Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2010 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 27 settembre 2010
Prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale autoferrotranviario dipendente dall'azienda «Autoservizi Centra S.r.l.» di San Giovanni Rotondo, e della relativa delibera di valutazione della Commissione di garanzia del 4 ottobre 2010. (Deliberazione n. 10/556).


LA COMMISSIONE

Premesso che:
la Autoservizi CENTRA s.r.l. di San Giovanni Rotondo (FG) e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
in data 2 luglio 2010, la Autoservizi CENTRA s.r.l. di San Giovanni Rotondo (FG) e la Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale FILT CGIL di Foggia hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;
il testo del predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneita';
in data 13 luglio 2010, il testo di tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;
decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;
Considerato che:
lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B),
nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi.);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.
l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
l'accordo raggiunto tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali in data 2 luglio 2010 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi;
Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono:
dalle ore 05.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30
Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 2 luglio 2010 dalla Autoservizi CENTRA s.r.l. di San Giovanni Rotondo (FG) con la Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale FILT CGIL di Foggia;
Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda Autoservizi CENTRA s.r.l. di San Giovanni Rotondo (FG), alla Segreteria territoriale dell'Organizzazione sindacale FILT CGIL di Foggia e, per opportuna conoscenza al Prefetto di Foggia, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 settembre 2010

Il Presidente: Pitruzzella
 


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