Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 novembre 2010
Concessione del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni salariale per i dipendenti della societa' Giacchieri Sas di A. Ferrara. (Decreto n. 55546).


IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
Visto l'accordo governativo del 28.09.2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Giacchieri S.A.S. di A. Ferrara, e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di ventiquattro mesi, in favore di un numero massimo di 18 unita' lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dall'1° gennaio 2010;
Vista l'istanza con la quale la societa' Giacchieri SAS di A. Ferrara, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 14 unita' lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 14 unita' lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 14 unita' lavorative, della societa' Giacchieri SAS di A. Ferrara, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
Unita': Malpensa (Varese) presso aeroporto di Malpensa;
matricola INPS: 7021712581;
pagamento diretto: si.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 4

La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 novembre 2010

Il Ministro: Sacconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone