Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 dicembre 2010
Procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di Tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.


IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 e l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 che individuano le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;
Visti il comma 15 dell'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1996, n. 526 ed il comma 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, che consentono ai Consorzi di Tutela di avvalersi di agenti vigilatori per le attivita' di vigilanza, di tutela e di salvaguardia delle denominazioni protette nonche' la possibilita' di attribuire agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nei modi e nelle forme di legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 recante regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attivita' disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
Vista la circolare n. 557/B.23492.10182.A.(1)1 del 9 gennaio 2002 diramata dal Ministero dell'interno a tutte le Prefetture recante idonee istruzioni e chiarimenti alle Prefetture in materia di procedimenti per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
Considerato che le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela nonche' dell'attribuzione agli stessi della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono attivate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto necessario disciplinare le procedure per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela e per la richiesta di attribuzione agli stessi della qualifica di agenti di pubblica sicurezza nonche' uniformare i tesserini necessari per lo svolgimento della suddetta attivita',

Decreta:

Art. 1
Qualifica di agenti di pubblica sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 526/1999 e dell'art. 17, comma 5 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, l'espletamento dei compiti di vigilanza affidati al Consorzio e' svolto da agenti vigilatori, ai quali puo' essere attribuita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorita' competente.
2. Le modalita' per richiedere l'attribuzione della qualifica di agente pubblica sicurezza agli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela, nonche' il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento e' disciplinata dal presente decreto.
 
Art. 2
Domanda di attribuzione della qualifica di agente di pubblica
sicurezza e di rilascio del relativo tesserino di riconoscimento.
1. I Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge 526/1999 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, inoltrano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - apposita domanda per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai propri agenti vigilatori.
2. Sono requisiti soggettivi, il cui possesso da parte dell'agente vigilatore e' condizione propedeutica per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza:
a) la maggiore eta';
b) il diploma di scuola media inferiore;
c) il non aver riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo;
d) non essere sottoposto a misura di prevenzione;
e) godimento dei diritti civili e politici.
3. Considerate le specificita' dell'attivita' svolta, l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza per gli agenti vigilatori dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge 526/99 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, non e' condizionata all'ottenimento dell'abilitazione all'uso delle d'armi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedera' a far stampare il tesserino dell'agente vigilatore per il tramite del Poligrafico dello Stato e, pertanto, alla domanda di cui al comma 1devono essere allegate 2 fotografie autenticate dell'agente vigilatore per il quale si chiede il rilascio della qualifica di agente di pubblica sicurezza. I costi per la stampa del tesserino saranno a carico del Consorzio di tutela.
 
Art. 3
Esame della domanda e rilascio del tesserino

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, esaminata la domanda, provvede entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa, a comunicare al Consorzio di tutela richiedente la conformita' o meno della domanda alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero la necessita' di eventuali integrazioni alla domanda trasmessa.
2. In caso di conformita' della domanda alle richieste di cui al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a far stampare al Poligrafico dello Stato il tesserino dell'agente vigilatore ed a trasmettere all'Ufficio Territoriale del Governo, competente al rilascio del decreto di attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
 
Art. 4
Esercizio dell'attivita' di vigilanza

1. I Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 14 della legge 526/1999 o dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 possono stipulare fra loro convenzioni al fine di istituire un regime congiunto di svolgimento dell'attivita' di vigilanza sui singoli prodotti di riferimento anche al fine dell'accertamento, da parte degli Agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, delle violazioni di rispettiva competenza.
2. Le convenzioni di cui al precedente comma 1 devono essere notificate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 30 (trenta) giorni dalla data della stipula.
 
Art. 5
Albo nazionale degli agenti vigilatori
e degli agenti di pubblica sicurezza

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedera' con decreto ad istituire un Albo nazionale degli agenti vigilatori con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
2. L'albo di cui al precedente comma 1 conterra' anche le convenzioni di cui al precedente art. 4.
3. Il tesserino di riconoscimento di cui al precedente art. 3 e' soggetto a rinnovo triennale, previa apposita richiesta di conferma da parte del Consorzio di tutela.
 
Art. 6
Revoca della qualifica di agenti pubblica sicurezza

1. Gli agenti vigilatori dei Consorzi decadono dal proprio ufficio e perdono contestualmente la qualifica di agenti di pubblica sicurezza all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.
2. L'attribuzione della qualifica di agenti di pubblica sicurezza agli agenti vigilatori dei consorzi di tutela e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 2, comma 2, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio ovvero quando e' adottato nei confronti dell'interessato un provvedimento restrittivo della liberta' personale.
3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui ai precedenti comma 1 e 2, il Consorzio richiedente dovra' comunicare, entro 5 giorni lavorativi, il verificarsi di tali condizioni al Ministero e dovra' contestualmente trasmettere al Ministero il tesserino dell'agente vigilatore. Il Ministero provvedera' all'aggiornamento dell'Albo nazionale di cui al precedente art. 5.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie

1. I tesserini rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto rimarranno validi per il periodo necessario alla sostituzione con i nuovi tesserini che verranno rilasciati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ogni Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 14 della legge 526/1999 ovvero dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 che si avvale di agenti vigilatori riconosciuti ai sensi della precedente disciplina e' tenuto a trasmettere tutta la documentazione di cui al precedente art. 2 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ottenere la sostituzione del tesserino, conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto.
3. La sostituzione di cui al precedente comma 1 dovra' avvenire entro 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La sostituzione dei tesserini di riconoscimento non presuppone in capo ai soggetti coinvolti un nuovo riconoscimento della qualifica di agente vigilatore, ne' una nuova attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza, per tale motivo, non dovra' essere ripetuta la procedura di cui al presente articolo. Tale sostituzione riguarda esclusivamente il supporto cartaceo del tesserino al fine di adeguarlo al modello predisposto dall'amministrazione pubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.
Roma, 21 dicembre 2010

Il capo dipartimento: Rasi Caldogno
 
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