Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 dicembre 2010
Revoca della concessione n. 168/T1/08/R dell'8 aprile 2008, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo in Ferentino, nei confronti della «Figli delle Stelle Tre srl.»


IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO II - BINGO
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;
Visti il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
Vista la convenzione di concessione n. 168/T1/08/R stipulata in data 8 aprile 2008 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Figli delle Stelle Tre srl per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Ferentino (Frosinone), via Casilina Sud, Km. 78,700;
Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 che prevede che il concessionario del gioco del bingo presti «all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo di fideiussione bancaria a "prima richiesta" o polizza assicurativa equivalente, di lire 1 miliardo (pari a € 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi»;
Visto l'atto di fidejussione n. 11552/AV/bli dell'importo di € 516.456,89 rilasciato dalla Banca Popolare di Garanzia S.c.p.A. in data 3 aprile 2008 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla «Figli delle Stelle Tre srl»;
Visto che la suddetta fideiussione e' diventata inidonea a garantire gli obblighi assunti in quanto il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, ha disposto con decreto 16 dicembre 2009 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' bancaria nei confronti del suindicato istituto bancario, gia' in amministrazione straordinaria, nonche' la sottoposizione della stessa banca a liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 2, del Testo unico bancario;
Visto che la esistenza di una valida ed idonea cauzione costituisce elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;
Visto che con lettera raccomandata a/r prot. n. 2010/6098/giochi/BNG del 18 febbraio 2010 e' stato richiesto alla Figli delle Stelle Tre srl, per i suindicati motivi, di provvedere a prestare valida ed idonea cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 ed e' stato contestualmente comunicato che, nel caso non avesse provveduto entro trenta giorni, sarebbe stato avviato il procedimento di revoca della concessione essendo venuto a mancare un elemento essenziale alla prosecuzione del rapporto convenzionale;
Visto il provvedimento prot. n. 2010/18018/giochi/BNG del 24 maggio 2010, con il quale, per i motivi indicati nel provvedimento stesso - il cui contenuto si intende interamente richiamato nel presente decreto - in ordine al mancato possesso da parte della societa' Figli delle Stelle Tre srl dei requisiti soggettivi stabiliti per il rilascio delle concessioni della specie, e' stata sospesa la convenzione di concessione n. 168/T1/08/R stipulata in data 8 aprile 2008, ed e' stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di concessione in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
Visto il ricorso presentato dalla Figli delle Stelle Tre srl al Tar Lazio avverso il suddetto provvedimento, nonche' l'ordinanza cautelare n. 926/2010 del 9 giugno 2010 emanata dal TAR Lazio, sez. II, che dispone incombenti istruttori a carico della Prefettura di Frosinone e, nelle more, sospende gli effetti del provvedimento di chiusura della sala bingo in titolarita' della Figli delle Stelle Tre srl;
Vista la successiva ordinanza n. 3442/2010 del 28 luglio 2008 emanata dal TAR Lazio, sez. II --bis, che alla luce di chiarimenti resi dalla suindicata Prefettura ha rigettato l'istanza cautelare per assenza di fumus ;
Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalla Figli delle Stelle Tre srl avverso la suindicata ordinanza del Tar Lazio n. 3442/2010 del 28 luglio 2008, nonche' l'ordinanza n. 4964/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello;
Visto, peraltro, che con lettera raccomandata prot. 2010/23034/giochi/BNG del 2 luglio 2010, e' stato comunicato alla Figli delle Stelle Tre srl, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, l'avvio del procedimento di revoca della convenzione di concessione n. 168/T1/08/R del 08/04/2008, per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Ferentino (Frosinone), via Casilina Sud, Km. 78,700, a causa della mancata sostituzione della polizza fidejussoria, gia' richiesta con lettera raccomandata a/r prot. n. 2010/6098/giochi/BNG del 18 febbraio 2010, e dovuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
Visto che con lettera raccomandata del 19 ottobre 2010, prot. n. 2010/37993/giochi/BNG, e' stato comunicato alla Figli delle Stelle Tre srl l'imminente l'emanazione del provvedimento di revoca della convenzione di concessione n. 168/T1/08/R, a conclusione del procedimento avviato con provvedimento del 2 luglio 2010;
Ritenuto, pertanto, necessario concludere i procedimenti di revoca della concessione n. 168/T1/08/R stipulata in data 8 aprile 2008, avviati con i provvedimenti prot. n. 2010/18018/giochi/BNG del 24 maggio 2010 e n. 2010/23034/giochi/BNG del 2 luglio 2010;
Considerato che il concessionario nell'anno 2009 ha incassato complessivamente € 7.771.500,00 pari ad un incasso medio mensile di € 647.625,00, corrispondente ad un prelievo erariale ed un compenso per il controllore centralizzato del gioco (23,8 % dal 1° gennaio 2011) pari ad € 154.134,75, per cui il danno erariale complessivo derivante dal mancato adempimento degli obblighi convenzionali assunti dal concessionario fino alla data di scadenza della concessione (4 aprile 2014) risulta pari ad € 6.011.255,25 (€ 154.134,75 x 39 mesi);
Visti tutti gli atti istruttori

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, della convenzione di concessione, per i motivi esposti in premessa e specificamente indicati nei provvedimenti succitati, e' revocata, nei confronti della Figli delle Stelle Tre srl la convenzione di concessione n. 168/T1/08/R, stipulata in data 8 aprile 2008, per la gestione del gioco del bingo nella sita in Ferentino (FR), via Casilina Sud, Km. 78,700.
Per i motivi indicati in premessa, si rende escutibile l'intero importo della cauzione prestata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, con atto di fideiussione n. 11552/AV/bli dell'importo di € 516.456,89 rilasciato dalla Banca Popolare di Garanzia S.c.p.A. in data 03/04/2008.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Roma, 15 dicembre 2010

Il dirigente: Poso
 
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