Gazzetta n. 295 del 18 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 novembre 2010
Autorizzazione al rilascio di certificazione CE per la direttiva 94/9/CE, relativa ad apparecchi e sistemi di protezione ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
Visto l'art. 8, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformita' di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
Visto il decreto del Ministero delle attivita' produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'art. 2, comma 3;
Vista l'istanza del 23 marzo 2010, protocollo n. 15157 con la quale la societa' Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in viale Colleoni, 9 - 20864 Agrate Brianza (Milano), ha chiesto che, l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 94/9/CE, concessa con decreto 18 novembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2008 a favore di DNV- Modulo Uno S.c.a.r.l., venga ad essa trasferita;
Considerato che i risultati degli esami documentali per la societa' Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in viale Colleoni, 9 - 20864 Agrate Brianza (Milano), soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1

L'organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in viale Colleoni, 9 - 20864 Agrate Brianza (Milano), e' autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformita' riguardanti gli apparecchi, i dispositivi i componenti ed i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue: Gruppo di apparecchi I, categoria M1ed M2.
Allegato III - Esame CE del tipo;
Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione;
Allegato V - Verifica su prodotto;
Allegato VI - Conformita' al tipo;
Allegato VII - Garanzia qualita' prodotto;
Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;
Allegato IX - Verifica su unico prodotto. Gruppo di apparecchi II, categorie 1, 2 e 3.
Allegato III - Esame CE del tipo;
Allegato IV - Garanzia qualita' della produzione;
Allegato V - Verifica su prodotto;
Allegato VI - Conformita' al tipo;
Allegato VII - Garanzia qualita' prodotto;
Allegato VIII - Controllo di fabbricazione interno;
Allegato IX - Verifica su unico prodotto.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione mantiene la validita' dell'autorizzazione rilasciata a favore di DNV- Modulo Uno S.c.a.r.l., di cui alle premesse del presente decreto.
2. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE.
3. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' Det Norske Veritas Italia S.r.l., per un periodo non inferiore a dieci anni.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
5. Il mancato esercizio, da parte dell'Organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
6. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, div. XIV.
 
Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato XI del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Div. XIV.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2010

Il direttore generale: Vecchio
 
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