Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2010
Modifica degli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali., in recepimento della direttiva 2008/61/CE.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Vista la direttiva n. 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva n. 2008/61/CE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214/05;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 27 e 28 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 ottobre 2010;

Decreta:
Articolo unico

1. Gli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono cosi' di seguito modificati:
a) Nell'allegato XVI, le parole «direttiva 95/44/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2008/61/CE»;
b) Nell'allegato XVII, parte A, sezione II, le parole «direttiva 77/93/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/29/CE»;
c) Nell'allegato XVII, parte A, e' aggiunta la seguente sezione IV:
Sezione IV: Vegetali delle specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione
1. Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.
2. Dopo le terapie di cui al punto 1, ogni unita' del materiale vegetale e' sottoposta a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli impianti approvati, nelle condizioni di quarantena stabilite nell'allegato I. Durante il periodo dell'indexaggio, il materiale vegetale da immettere ufficialmente in circolazione deve essere conservato in condizioni atte a favorire il normale ciclo vegetativo e sottoposto ad esame visivo per individuare eventuali segni o sintomi di organismi nocivi, compresi tutti gli organismi nocivi pertinenti elencati nella direttiva 2000/29/CE e il potato yellow vein disease, all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari fino alla senescenza.
3. Per le procedure d'indexaggio di cui al punto 2 occorre seguire le disposizioni tecniche illustrate al punto 5, per poter individuare almeno i seguenti organismi nocivi:
batteri:
a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.;
b) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,
virus e viroidi:
a) andean potato latent virus;
b) potato black ringspot virus;
c) potato spindle tuber viroid;
d) potato yellowing alphamovirus;
e) potato virus T;
f) andean potato mottle virus;
g) virus comuni della patata, A, M, S, V, X e Y (compresi Yo, Yn e Yc) e potato leaf roll virus.
Nel caso di veri tuberi seme di patate, tuttavia, le procedure di indexaggio debbono essere effettuate in modo tale da individuare perlomeno i virus e gli organismi simili ai virus di cui alle precedenti lettere da a) a e).
4. Il materiale vegetale sottoposto all'esame visivo di cui al punto 2 e sul quale sono stati osservati segni e sintomi di organismi nocivi forma oggetto di un'indagine e, se del caso, di un esame intesi a determinare, con la maggior esattezza possibile, l'identita' degli organismi nocivi che provocano detti segni e sintomi.
5. Le disposizioni tecniche di cui al punto 3 sono le seguenti:
per i batteri:
1) per i tuberi, esaminare l'ombelico di ogni tubero. Il campione standard e' di 200 tuberi, ma la procedura puo' essere utilizzata anche per campioni inferiori a 200 tuberi;
2) per le piante e le talee, comprese le micropiante, esaminare le parti inferiori dello stelo e, se necessario, le radici di ogni unita' del materiale vegetale;
3) si raccomanda di esaminare la progenie dei tuberi oppure, per le specie non tuberifere, la base dello stelo durante il normale ciclo vegetativo successivo all'esame di cui ai punti 1 e 2;
4) per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. Sepedonicus (Spieckermann et Kotthof) Davis et al. e' il metodo comunitario stabilito nell'allegato I della direttiva 93/85/CEE del Consiglio (1). Per il materiale di cui al punto 2, puo' essere applicato tale metodo;
5) per il materiale di cui al punto 1, il metodo per l'individuazione di Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e' lo schema di esame contenuto nell'allegato II della direttiva 98/57/CE (2). Per il materiale di cui al punto 2 puo' essere applicato tale metodo;
per i virus e i viroidi diversi dal potato spindle tuber viroid:
1) l'esame minimo per il materiale vegetativo (tuberi, piantine e talee, comprese micropiante) consiste in un esame sierologico realizzato al momento o in prossimita' della fioritura per ciascuno degli organismi nocivi specificatamente elencati diversi dal potato spindle tuber viroid, seguito da un esame biologico del materiale che ha dato esito negativo all'esame sierologico. Per il virus dell'accartocciamento debbono essere effettuate due prove sierologiche;
2) l'esame minimo per i veri tuberi seme consiste in un esame sierologico o in un esame biologico, qualora il primo non sia disponibile. Si raccomanda vivamente di sottoporre nuovamente ad un esame una certa percentuale di campioni che hanno dato esito negativo e di ricorrere ad un altro metodo per i casi dubbi;
3) gli esami sierologici e biologici di cui ai punti 1 e 2 vanno effettuati su vegetali coltivati in serra, dai quali sono stati prelevati campioni in almeno due punti di ciascuno stelo, compresa una giovane foglia completamente formata all'apice di ogni stelo e una foglia piu' vecchia situata circa a meta'; occorre prelevare campioni da ogni stelo, vista la possibilita' di infezioni non sistematiche. Per l'esame sierologico non vanno messe insieme le foglioline di piante diverse, tranne qualora il rapporto di composizione del campione sia stato convalidato per il metodo in questione; le foglioline di ogni stelo possono essere tuttavia raggruppate per costituire il campione di un singolo vegetale. Nel caso dell'esame biologico si possono mettere insieme fino a cinque vegetali inoculando un numero minimo identico di vegetali indicatori;
4) i vegetali indicatori da utilizzare per l'esame biologico di cui ai punti 1 e 2 sono quelli elencati dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) oppure altri vegetali indicatori ufficialmente approvati che hanno dimostrato di poter individuare i virus;
5) solamente il materiale che e' stato direttamente esaminato puo' uscire dalla quarantena. Qualora sia stato fatto un indexaggio degli occhi, puo' uscire dalla quarantena solamente la progenie dell'occhio esaminato. Il tubero non puo' essere messo in circolazione a causa dei possibili problemi dovuti ad un'infezione non sistemica;
potato spindle tuber viroid:
1) per tutto il materiale vegetale gli esami debbono avvenire su vegetali coltivati in serra, non appena hanno raggiunto il pieno sviluppo, ma prima della fioritura e della produzione di polline. Gli esami su germogli di tuberi/vegetali coltivati in vitro/piccole plantule e' considerato esclusivamente come un esame preliminare;
2) i campioni sono prelevati da una fogliolina perfettamente formata all'apice di ogni stelo del vegetale;
3) tutti i materiali da esaminare sono coltivati a temperature non inferiori ai 18 °C e preferibilmente superiori a 20 °C e con un'esposizione alla luce di almeno 16 ore;
4) l'esame avviene con sonde di cDNA o RNA marcate radioattivamente o meno, col metodo return-PAGE (colorazione con argento) o RT-PCR;
5) per le sonde e il metodo return-PAGE il rapporto di composizione massimo del campione e' di 5. L'utilizzazione di questo rapporto o di un rapporto superiore dev'essere convalidato.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 ottobre 2010

Il Ministro: Galan

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2010, Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 338.
 
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