Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2010 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 15 novembre 2010
Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali. (Deliberazione n. 243/10/CSP).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'11 novembre 2010, in particolare nella sua prosecuzione del 15 novembre 2010;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 1, 9 e 13;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;
Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;
Vista la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante «Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie», approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;
Vista la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali»;
Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico costituiscono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della liberta' e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione e che, l'attivita' di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parita' di trattamento e di imparzialita', nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla legge;
Considerato, altresi', che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede che l'Autorita' stabilisce ulteriori regole per le emittenti per rendere effettiva l'osservanza dei citati principi nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale;
Considerato che ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 le emittenti devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialita' ed equita' l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica e che, ai sensi del comma 2, «S'intende per comunicazione politica ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione»;
Considerato, altresi', che la deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante «Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie», approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003, prevede, con specifico riferimento all'informazione, che «1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 2. Nel rispetto della liberta' d'informazione, ogni direttore responsabile di testata e' tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico-parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parita' di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo»;
Considerato che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale ha posto in rilievo come «il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - cosi' da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettivita' e dall'imparzialita' dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuita' dell'attivita' di informazione erogata» e che «Il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli.......della pari visibilita' dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda....il sistema democratico». In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole piu' stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino «alla diffusione di notizie nei programmi di informazione». La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione «che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i piu' caratterizzanti dell'attivita' radiotelevisiva,» e ha soggiunto che «l'espressione diffusione di notizie» va...intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata piu' ampia, comprensiva quindi della possibilita' di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilita' della testata";
Considerato che il TAR del Lazio - Sezione Terza Ter -, con le recenti pronunce (ordinanze n. 01179 e 01180 dell'11 marzo e sentenze n. 11187 e n. 11188 del 13 maggio 2010) emesse con riferimento alla disciplina regolamentare adottata dall'Autorita' per lo svolgimento delle campagne elettorali relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, ha ribadito il distinguo operato dal giudice delle leggi tra «programmi di informazione» e «comunicazione politica radiotelevisiva» ed ha ritenuto non conforme al dettato dell'art. 2 della legge 28 del 2000 una disciplina che estenda ai primi le regole dettate per la seconda;
Considerato che i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;
Considerato che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non e' regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parita' di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorita', nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;
Considerato che, al fine di far conoscere le posizioni politiche espresse da tutti i soggetti politici e istituzionali e favorire la libera formazione delle opinioni, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali e' opportuno attribuire peso prevalente al parametro costituito dal «tempo di parola», ossia il tempo in cui il soggetto politico o istituzionale parla direttamente in voce, che costituisce l'indicatore piu' sintomatico del grado di pluralismo;
Considerato che l'Autorita' verifica il pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali attraverso il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive irradiate in ambito nazionale, i cui dati sono resi pubblici sul proprio sito internet;
Rilevato che, ai fini della massima conoscenza e trasparenza, e' opportuno rendere noti i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali che l'Autorita' esercita d'ufficio sulla base dei dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorita';
Udita la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1
Modalita' e frequenza del monitoraggio

1. L'Autorita' effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio delle edizioni andate in onda nell'intero arco di ciascuna giornata di programmazione. I dati dei telegiornali monitorati sono resi pubblici sul sito internet dell'Autorita' unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.
2. Nel corso dei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie l'Autorita' pubblica i dati di monitoraggio di cui al comma 1 con cadenza mensile, di norma il giorno 12 di ciascun mese successivo a quello oggetto della rilevazione.
3. Nel corso nelle campagne elettorali o referendarie, come definite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'Autorita' pubblica i dati di monitoraggio di cui al comma 1 con cadenza quindicinale nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature e con cadenza settimanale nel periodo che intercorre tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale.
 
Art. 2
Criteri di valutazione

1. Nel corso dei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie l'Autorita' effettua d'ufficio la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale di ciascun telegiornale sottoposto a monitoraggio nell'arco di ciascun trimestre. Avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, cosi' come definiti nella metodologia di rilevazione pubblicata nel sito internet dell'Autorita', nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale.
2. Nel corso dei periodi di cui al comma 2 la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale avviene nel rispetto del principio della parita' di trattamento cosi' come richiamato nelle premesse del presente provvedimento.
3. Nel corso nelle campagne elettorali o referendarie, come definite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, la valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale dei telegiornali avviene secondo i criteri specifici che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorita', previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza definiscono ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 28/2000.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorita' ed e' trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 15 novembre 2010

Il Presidente: Calabro' I Commissari relatori: Sortino - Magri
 
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