Gazzetta n. 305 del 31 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 dicembre 2010
Disciplina delle modalita' di corresponsione alla regione Friuli-Venezia Giulia, delle ritenute sui redditi da pensione riferite a soggetti passivi residenti nella regione, ancorche' riscosse fuori, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137. Modifiche al decreto 17 ottobre 2008.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il comma 946 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, ed il successivo comma 948 che ne ha previsto la relativa decorrenza dal 1° gennaio 2008;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale;
Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 137 del 2007, il quale prevede, tra l'altro, che le quote di proventi erariali spettanti alla regione Friuli-Venezia Giulia, oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, direttamente alla regione a decorrere dal 1° gennaio 2008;
Visto l'articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo n. 137 del 2007, il quale prevede, tra l'altro, che, tra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale n. 1 del 1963, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorche' riscosse fuori del territorio regionale;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, previsto dall'articolo 2 del menzionato decreto legislativo n. 137 del 2007, adottato previa intesa con la regione, che individua i criteri contabili di imputazione, sul conto infruttifero ordinario aperto presso la tesoreria statale, della quota del gettito erariale spettante, nonche' le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997 e dell'erogazione dei rimborsi eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione;
Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha previsto che in sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del citato articolo 2, comma 5, primo periodo, della legge n. 244 del 2007;
Visto l'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2009, prevede l'istituzione di un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 137 del 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonche', in attesa della predetta determinazione, la corresponsione alla regione, nell'anno 2010, di un acconto di 200 milioni di euro;
Visto il resoconto dei lavori del tavolo paritetico in data 9 febbraio 2010;
Visto il Protocollo d'intesa tra lo Stato e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per il coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del processo di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sottoscritto in data 29 ottobre 2010, il quale prevede, a decorrere dall'annualita' 2010, il trasferimento della compartecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura prevista dall'articolo 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), secondo le modalita' di trasferimento individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137;
Considerato che la somma di 200 milioni di euro di cui all'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' ricompresa nelle quote di compartecipazione spettanti alla regione per l'anno 2010;
Considerata, altresi', la necessita' di adeguare le modalita' dei versamenti sul conto intestato alla regione e aperto presso la tesoreria statale alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2009;
Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008;
Vista la nota n. 10133 del 13 dicembre 2010, con la quale la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha espresso la prescritta intesa;
Sentita l'Agenzia delle entrate, che ha reso il parere di competenza con nota prot. n. 2010/174728 del 14 dicembre 2010;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1
Disciplina delle ritenute sui redditi da pensione

1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, concernente l'"Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia", e' aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-bis.
Disposizioni in ordine alle ritenute sui redditi da pensione

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2010, la compartecipazione al gettito delle ritenute sui redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferite a soggetti passivi residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, ancorche' riscosse fuori dal territorio regionale, spettante alla regione a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, si realizza attraverso il versamento di acconti e saldi con le modalita' definite dai commi che seguono.
2. Le somme spettanti sono corrisposte dalla struttura di gestione attribuendo direttamente alla Regione una percentuale dei versamenti eseguiti tramite il modello "F24 enti pubblici" (F24 EP) riscossi fuori dal territorio regionale, contrassegnati dal codice tributo 100E. Tale percentuale e' ottenuta dal rapporto tra le somme spettanti alla regione a titolo di acconto e saldo, determinate ai sensi dei commi successivi e l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nell'anno solare precedente tramite il modello F24 EP riscossi fuori dal territorio regionale, contrassegnati dal codice tributo 100E.
3. Ai fini del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, comunica alla struttura di gestione ed alla regione, entro il 20 febbraio di ciascun anno, l'ammontare complessivo delle somme di spettanza della regione medesima, determinato sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo anno d'imposta disponibile. Tale importo costituisce la somma da corrispondere alla regione a titolo di acconto per l'anno in corso.
4. Per ciascun anno d'imposta, sulla base della comunicazione di cui al comma precedente, la Struttura di Gestione calcola il saldo a debito ovvero a credito della regione, rispetto alle somme corrisposte a titolo di acconto e ne comunica l'ammontare alla regione ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Il saldo a credito della regione viene corrisposto a quest'ultima sommando il relativo importo alle somme spettanti a titolo di acconto per l'anno in corso. L'eventuale saldo a debito della regione viene recuperato dalla struttura di gestione trattenendo il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta delle quote di gettito erariale spettanti alla regione medesima.
5. Sulla base dei dati di cui ai commi 3 e 4, la struttura di gestione determina ed aggiorna la percentuale di cui al comma 2 a partire dalle ripartizioni di gettito del 1° marzo di ciascun esercizio.
6. La nuova percentuale di cui al comma 2 e le somme corrisposte alla regione nell'anno solare precedente, sono comunicate dalla struttura di gestione alla regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze. Tali somme sono considerate prioritariamente corrisposte a titolo dell'eventuale saldo a credito della regione, di cui al comma 4 e per la parte residua sono computate a titolo di acconto.
7. Per l'anno 2010, la struttura di gestione corrisponde alla regione gli acconti previsti dal presente articolo, pari a 482.221.671 euro, richiedendo all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze le necessarie rettifiche delle quietanze gia' emesse a favore del bilancio dello Stato per i versamenti eseguiti tramite il codice tributo 100E. Tale somma e' comprensiva dell'acconto di 200 milioni di euro previsto dall'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
8. Per l'anno 2011, in attesa della determinazione della percentuale di cui al comma 5, la quota dei versamenti eseguiti con il codice tributo 100E da corrispondere alla regione a titolo di acconto e' determinata provvisoriamente nella misura dell'1%."
 
Art. 2
Disciplina dei versamenti in tesoreria

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008 concernente l'"Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia", e' sostituito dal seguente:

"Art. 8.
Versamenti in tesoreria

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 per i proventi erariali diversi da quelli oggetto di versamento unificato e di compensazione nell'ambito territoriale gia' riscossi presso la Tesoreria dello Stato, ove per gli stessi sia prevista la ripartizione, nelle more della loro inclusione nel modello F24 o F24 EP, devono essere effettuati due distinti versamenti, presso la Tesoreria dello Stato, per la quota di spettanza dell'Erario, e presso il tesoriere o cassiere della regione Friuli-Venezia Giulia, per la quota di spettanza della regione. Il tesoriere o cassiere provvede al riversamento sul conto aperto presso la tesoreria statale e intestato alla regione Friuli-Venezia Giulia,secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2009.
2. Per l'individuazione dei capitoli del bilancio dello Stato interessati dai versamenti di cui al comma precedente si fa rinvio all'elenco di cui alla tabella D allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e determina altresi' le percentuali di ripartizione."
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro: Tremonti
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone