Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2010 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187
Testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2010), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato conD.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


Art. 1
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

(( 1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013». ))

2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica anche alle societa' sportive che impiegano personale di cui all'art. 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del medesimo articolo 2-ter.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo integrale dell'art. 8 della legge
13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco
e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza
nello svolgimento di manifestazioni sportive), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
occasione di manifestazioni sportive). - 1. Nei casi di
arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei
commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in
occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di
remissione in liberta' conseguenti a convalida di fermo e
arresto o di concessione della sospensione condizionale
della pena a seguito di giudizio direttissimo possono
contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con
violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di
manifestazioni sportive, per i quali e' obbligatorio o
facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del
codice di procedura penale, l'arresto e' altresi'
consentito nel caso di reati di cui all'art. 6-bis, comma
1, all'art. 6-ter ed all'art. 6, commi 1 e 6, della
presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato
dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo art. 6.
L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione
del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono
manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'art. 6.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e'
possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni
di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque
in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice di
procedura penale colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica dalla quale emerge
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che
l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal
fatto.
1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno
dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di
violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si
svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7
dell'art. 6, l'applicazione delle misure coercitive e'
disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice
di procedura penale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e
1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010
fino al 30 giugno 2013.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 1 del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 (Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni calcistiche, nonche' norme
a sostegno della diffusione dello sport e della
partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni
sportive), come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Misure per la sicurezza degli impianti
sportivi). -1. Fino all'attuazione degli interventi
strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione
all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003,
n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni
riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma,
sono svolte in assenza di pubblico. Le determinazioni in
proposito sono assunte dal prefetto competente per
territorio, in conformita' alle indicazioni definite
dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive
di cui all'art. 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28
del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro che
sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in
data anteriore alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui
all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito
degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi
1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n.
28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dallalegge 24
aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine,
il seguente:
«7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici
di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio
di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo,
direttamente od indirettamente, alla societa' sportiva cui
appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli
impianti sportivi ove tali competizioni si disputano,
riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto
divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo,
alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in
numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle
disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni
previste dal comma 5 dell'art. 1-quinquies».
3. I divieti di cui all'art. 1-quater, comma 7-bis, del
citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal
comma 2 del presente articolo, si applicano alle
competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio
programmate per i giorni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o
venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso
agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e'
corredata dalla presentazione di un valido documento di
identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di
cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione
del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce,
richiedendo la esibizione di un valido documento di
identita', e negando l'ingresso in caso di difformita',
nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il
personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli
di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui
ai commi 3-bis e 3-ter, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000
euro.
3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o
concessionarie del servizio di vendita e controllo dei
titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei
cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione
amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di
violazione, e' irrogata dal prefetto della provincia in cui
le medesime societa' hanno la sede legale o operativa la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
20.000 a 100.000 euro.
3-sexies. A garanzia della sicurezza, fruibilita' ed
accessibilita' degli impianti sportivi la sanzione di cui
al comma 3-quinquies si applica anche alle societa'
sportive che impiegano personale di cui all'art. 2-ter, in
numero inferiore a quello previsto nel piano approvato dal
Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo del
medesimo art. 2-ter. » .



 
Art. 2

Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi

1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro (( quarantacinque giorni )) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, (( sono definiti i servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalita' per il loro espletamento, )) attraverso l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. (( Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. )) Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente adottato.
3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale.».
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: «Art. 6-quinquies (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). -1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, (( nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive, )) e' punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo integrale dell'art. 2-ter del
citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2-ter - 1. Con decreto del Ministro dell'interno,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i requisiti, le modalita' di selezione e la
formazione del personale incaricato dei servizi di
controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi,
nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del
rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il
medesimo decreto stabilisce le modalita' di collaborazione
con le Forze dell'ordine. Il decreto e' sottoposto al
parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi
provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il
decreto puo' essere egualmente emanato.
1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti
dell'autorita' di pubblica sicurezza, al personale di cui
al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti
previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi,
ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli
nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento
non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o
l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Le societa' sportive e incaricate dei servizi di cui
al comma 1 comunicano i nominativi del personale da
impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia
che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni
soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo
alla societa'. ».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 6-quater,
della citata legge 13 dicembre 1989, n. 401, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti
degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono
manifestazioni sportive). - 1. Chiunque commette uno dei
fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale
nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei
titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e
di quelli incaricati di assicurare il rispetto del
regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono
manifestazioni sportive, purche' riconoscibili e in
relazione alle mansioni svolte, e' punito con le stesse
pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 339, terzo comma, del codice
penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali
di cui all'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.».



 
(( Art. 2-bis
Fondo di solidarieta' civile

1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' civile, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo e' alimentato:
a) da una quota del ondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalita' ivi previste;
b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;
c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.
2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:
a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidita' permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) nella misura del 70 per cento, ad interventi di solidarieta' civile nei confronti delle vittime di azioni delittuose avvenute in occasione o a causa di manifestazioni diverse da quelle di cui alla lettera a), per le quali la vigente normativa non prevede altre provvidenze, comunque denominate, a carico del bilancio dello Stato, compresi il concorso economico ad iniziative di riduzione del danno, finalizzato anche alla definizione transattiva di liti concernenti il risarcimento dei danni alla persona e l'eventuale pagamento delle somme disposte dal giudice.
3. All'elargizione delle somme e agli interventi di cui al comma 2, nonche' all'individuazione delle modalita' relative all'esercizio del diritto di rivalsa o all'eventuale rinuncia ad esso, provvede il Ministero dell'interno, previo parere di un collegio, presieduto da un prefetto, la cui composizione e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Al funzionamento e alla gestione del Fondo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, comprese quelle relative ai limiti e ai criteri per la destinazione delle risorse annualmente disponibili del Fondo e per l'individuazione degli aventi diritto, nonche' per la procedura e la modalita' di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno e per l'eventuale rinuncia dell'amministrazione, in tutto o in parte, al diritto di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto. ))




Riferimenti normativi
- Si riporta l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (Interventi urgenti in
materia di funzionalita' del sistema giudiziario):
«Art. 2 (Fondo unico giustizia) (Omissis).
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con
il Ministro dell'interno, sono stabilite, fermo quanto
disposto al comma 5, le quote delle risorse intestate
«Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro
gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore
al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di
sequestro penale o amministrativo, disponibili per massa,
in base a criteri statistici e con modalita' rotativa, da
destinare mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del
soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di
solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive di
cui all'art. 18, comma 1, lettera c), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la
solidarieta' delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero
della giustizia per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 12 del codice
di procedura penale:
«Art. 12 (Casi di connessione). - 1. Si ha
connessione di procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso
da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se
piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati
commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu'
azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso;
c) se dei reati per cui si procede gli uni sono
stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.».
- Si riporta il testo integrale dell'art.17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art.17 (Regolamenti) (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis)».



 
Art. 3
Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata.
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: «a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita' economiche;»;
(( 1-bis) al comma 2, alla lettera b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura»; ))
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;
b) all'articolo 2-sexies, comma 15, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.».
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita' ivi indicate;»;
(( a-bis) all'articolo 3, comma 4, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantita' significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata»; ))

b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.».
(( 3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita' istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. ))

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 2-sexies e dell'art.
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni
contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche
straniere), come modificati dal presente decreto:
«Art. 2-sexies. - 1. Con il provvedimento con il quale
dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il
tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un
amministratore.
2. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata promuove le intese con l'autorita' giudiziaria
per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la
rotazione degli incarichi degli amministratori, la
corrispondenza tra i profili professionali e i beni
sequestrati, nonche' la pubblicita' dei compensi percepiti,
secondo modalita' stabilite con decreto di natura non
regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal
Ministro della giustizia.
3. Non possono essere nominate le persone nei cui
confronti il provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i
parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, ne'
le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le
stesse persone non possono, altresi', svolgere le funzioni
di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore
giudiziario.
4. Il giudice delegato puo' adottare, nei confronti
della persona sottoposta alla procedura e della sua
famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.
Egli puo' altresi' autorizzare l'amministratore a farsi
coadiuvare, sotto la sua responsabilita', da tecnici o da
altre persone retribuite.
5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia
coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione
del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al
tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per
la migliore utilizzazione del bene in vista della sua
destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo' chiedere al
tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando
ritenga che essi possono recare pregiudizio alla
destinazione o all'assegnazione del bene.
6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i
provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli
di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione
straordinaria.
7. Dopo il decreto di confisca di primo grado,
l'amministrazione dei beni e' conferita all'Agenzia, la
quale puo' avvalersi di uno o piu' coadiutori. L'Agenzia
comunica al tribunale il provvedimento di conferimento
dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non
intervenga revoca espressa, ed e' rinnovabile tacitamente.
L'incarico puo' essere conferito all'amministratore
giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato
conferimento dell'incarico all'amministratore gia'
nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui
all'art. 2-octies e all'approvazione di un conto
provvisorio. L'Agenzia puo' farsi coadiuvare, sotto la
propria responsabilita', da tecnici o da altre persone
retribuite secondo le modalita' previste per
l'amministratore giudiziario.
8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni
sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia
giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere
alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei
beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento,
anche al fine di incrementare, se possibile, la
redditivita' dei beni medesimi.
9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo
grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da
parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio
sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del
provvedimento.
10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto
aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti
del codice civile, il tribunale nomina un amministratore
giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione
aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori
giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei
mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo
stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati,
nonche' sullo stato dell'attivita' aziendale. Il tribunale,
sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico
ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione
dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e
impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal
giudice delegato, presenta relazioni periodiche
sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.
12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di
ordinaria amministrazione funzionali all'attivita'
economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto
dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza
lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e
del suo mercato di riferimento, puo' indicare il limite di
valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria
amministrazione.
13. Si osservano per la gestione dell'azienda le
disposizioni di cui all'art. 2-octies, in quanto
applicabili.
14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e
i provvedimenti cautelari in corso da parte della societa'
Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione
pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende
o societa' disposto ai sensi della presente legge con
nomina di un amministratore giudiziario. E'
conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di
prescrizione.
15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o
societa' sequestrati, i crediti erariali si estinguono per
confusione ai sensi dell'art. 1253 del codice civile. Entro
i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per
confusione, non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.».
«Art. 2-undecies. - 1. L'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata di cui all'art.
2-sexies versa all'ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano
essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati
o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento
delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante
trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in
azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al
netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la
procedura di vendita e' antieconomica l'Agenzia dispone la
cessione gratuita o la distruzione del bene;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti
personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica,
ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore
svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero
delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia,
il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato
con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio
del Ministero delle finanze.
2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita'
di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e,
ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attivita' istituzionali di
amministrazioni statali, agenzie fiscali, universita'
statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante
interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli
stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati
di tipo mafioso;
a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati
dall'Agenzia per finalita' economiche;
b) trasferiti per finalita' istituzionali o sociali,
in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della
regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un
apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che
viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico
con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i
dati concernenti la consistenza, la destinazione e
l'utilizzazione dei beni nonche', in caso di assegnazione a
terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso
associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in
concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi
di trasparenza, adeguata pubblicita' e parita' di
trattamento, a comunita', anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e
centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La
convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le
modalita' di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di
risoluzione del rapporto e le modalita' del rinnovo. I beni
non assegnati possono essere utilizzati dagli enti
territoriali per finalita' di lucro e i relativi proventi
devono essere reimpiegati esclusivamente per finalita'
sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il
sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo
stato della procedura.
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile
e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo'
amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente,
assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad
associazioni, comunita' o enti per il recupero di
tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito
l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha
provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la
revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario
con poteri sostitutivi.
2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui
al comma 2, lettera a-bis), affluiscono, al netto delle
spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico
giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato
di previsione del Ministero dell'interno al fine di
assicurare il potenziamento dell'Agenzia.
2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia
possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per
le finalita' di pubblico interesse ivi contemplate, sono
destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del
codice di procedura civile. L'avviso di vendita e'
pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta
pubblicazione viene data altresi' notizia nei siti internet
dell'Agenzia del demanio e della prefettura - Ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata. La
vendita e' effettuata per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'art.
2-decies, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano
all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo
indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita
non puo', comunque, essere determinato in misura inferiore
all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto
salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-quater del presente
articolo, la vendita e' effettuata agli enti pubblici
aventi tra le altre finalita' istituzionali anche quella
dell'investimento nel settore immobiliare, alle
associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie
e utilita' per il perseguimento dell'interesse pubblico e
alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non
possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque
anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e
quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa
disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.
L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata
un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni
informazione utile affinche' i beni non siano acquistati,
anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono
confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalita' organizzata ovvero utilizzando proventi di
natura illecita.
2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale
delle Forze di polizia possono costituire cooperative
edilizie alle quali e' riconosciuto il diritto di opzione
prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita
di cui al comma 2-bis.
2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la
prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento
adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
disciplinati i termini, le modalita' e le ulteriori
disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente
comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento e'
comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui
al comma 2-bis del presente articolo.
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello
Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalita' operative:
a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive
di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a
titolo oneroso, a societa' e ad imprese pubbliche o
private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico
dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono
privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento
dei livelli occupazionali. I beni non possono essere
destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori
dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi
soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il
destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei
suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti
indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19
marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a
quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a
soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una
maggiore utilita' per l'interesse pubblico o qualora la
vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle
vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni,
l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione
entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del
bene da parte dell'Agenzia;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore
utilita' per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione
medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei
reati di tipo mafioso, con le medesime modalita' di cui
alla lettera b).
3-bis. I beni mobili, anche, iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia,
anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne
facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia,
ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri
organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici,
per finalita' di giustizia, di protezione civile o di
tutela ambientale.
4 (Abrogato).
5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e
c), nonche' i proventi derivanti dall'affitto, dalla
vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli
interventi per l'edilizia scolastica e per
l'informatizzazione del processo.
5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui
al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la
vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico
giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per
cento, al Ministero dell'interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella
restante misura del 50 per cento, al Ministero della
giustizia, per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilita'
della finanza pubblica.
6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei
beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di
convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo
richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi
contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo
per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di
licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa
privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere
del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente
dell'Agenzia del demanio competente per territorio.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1
dell'art. 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo
sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente
articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da
qualsiasi imposta.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 e dell'art. 7 del
decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalita' organizzata), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia). - 1.
Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza
legale, puo' nominare uno o piu' delegati anche con poteri
di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e
stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede,
altresi', all'attuazione degli indirizzi e delle linee
guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di
amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni
sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo
il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della
giustizia e presenta una relazione semestrale
sull'attivita' svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto
previsto dall'art. 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo,
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni
confiscati anche in via non definitiva e adotta i
provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le
prioritarie finalita' istituzionali e sociali, secondo le
modalita' indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle
norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza,
ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente
inutilizzabile, non destinabile o non alienabile,
l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i
provvedimenti di distruzione o di demolizione.
3. L'Agenzia per le attivita' connesse
all'amministrazione e alla destinazione dei beni
sequestrati e confiscati anche in via non definitiva puo'
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In
tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui
possono partecipare anche rappresentanti di altre
amministrazioni, enti o associazioni.
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in
materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei
beni sequestrati e confiscati;
b) programma l'assegnazione e la destinazione dei
beni in previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni
confiscati;
c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza di cui
all'art. 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni
immobili di cui all'art. 2-undecies, comma 2, lettera
a-bis), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le
finalita' ivi indicate;
d) richiede la modifica della destinazione d'uso del
bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello
stesso o del suo utilizzo per finalita' istituzionali o
sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati
e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di
assegnazione e di destinazione;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e
destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del
bene rispetto alle finalita' indicate nonche' negli altri
casi stabiliti dalla legge;
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche
amministrazioni, regioni, enti locali, ordini
professionali, enti ed associazioni per le finalita' del
presente decreto;
i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari
esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono
presenti in quantita' significativa beni sequestrati e
confiscati alla criminalita' organizzata;
l) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere
chiamati a partecipare i rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e
associazioni di volta in volta interessati e l'autorita'
giudiziaria.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del
conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno
trimestrale.».
«Art. 7 (Disciplina transitoria). - 1. Nella fase di
prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:
a) la dotazione organica dell'Agenzia e' determinata,
con provvedimento del Direttore, in trenta unita',
ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle
dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche
amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, e'
assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di
distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il
trattamento economico in godimento con oneri a carico
dell'amministrazione di appartenenza;
b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della
dotazione organica, e' autorizzato a stipulare contratti a
tempo determinato, al fine di assicurare la piena
operativita' dell'Agenzia.
2. A decorrere dalla nomina di cui all'art. 2, comma 2,
cessa l'attivita' del Commissario straordinario per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati ad
organizzazioni criminali e vengono contestualmente
trasferite le funzioni e le risorse strumentali e
finanziarie gia' attribuite allo stesso Commissario,
nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1,
lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima
posizione gia' occupata presso il Commissario. L'Agenzia
subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti
di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario.
L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art.
10, puo' avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei regolamenti
previsti dall'art. 4, ai procedimenti di cui all'art. 1,
comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai
procedimenti, di cui al medesimo art. 1, comma 3, lettere
b) e c), pendenti alla stessa data.
3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la
destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al
comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede
comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai
detti procedimenti e impartisce all'amministratore
giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia puo'
avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione
del bene ai fini della sua successiva destinazione.
3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i
beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, abbiano gia'
presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per
le finalita' di cui all'art. 2-undecies, comma 2, lettera
b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al
compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore
degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata
possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti
territoriali di cui all'art. 2-undecies, comma 2, lettera
b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei
soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta,
l'Agenzia puo' procedere, valutati i profili occupazionali,
alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione
dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti.
Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali
residui rispetto all'estromissione dei beni immobili
assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli
stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi
un attivo, questo e' versato direttamente allo Stato.
3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con
delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di
singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il
loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali
che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che
gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano a qualsiasi
titolo per finalita' istituzionali. La delibera del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei
creditori dell'azienda confiscata.».
- Il decreto-legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n.
235) reca: «Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30».
- Si riporta il testo dell'art. 10, commi 1 e 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
(Omissis).
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla
riduzione della pressione fiscale, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di
politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».



 
Art. 4
Integrazione della Commissione centrale consultiva
per l'adozione delle misure di sicurezza personale

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un magistrato designato dal Ministro della giustizia (( tra quelli gia' collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso di spese». ))



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 6
maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2002, n. 133 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per
assicurare la funzionalita' degli uffici
dell'Amministrazione dell'interno), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3. (Commissione centrale consultiva per
l'adozione delle misure di sicurezza personale). - 1.
L'UCIS si avvale della Commissione centrale consultiva per
l'adozione delle misure di protezione e vigilanza,
presieduta dal direttore del predetto Ufficio centrale e
composta da un rappresentante di ciascuna delle Forze di
polizia di cui all'art. 2, nonche' da un rappresentante del
Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE) e da un rappresentante del Servizio per le
informazioni e la sicurezza militare (SISMI), di
particolare esperienza, rispettivamente, nei settori della
protezione delle persone esposte a pericolo e dell'analisi
sui fenomeni criminali e terroristici, interni ed
internazionali. Per le questioni di sicurezza relative a
magistrati la Commissione e' integrata da un magistrato
designato dal Ministro della giustizia tra quelli gia'
collocati fuori ruolo con incarico presso il Ministero
della giustizia. Ai componenti della Commissione non spetta
alcun emolumento, compenso o rimborso di spese.
2. La Commissione, su richiesta del direttore
dell'Ufficio centrale di cui comma 1, si esprime sulla
adozione, la modifica e la revoca delle misure di
protezione e di vigilanza, nonche' in materia di dotazioni
strumentali e su ogni altra questione, connessa alle misure
di protezione e di vigilanza, che il direttore dell'Ufficio
ritenga di sottoporre.».



 
Art. 5
Potenziamento della cooperazione
internazionale di polizia

1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita' organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati, sono (( predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, urgenti linee di indirizzo strategico, aggiornate annualmente, )) per rafforzare l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale della polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP), presieduto dal vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della polizia criminale (( e composto da membri di comprovata esperienza e professionalita' nello specifico settore, individuati con successivo atto del presidente. )) Per la partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di compensi o rimborsi spese di alcun genere.
 
Art. 6
Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di tracciabilita' dei
flussi finanziari
1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di (( entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136, )) ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 3 (( della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell'articolo 7 del presente decreto, )) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore (( della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita' previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010, e successive modificazioni. ))
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche' ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche' per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e l'espressione: «possono essere utilizzati (( sistemi diversi )) » di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3, si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche' siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della transazione finanziaria.



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 13
agosto 2010, n. 136, (Piano straordinario contro le mafie,
nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia), come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari), - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere utilizzati sistemi
diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro,
relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere
utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale,
fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti;
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario
il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati
di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari,
gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione
appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il
codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei
sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6. (Abrogato)
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8.La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
- Si riporta il testo integrale dell'art. 1374 del
codice civile:
«Art. 1374 (Integrazione del contratto). - Il contratto
obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo
espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano
secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e
l'equita'.».
- Si riporta il testo integrale dell'art.118, comma 11,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
«Art. 118 (Subappalto, attivita' che non costituiscono
subappalto e tutela del lavoro).
(Omissis)
11. Ai fini del presente articolo e' considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita'
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. Il
subappaltatore non puo' subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, puo' avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo
all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.».



 
Art. 7

Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di
tracciabilita' dei flussi finanziari

1. Alla legge 13 agosto 2010, n.136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
2-bis) al comma 3, le parole: «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu' dipendenti»;
3) al comma 4, le parole: «bonifico bancario o postale» sono sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento»;
5) il comma 6 e' abrogato;
6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.»;
b) all'articolo 6:
01) al comma 1, le parole: «della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 3, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3, comma 9-bis»;
02) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «bonifico bancario o postale» sono inserite le seguenti: «o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni»;
03) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all'articolo 3, comma 5»;
04) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito»;
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n.689 del 1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.».
2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 13
agosto 2010, n. 136, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'art. 3,
comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del
soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell'art.
3, comma 9-bis l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore
della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui all' art. 3, comma 1, effettuate su un
conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo
strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore
della transazione stessa. La medesima sanzione si applica
anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale,
ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni,
venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui
all'art. 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'art. 3,
comma 1, effettuato con modalita' diverse da quelle
indicate all'art. 3, comma 4, comporta, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore
di ciascun accredito;
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi di cui all' art. 3, comma 7, comporta,
a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di
contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 17,
quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
dall'art. 22, primo comma, della citata legge n. 689 del
1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del
luogo ove ha sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.
5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative, comunica al prefetto territorialmente
competente i fatti di cui e' venuta a conoscenza che
determinano violazione degli obblighi di tracciabilita'
previsti dall'art. 3.



 
Art. 8

Attuazione dell'articolo 54 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 54, del
decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e
sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla
legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente
il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della
polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito
delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno - Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato
civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli
dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con
atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al
fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente
comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione
degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e'
disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni
relative alla incolumita' pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata
convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o
limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla
quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente
della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti
pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorita',
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione
irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad
uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento
dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a
causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici
pubblici localizzati nel territorio, adottando i
provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti
adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il
prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo
restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4,
le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze
di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il prefetto puo' altresi' disporre ispezioni per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,
nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti
altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche'
dall'art. 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
puo' delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al
presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano
costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
puo' conferire la delega a un consigliere comunale per
l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato
nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il
prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di
indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal
presente articolo da parte del sindaco».



 
Art. 9

Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca

1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge
24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 20. (Sanzioni amministrative accessorie). -
L'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il
giudice penale con la sentenza di condanna nel caso
previsto dall'art. 24, puo' applicare, come sanzioni
amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le
singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando
esse consistono nella privazione o sospensione di facolta',
e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono
applicabili fino a che e' pendente il giudizio di
opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
di connessione di cui all'art. 24, fino a che il
provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorita' stesse possono disporre la confisca
amministrativa delle cose che servirono o furono destinate
a commettere la violazione e debbono disporre la confisca
delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose
suddette appartengano a una delle persone cui e' ingiunto
il pagamento.
In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia
di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre disposta
la confisca amministrativa delle cose che servirono o
furono destinate a commettere la violazione e delle cose
che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione non
si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad
essa e' consentita la messa a norma e quest'ultima risulta
effettuata secondo le disposizioni vigenti.
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle
cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione delle quali costituisce violazione
amministrativa, anche se non venga emessa
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si
applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il
porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».



 
Art. 10

Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie e
altri incarichi speciali

1. All'art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica, possono essere collocati in posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia e' reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilita', equivalente dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo' essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni esercitate.».



Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 12 del Decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Conferimento dei posti di funzione). - 1. Gli
incarichi di capo di dipartimento o di ufficio di livello
equivalente, nonche' gli incarichi di titolare dell'ufficio
territoriale del Governo, sono conferiti a prefetti con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'interno. Gli incarichi di livello
dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo
precedente, sono conferiti a prefetti con decreto del
Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio
dei ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il
collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento
fuori ruolo dei prefetti.
2. I viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti sono
destinati esclusivamente alla copertura dei posti di
funzione individuati ai sensi dell'art. 10, comma 1,
nonche', ferma restando la possibilita' del conferimento di
incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi
speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro competente in relazione alla
natura dell'incarico, d'intesa con il Ministro
dell'interno.
2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione
commissariale straordinaria, nonche' per specifici
incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a
situazioni di emergenza, i prefetti, i viceprefetti ed i
viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento
della dotazione organica, possono essere collocati in
posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al
triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un
periodo non superiore ad un anno. I prefetti, i
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in
posizione di disponibilita' con decreto del Ministro
dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle
Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per
le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero
dell'interno. I funzionari collocati in posizione di
disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui
appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera
prefettizia e' reso indisponibile un numero di posti, per
ciascun funzionario collocato in disponibilita',
equivalente dal punto di vista finanziario. Con il
procedimento negoziale di cui al Capo II puo' essere
stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai
funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni
esercitate.
3. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai
viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito dei
dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del
dipartimento o dal titolare dell'ufficio equiparato e,
nell'ambito degli uffici territoriali del governo, dal
prefetto in sede.
4. Gli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di
gabinetto negli uffici territoriali del governo e gli
incarichi di diretta collaborazione con i capi di
dipartimento individuati con decreto del Ministro
dell'interno, sono conferiti dal prefetto o dal capo del
dipartimento all'atto dell'assunzione delle relative
funzioni. Con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, si
provvede, ove necessario, al conseguente conferimento di
nuovi incarichi di funzione.».



 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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