Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2010, n. 215
Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 10;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, ed in particolare l'articolo 26, comma 10;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 12 novembre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) camera di commercio: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) diritti di segreteria: i diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio, come determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
c) registro delle imprese: il registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
d) ufficio del registro delle imprese: l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato stata redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il poteri di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza per Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1 Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della, materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti, emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle Unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione, o sono prive di effettivo contenuto
normativo o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della elegge 15
marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa».
«Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolari riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali in allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita, delle norme abrogate, fatta
salva, l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza, e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2, del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione, dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dell'accesso e all'esercizio
delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizza tori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, dell'autoconformazione degli interessati a modelli
di regolazione, nonche' di adeguati strumenti di verifica e
controllo successivi. I controllo di regolazione vengono
definiti dalle amministrazioni competenti in relazione,
all'incentivazione della concorrenzialita', alla riduzione
dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico
interesse, alla flessibilita' dell'adeguamento dei
parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore
regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province citta'
metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne
l'esercizio unitario ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi
fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli
stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di
competenza legislativa contorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando funzioni
per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultano
superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante prevedano termini
perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di
integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti,
decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle, tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successivamente, dei pareri delle «Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le,
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari,
regolamenti, possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non,
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi
collegiali, con conferenze di servizi o con interventi, nei
relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi
diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi, piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Governo verifica la coerenza degli obiettivi di
semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo Presidenza
del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche
l'uniformita' e l'omogeneita' degli interventi di
riassetto, e semplificazione. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri garantisce, in caso, di inerzia delle
amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche
iniziative di semplificazione di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi possono formulare osservazioni
e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse
e per il miglioramento amministrativa.»
Allegato A n. 10 della reca: legge 24 novembre 2000, n.
340. «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 novembre 2010, n. 275.
«Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria
non versati al registro delle imprese.
- Testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrare patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
- Legge 29 dicembre1993, n. 580, articoli 18».
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante:
«Riordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254
recante: «Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2005, n.
292, S.O.
«Art. 26(Criteri di valutazione). - 1 Gli immobili sono
iscritti nello stato patrimoniale al costo d'acquisto o di
produzione.
2. Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al
minor valore tra il costo d'acquisto o di produzione e
quello di stima o di mercato.
3. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al
costo d'acquisto o di produzione; fra le immateriali
possono essere iscritti gli oneri ed i costi aventi
utilita' pluriennale.
4. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni,
materiali ed immateriali, che alla data di chiusura
dell'esercizio risulta durevolmente inferiore a quello
determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' ridotto a tale
minore valore.
5. Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni
materiali ed immateriali e' incrementato degli oneri di
diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi ai
finanziamenti passivi; esso, inoltre, e' sistematicamente
ammortizzato in relazione alla residua possibilita' di
utilizzazione del bene. I costi di impianto, di ricerca, di
sviluppo e l'avviamento acquisito a titolo oneroso, se
iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, sono
ammortizzati in cinque esercizi previo parere favorevole
del collegio dei revisori dei conti.
6. Le modifiche dei criteri di ammortamento, di cui al
comma 5, sono adeguatamente motivate nella nota
integrativa.
7. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate
di cui all' art. 2359, primo comma, numero 1), e terzo
comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari
alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultate
dall'ultimo bilancio approvato; quando la partecipazione e'
iscritta per la prima volta puo' essere iscritto il costo
d'acquisto, se di ammontare superiore, a condizione che
siano fornite adeguate motivazioni nella nota integrativa.
Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto
all'importo iscritto nell'esercizio precedente sono
accantonate in un'apposita riserva facente parte del
patrimonio netto; le eventuali minusvalenze sono imputate
direttamente a tale riserva se esistente, ovvero, riducono
proporzionalmente il valore della partecipazione; qualora
l'importo del patrimonio netto sia negativo il maggior
valore rispetto a quello della partecipazione iscritto in
bilancio e' imputato al conto economico.
8. Le partecipazioni, diverse da quelle di cui al comma
7, sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione.
9. I valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i
titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati per
legge, sono iscritti al costo d'acquisto maggiorato degli
interessi di competenza dell'esercizio.
10. I crediti sono iscritti secondo il presumibile
valore di realizzazione. L'ammontare dei crediti iscritto
nello stato patrimoniale e' svalutato dopo che siano stati
esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione. Tali
atti sono esclusi se la stima del costo per tale
esperimento supera l'importo da recuperare.
11. I debiti sono iscritti al valore di estinzione.
12. Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il
costo d'acquisto, determinato anche secondo quanto previsto
al comma 5 ed il valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato; il minor valore derivante
dall'applicazione dei prezzi di mercato non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci, se sono venuti meno i
motivi.»
- Il decreto, legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
recante. «Riordina della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge n. 28
settembre 1998, n. 337 «e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, S.O.
- Il Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 recante:
«Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1910, n. 227.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 recante: «Regolamento di attuazione dell'art.
8 della legge n. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di
istituzione del registro, delle imprese di cui all'art.
2188 del codice civile.» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, S.O.
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 recante:
«Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge n.
23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento,
riscossione e liquidazione del diritto annuale versato
dalle imprese in favore delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2001, n. 229.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 18 e
dell'art.8 della citata legge 29 dicembre 1993, n. 580
recante: «Riordinamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.»:
«2. Le camere di commercio sono, altresi'
destinatarie di contributi del bilancio dello Stato, per
l'espletamento di funzioni delegate.»
«Art. 8 (Registro delle imprese) - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. Al fine di garantire condizioni di uniformita'
informativa su tutto il territorio nazionale .e, fatte
salve le disposizioni legislative e regolamentari in
materia, nonche' gli atti amministrativi generali da esse
previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa
con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere,
emana direttive sulla tenuta del registro.
3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti, del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 6 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
4. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale, ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza ed organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad, iscrizione,
garantendo la tempestivita', dell'informazione su tutto il
territorio nazionale. Le modalita' di attuazione del
presente comma sono regolate ai sensi dell'art. 1-bis del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.»



 
Art. 2
Oggetto

l. Il presente regolamento disciplina il procedimento di recupero coattivo dei diritti di segreteria non versati, che costituiscono proventi delle camere di commercio ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. E' comunque fatto salvo il diritto della camera di commercio di avvalersi della facolta' prevista dall'articolo 76, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 della
citata legge 29 dicembre 1993, n. 580:
«Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. A1 finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 76 della
legge 21 novembre 2000, n. 342 recante: «Misure in materia
fiscale»: «Art. 76 (Cessione di crediti tributari da parte
di enti locali e Camere di commercio). - 1. Gli enti locali
e le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, per le entrate di cui all'art. 18 della, legge
29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,
possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti
tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e
penalita'. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il
cessionario sono regolati in via convenzionale.»



 
Art. 3
Disciplina del procedimento

1. Verificati gli importi dei diritti di segreteria che risultano non pagati, aumentati degli accessori a qualunque titolo dovuti, le camere di commercio procedono alla valutazione circa la convenienza economica della procedura di recupero ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.
2. La valutazione di cui al comma 1 viene comunicata al collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Valutata la convenienza al recupero, il responsabile del procedimento intima all'interessato di pagare le somme dovute, con le modalita' in uso presso le camere di commercio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della intimazione, avvertendo che, in mancanza, si procedera' alla riscossione coattiva dell'importo mediante iscrizione a ruolo. La suddetta intimazione vale atto di costituzione in mora del debitore, anche ai sensi dell'articolo 2943, comma 3, del codice civile.
4. La riscossione coattiva dei diritti di segreteria e' effettuata mediante ruolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze

Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 19, foglio n. 319



Note all'art. 3:
- Si riporta il teste dell'art. 17 della citata legge
29 dicembre 1993, n. 580 recante: «Riordinamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.»: «17 (Collegio dei revisori dei conti). - Il
collegio dei revisori dei conti e' e nominato dal consiglio
ed composto da tre membri effettivi e da tre membri
supplenti, designati rispettivamente dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente,
dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente
della giunta regionale. I membri effettivi e quelli
supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei
conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari
pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica
quattro anni e i suoi membri possono essere designati per
due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda
a sostituzione di un singolo componente, la durata
dell'incarico del nuovo revisore e limitata alla residua
parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere data
di adozione della deliberazione di nomina dell'intero
collegio.
3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1,
non proceda, entro il termine di cui all'art. 3 del decreto
legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni
nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del
membro effettivo, il revisore mancante sara'
provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti
designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel
collegio.
4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al
collegio dei revisori delle aziende speciali.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli
atti e ai documenti della camera di commercio.
6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformita'
allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle
relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla
regolarita' contabile e finanziaria della gestione della,
camera di commercio e attesta la corrispondenza del
bilancio d'esercizio alle risultanze, delle scritture
contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto
di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico;
di concerto con il Ministero dell'economia e delle,
finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali e'
redatta la relazione di cui al comma 6, nonche' eventuali
modalita' operative per lo volgimento dei compiti del
collegio.
8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i
principi del codice civile relativi ai sindaci delle,
societa' per azioni, in quanto compatibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 2943 del codice civile
: «Art. 2943 (Interruzione da parte del titolare). - La
prescrizione e' interrotta dalla notificazione dell'atto
con il quale si inizia un giudizio, sia questo di
cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E' pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di
un giudizio.
L'interruzione si verifica anche se il giudice adito e'
incompetente.
La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro
atto che valga a costituire in mora il debitore e dell'atto
notificato con il quale una parte, in presenza di
compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria
intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone
la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina
degli arbitri.».



 
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