, comma 2, sono posti interamente a carico dei soci richiedenti, ove lo statuto non disponga diversamente ai sensi dell'art. 133-bis, comma 1.
Milano, 14 dicembre 2010

Il presidente vicario: Conti
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone