Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 2010
Determinazione delle quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia, di cui ai commi 7 e 7-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta

DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, in particolare, il suo art. 61, comma 23, che ha disposto che le somme di denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico Fondo;
Visto il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario, convertito, con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, e, in particolare, il suo art. 2, commi 1 e 2, che hanno denominato Fondo Unico Giustizia il Fondo di cui all'art. 61, comma 23, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, nonche' integrato e specificato il novero delle somme di denaro ovvero dei proventi che, con i relativi interessi, rientrano nel Fondo Unico Giustizia;
Visto il comma 7 dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, che ha previsto, fra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le quote delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia da destinare mediante riassegnazione in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia, nonche' all'entrata del Bilancio dello Stato;
Visto il comma 7-bis del predetto art. 2, in base al quale le quote minime delle risorse intestate Fondo Unico di Giustizia di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dello stesso art. 2 possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in caso di urgenti necessita', derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia;
Visto l'art. 7 del decreto 30 luglio 2009, n. 127, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, recante il regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, nonche' dell'art. 2, del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in materia di Fondo Unico Giustizia;
Considerato che l'interpretazione teleologica, sistematica e letterale delle disposizioni di cui ai citati commi 7 e 7-bis del predetto art. 2 e' tale per cui le percentuali delle quote di risorse da destinare ai Ministeri dell'interno e della giustizia ben possono superare la percentuale minima di un terzo, per essi prevista dalle lettere a) e b) del medesimo comma 7 del citato art. 2, in caso di urgenti necessita', derivanti da circostanze gravi ed eccezionali, dei predetti Ministeri;
Considerata la necessita' di garantire l'attuazione da parte del Ministero dell'interno delle misure strategiche individuate nell'ambito di un complessivo e straordinario intervento di contrasto alla criminalita' finalizzato ad assicurare una maggiore tutela della sicurezza sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento anche all'interessamento criminale per lo svolgimento di eventi internazionali, alla esecuzione di imponenti opere di ricostruzione ed alla realizzazione di importanti opere pubbliche;
Considerata, in particolare, la improrogabile necessita' di porre in essere un impegno straordinario con l'attivazione di nuovi moduli organizzativi per contrastare la criminalita' organizzata in quelle aree del territorio in cui essa ha assunto livelli elevati di minaccia, anche in attuazione degli impegni derivanti dal Piano straordinario contro le mafie approvato con la legge 13 agosto 2010, n. 136;
Considerata altresi' la necessita' di rafforzare l'attuazione di iniziative straordinarie assunte dal Ministero dell'interno in materia di soccorso pubblico atte a fronteggiare le ricorrenti situazioni di gravi ed eccezionali emergenze nazionali;
Considerata l'urgente necessita' del Ministero della giustizia di adottare misure volte all'adeguamento delle proprie strutture in funzione delle straordinarie esigenze della giustizia;
Considerato altresi' che, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione della delega di cui all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni in materia di mediazione, la quota di risorse del Fondo Unico Giustizia destinate al Ministero della giustizia deve assicurare anche la copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui al predetto decreto legislativo n. 28 del 2010, e che conseguentemente tale quota di risorse deve, a causa di norme sopravvenute nel tempo, risultare sufficientemente ampia;
Ritenuto che ricorrono oggettivamente i presupposti di cui ai commi 7 e 7-bis dell'art. 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in quanto l'adozione di tutte le predette misure comporta nuovi ed aggiuntivi oneri finanziari a carico dei Ministeri dell'interno e della giustizia;
Ritenuto, pertanto, che la percentuale prevista dai commi 7 e 7-bis del predetto art. 2 debba essere assolutamente preponderante in favore dei Ministeri dell'interno e della giustizia e che conseguentemente possa essere riservata a ciascuno di essi una quota di risorse pari al quarantanove per cento, destinandosi il residuo due per cento all'entrata del bilancio dello Stato;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

1. Le quote delle risorse intestate Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2009, sono stabilite:
a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, anche in relazione all'attuazione del piano straordinario contro le mafie, approvato con la legge 13 agosto 2010, n. 136, fatta salva l'alimentazione del Fondo di Solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di Rotazione per la Solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura pari al 49 per cento al Ministero della Giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli Uffici Giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nonche' per assicurare la copertura degli oneri connessi all'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sulla mediazione civile;
c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, citato in premessa, relativamente alle somme di denaro per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ai sensi dell'art. 676, primo comma, del codice di procedura penale, e' stata decisa dal giudice dell'esecuzione, ma non ancora eseguita, la devoluzione allo Stato delle somme medesime.
3. La riassegnazione delle predette quote al Ministero dell'interno e al Ministero della giustizia e' effettuata nelle forme e secondo le modalita' previste dall'art. 7 del regolamento di attuazione emanato con decreto 30 luglio 2009, n. 127.
Roma, 30 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro della giustizia
Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 309
 
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