Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2011 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2010, n. 233
Disposizioni in materia di concorsi notarili.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. All'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, le parole: «dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quindici per cento».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1973, n.
239 (Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti
nei concorsi notarili), cosi' come modificato dalla
seguente legge, e' il seguente:
«Art 1.
Nel concorso per la nomina a notaio, il Ministro per la
grazia e giustizia, con il decreto di approvazione della
graduatoria, ha facolta', sentito il Consiglio nazionale
del notariato, di aumentare fino alla misura massima del
quindici per cento il numero dei posti messi a concorso,
nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per
trasferimento andati deserti, esistenti al momento della
formazione della graduatoria.».



 
Art. 2

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Direttore generale della giustizia civile 10 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006, sono nominati notai, nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso medesimo, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti prescritti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio, ad eccezione del requisito di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2661):
Presentato dall'on. Antonio Pepe ed altri il 29 luglio 2009.
Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 ottobre 2009 con parere della I Commissione.
Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 15, 22 giugno 2010, 14, 30 settembre 2010, 5, 6,19 ottobre 2010 e 9 novembre 2010.
Nuovamente assegnato alla II Commissione (Giustizia) in sede legislativa il 1° dicembre 2010.
Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede legislativa ed approvato il 1° dicembre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2478):
Assegnato alla 2^ Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6 dicembre 2010 con parere della 1^ Commissione.
Esaminato dalla 2^ Commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 14 dicembre 2010 ed approvato il 15 dicembre 2010.



Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n.
1365 (Norme per il conferimento dei posti notarili), e
successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 1.
I notai sono nominati con decreto reale in seguito a
concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una
volta all'anno, per quel numero di posti che sara'
determinato dal Ministro per la giustizia.
L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita'
relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per
un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a
sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del
bando di concorso;
b-bis) non essere stati dichiarati non idonei in tre
precedenti concorsi; l'espulsione del candidato dopo la
dettatura dei temi equivale a dichiarazione di inidoneita';
c)».



 
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