Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2010 (vai al sommario)
SCUOLA SUPERIORE «SANT'ANNA» DI PISA
DECRETO 6 dicembre 2010
Modificazioni allo statuto.


IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella G.U. n. 39 del 16 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste la delibera n. 99 del 22 ottobre del Consiglio di amministrazione e la delibera n. 184 del 22 ottobre del Senato Accademico con le quali sono state approvate le modifiche all'art. 27 comma 3 e all'art. 59 dello Statuto della Scuola;
Vista la nota direttoriale prot. n. 11813 del 27 ottobre 2010, con la quale si e' provveduto a trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito il nuovo testo dello Statuto;
Vista la nota ministeriale prot. n. 3750 del 25 novembre 2010, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere rilievi di legittimita' o di merito in merito alle modifiche statutarie adottate;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo testo dello Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna;

Decreta:

Art. 1
Emanazione

Sono emanate le modifiche allo Statuto della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna approvate dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 99 del 22 ottobre e dal Senato accademico con delibera n. 184 del 22 ottobre.
 
Art. 2
Testo vigente

Il Testo dello Statuto, opportunamente modificato secondo quanto previsto dal precedente art. 1, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 3
Pubblicita' ed entrata in vigore

Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche statutarie entreranno in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto medesimo, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Pisa, 6 dicembre 2010

Il direttore: Carrozza
 
Allegato

Art. 27.
(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio e' organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale ed esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne.
2. A tal fine, il Consiglio di amministrazione:
a) approva il Programma triennale e le sue revisioni annuali di cui all'art. 5;
b) viene informato dal Presidente, coadiuvato dal Direttore, sull'attivita' e sul funzionamento della Scuola;
c) esamina l'esito degli atti di programmazione, e di indirizzo, la gestione della Scuola e stato di attuazione del bilancio preventivo;
d) approva il bilancio di previsione, avvalendosi delle linee di sviluppo, elaborate Senato accademico, il conto consuntivo e il bilancio sociale;
e) determina le azioni necessarie per la valorizzazione dei prodotti della ricerca della Scuola all'esterno;
f) approva le fonti interne di sua competenza e le relative modifiche;
g) determina la misura di eventuali indennita' relative alla partecipazione a organi di governo della Scuola;
h) su proposta del Senato accademico delibera di attribuire indennita' i carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti e svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni;
i) su proposta del Senato accademico determina le eventuali incentivazioni da attribuire personale docente impegnato, con particolari responsabilita', nella gestione progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale e/o nella progettazione e nelle svolgimento di corsi di alta formazione e di formazione continua;
j) puo', nell'interesse della Scuola e sentito il Senato accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche, a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significa o per le attivita' della Scuola;
k) nomina i Direttori dei Centri di spesa di cui all'art. 31;
l) delibera sulle questioni che il Presidente decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;
m) esercita ogni altra competenza prevista dalla legge, dallo statuto e dalle fonti interne.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il Presidente;
b) il Direttore;
c) un membro designato dall'Associazione ex allievi della Scuola, tra i suoi membri;
d) due consiglieri designati congiunt ente dal Presidente e dal Direttore, eventualmente anche mediante avvisi pubblici, tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata esperienza in campo gestionale ovvero di una esperienza professionale di alto livello.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal direttore amministrativo.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, E' presieduto dal Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso il Presidente, o in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, idetitificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in audioconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il Presidente, o chi lo sostituisce, che il segretario.
8. Su invito del Presidente possono partecipare al Consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e per specifici argomenti posti all'ordine del giorno, i direttori dei Centri di spesa nonche' i responsabili di attivita' operative.

Art. 59.
(Altre disposizioni)

1. abrogato.
2. abrogato.
3. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 23, commi 2 e 3 si svolgono, a regime, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente. Il professore ordinario decano convoca la riunione del collegio per procedere all'elezione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.
4. E' eletto Presidente il candidato che ottiene i due terzi dei voti degli aventi diritto. Dopo la terza votazione viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. Per ragioni di semplicita', la scuola puo' utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata Scuola Superiore Sant'Anna.
8. Al fine di introdurre una differenziazione temporale congrua con l'elezione del direttore e in considerazione delle riforme legislative in atto, in deroga a quanto previsto dall'art. 23, comma 5, il Presidente eletto per il triennio 2008/2010 resta in carica fino al 31 dicembre 2011. Tale proroga no si estende agli altri componenti del Consiglio di amministrazione.
 
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