Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 ottobre 2010, n. 211
Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attivita' e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento.».


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 87 e 117, lettere m) e n), della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una piu' ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47, relativo alla quota dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti il profilo educativo e culturale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei e i piani di studio di cui agli allegati A, B, C, D, E, F e G di cui al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 10, lettera a) del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi nei piani di studi previsti per i percorsi liceali di cui al medesimo regolamento;
Tenuto conto che le impegnative sfide dell'agenda di Lisbona 2000 in merito agli obiettivi strategici dei sistemi europei d'istruzione e formazione sollecitano un'azione incisiva della scuola per prevenire la dispersione scolastica e per promuovere la diffusione della cultura matematica e scientifica;
Considerata l'esigenza che la definizione delle scelte curricolari per i licei siano rispettose della discrezionalita' professionale degli insegnanti e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
Preso atto dei lavori svolti dalla Commissione di studio nominata con decreto 11 marzo 2010, n. 26, e incaricata, tra l'altro, della elaborazione delle nuove Indicazioni nazionali;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nella riunione del 28 aprile 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 luglio 2010, nonche' il nulla osta della medesima espresso con nota n. DAGL/1434/31-2010/5959 del 29 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1

1. Le Indicazioni nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, articolo 13, comma 10, lettera a), comprendono la nota introduttiva di cui all'allegato A e la declinazione degli obiettivi di apprendimento di cui agli allegati B, C, D, E, F, G del presente decreto del quale fanno parte integrante.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3 e
dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente «Regolamento
recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»:
«Art. 2 (Identita' dei licei). - 1. I licei sono
finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore e costituiscono parte del sistema
dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione
del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di
cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, e successive modificazioni. I licei adottano il
profilo educativo, culturale e professionale dello studente
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione di cui all'allegato A del
suddetto decreto legislativo.
2. (Omissis).
3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si
sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che
completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il
profilo educativo, culturale e professionale dello studente
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui
all'allegato A al presente regolamento con riferimento ai
piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E, F e G ed
agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'art.
13, comma 10, lettera a).».
«3. Le attivita' e gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle
conoscenze, delle abilita' e delle competenze essenziali ed
irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale.
Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente
definite annualmente con il decreto interministeriale ai
sensi dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, fermi restando il conseguimento,
a regime, degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
subordinatamente alla preventiva verifica da parte del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, circa la sussistenza di economie aggiuntive, puo'
essere previsto un contingente di organico da assegnare
alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile
attraverso gli accordi di rete previsti dall'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, con il quale possono essere potenziati gli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o
attivati ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano
dell'offerta formativa mediante la diversificazione e
personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti
insegnamenti e' compreso nell'allegato H al presente
regolamento.».
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117, lettere m) e n),
della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a)-l) (omissis);
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 64, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria):
«Art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Ai fini di una migliore qualificazione
dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione
professionale del personale docente, a decorrere dall'anno
scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure
volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il
rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro
l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale
rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto
delle necessita' relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e
dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio
2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata
per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni
considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad
un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo
restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalita' previste dal
presente articolo, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, un piano programmatico di interventi
volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano
una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con
uno o piu' regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo
da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di
cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi
previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una
revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti
criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei
docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi
ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei
piani di studio e dei relativi quadri orari, con
particolare riferimento agli istituti tecnici e
professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di
formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione
didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione
professionale per il personale docente interessato ai
processi di innovazione ordinamentale senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per
la determinazione della consistenza complessiva degli
organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una
razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico
dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i
corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalita' per
la determinazione e articolazione dell'azione di
ridimensionamento della rete scolastica prevedendo,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la
migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere
specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio
degli utenti.
4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto
ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo
ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo
di ottimizzare le risorse disponibili, all'art. 1, comma
622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da
"Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e
specifici" sino a "Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di
istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei
percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al comma 624 del presente articolo".
4-ter. Le procedure per l'accesso alle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario attivate
presso le universita' sono sospese per l'anno accademico
2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui
alle lettere a) ed e) del comma 4.
4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno
scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle
istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri
fissati dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni
caso per il predetto anno scolastico la consistenza
numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non
deve superare quella relativa al precedente anno scolastico
2008/2009.
4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per i rapporti con le regioni,
promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di
un'intesa in sede di Conferenza unificata per discliplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica, ai
sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare
riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico.
Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati
alla riqualificazione del sistema scolastico, al
contenimento della spesa pubblica nonche' ai tempi e alle
modalita' di realizzazione, mediante la previsione di
appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici
scolastici regionali.
4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede
al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli
adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio e'
finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009,
degli eventuali interventi necessari per garantire il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, compresi i dirigenti
scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di
cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e
puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base
delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
6. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2, commi
411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato
economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno
2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188
milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
7. Ferme restando le competenze istituzionali di
controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri e' costituito, contestualmente
all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo
di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di
cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta
realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti,
segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun
compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la
procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al
comma 6 e' destinata, nella misura del 30 per cento, ad
incrementare le risorse contrattuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo
professionale della carriera del personale della scuola a
decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi
corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono
iscritti in bilancio in un apposito fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, a decorrere dall'anno
successivo a quello dell'effettiva realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in
gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca subordinatamente alla
verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle
stesse rispetto ai risparmi previsti.».
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, recante «Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1999, n.
186, supplemento ordinario.
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 giugno 2010, n. 137, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13
giugno 2006, n. 47, e' relativo alla quota dei curricoli
rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Per il testo dell'art. 13, comma 10, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, e dell'art. 2, commi 1 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si veda la nota al
titolo.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, 11 marzo 2010, n. 26,
reca la costituzione e la composizione di una commissione
di studio con il compito di orientare le indicazioni
nazionali per la scuola dell'infanzia, del primo ciclo e
dei licei, secondo criteri di unitarieta' e di verticalita'
coerenti con i processi di progressivo approfondimento e
sviluppo delle conoscenze e delle abilita' e di maturazione
delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni
del percorso scolastico.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 13, comma 10, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89, si vedano nelle note al titolo.



 
Art. 2

1. Gli obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento ai profili di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione alle attivita' e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi previsto per ciascuno dei licei di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sono definiti negli allegati da B a G al presente decreto, sulla base della corrispondenza di seguito indicata:
• liceo artistico e relativi indirizzi allegato B);
• liceo classico allegato C);
• liceo linguistico allegato D);
• liceo musicale e coreutico allegato E);
• liceo scientifico e sua opzione delle «scienze applicate» allegato F);
• liceo delle scienze umane e sua opzione «economico-sociale» allegato G).



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 2, commi 1 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, si veda
le note al titolo.
- Si riporta il testo degli articoli da 4 a 9 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 89:
«Art. 4 (Liceo artistico). - 1. Il percorso del liceo
artistico e' indirizzato allo studio dei fenomeni estetici
e alla pratica artistica. Favorisce l'acquisizione dei
metodi specifici della ricerca e della produzione artistica
e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative.
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico
e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore
nella societa' odierna. Guida lo studente ad approfondire e
a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare le
competenze necessarie per dare espressione alla propria
creativita' e capacita' progettuale nell'ambito delle arti.
2. Il percorso del liceo artistico si articola, a
partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura e ambiente;
c) design;
d) audiovisivo e multimediale;
e) grafica;
f) scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano rispettivamente per
la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente
sviluppa la propria capacita' progettuale:
a) laboratorio della figurazione, nel quale lo
studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi
delle arti figurative;
b) laboratorio di architettura, nel quale lo studente
acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione
specifici dell'architettura e delle problematiche
urbanistiche;
c) laboratorio del design, articolato nei distinti
settori della produzione artistica, nel quale lo studente
acquisisce le metodologie proprie della progettazione di
oggetti;
d) laboratorio audiovisivo e multimediale, nel quale
lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei
linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva,
audiovisiva e multimediale;
e) laboratorio di grafica, nel quale lo studente
acquisisce la padronanza delle metodologie proprie di tale
disciplina;
f) laboratorio di scenografia, nel quale lo studente
acquisisce la padronanza delle metodologie proprie della
progettazione scenografica.
4. Le discipline e i laboratori sono organizzati dalle
istituzioni scolastiche mediante il piano dell'offerta
formativa nel rispetto delle proprie specificita' al fine
di potenziarne e arricchirne le caratteristiche.
5. L'orario annuale delle attivita' e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1.122
ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie
settimanali; di 759 ore, corrispondenti a 23 ore medie
settimanali nel secondo biennio, e di 693 ore,
corrispondenti a 21 ore medie settimanali nel quinto anno.
L'orario annuale delle attivita' e degli insegnamenti di
indirizzo e' di 396 ore nel secondo biennio, corrispondenti
a 12 ore medie settimanali e di 462 ore, corrispondenti a
14 ore medie settimanali nel quinto anno.
6. Il piano degli studi del liceo artistico e dei
relativi indirizzi e' definito dall'allegato B al presente
regolamento.
7. Al fine di corrispondere alle esigenze e alle
vocazioni delle realta' territoriali il potenziamento e
l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici
possono essere assicurati mediante specifiche intese con le
regioni, con particolare riferimento alle attivita'
laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del
lavoro.».
«Art. 5 (Liceo classico). - 1. Il percorso del liceo
classico e' indirizzato allo studio della civilta' classica
e della cultura umanistica. Favorisce una formazione
letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il
ruolo nello sviluppo della civilta' e della tradizione
occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo
simbolico, antropologico e di confronto di valori.
Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi
classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale
che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche,
fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni
tra i saperi e di elaborare una visione critica della
realta'. Guida lo studente ad approfondire ed a sviluppare
le conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze
necessarie.
2. L'orario annuale delle attivita' e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891
ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di
ginnasio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di
1.023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 31 ore medie settimanali.
3. Il piano degli studi del liceo classico e' definito
dall'allegato C al presente regolamento.».
«Art. 6 (Liceo linguistico). - 1. Il percorso del liceo
linguistico e' indirizzato allo studio di piu' sistemi
linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire
e a sviluppare le conoscenze e le abilita', a maturare le
competenze necessarie per acquisire la padronanza
comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano, e per
comprendere criticamente l'identita' storica e culturale di
tradizioni e civilta' diverse.
2. Dal primo anno del secondo biennio e' impartito
l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non
linguistica, prevista nell'area delle attivita' e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche
nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e
tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio e' previsto
inoltre l'insegnamento, in una diversa lingua straniera, di
una disciplina non linguistica, compresa nell'area delle
attivita' e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di
organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste
degli studenti e delle loro famiglie. Gli insegnamenti
previsti dal presente comma sono attivati nei limiti degli
organici determinati a legislazione vigente.
3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di
990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo linguistico e'
definito dall'allegato D al presente regolamento.».
«Art. 7 (Liceo musicale e coreutico). - 1. Il percorso
del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive
sezioni, e' indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico
della musica e della danza e allo studio del loro ruolo
nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilita' e a
maturare le competenze necessarie per acquisire, anche
attraverso specifiche attivita' funzionali, la padronanza
dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione e
rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva
culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura
altresi' la continuita' dei percorsi formativi per gli
studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui
all'art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e
coreutico e' subordinata al superamento di una prova
preordinata alla verifica del possesso di specifiche
competenze musicali o coreutiche.
3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 594 ore nel primo
biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto
orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e
coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e
nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico
e delle relative sezioni e' definito dall'allegato E al
presente regolamento.».
«Art. 8 (Liceo scientifico). - 1. Il percorso del liceo
scientifico e' indirizzato allo studio del nesso tra
cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della
matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo
studente ad approfondire ed a sviluppare le conoscenze e le
abilita' ed a maturare le competenze necessarie per seguire
lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e
delle metodologie relative, anche attraverso la pratica
laboratoriale.
2. Nel rispetto della programmazione regionale
dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione "scienze
applicate" che fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle
scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della
terra, all'informatica e alle loro applicazioni.
3. L'orario annuale delle attivita' e degli
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 891
ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie
settimanali, e di 990 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo scientifico e della
relativa opzione "scienze applicate" e' definito
dall'allegato F al presente regolamento.».
«Art. 9 (Liceo delle scienze umane). - 1. Il percorso
del liceo delle scienze umane e' indirizzato allo studio
delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla
costruzione dell'identita' personale e delle relazioni
umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire ed a
sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare le
competenze necessarie per cogliere la complessita' e la
specificita' dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di
indagine nel campo delle scienze umane.
2. Nell'ambito della programmazione regionale
dell'offerta formativa, puo' essere attivata, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione
economico-sociale che fornisce allo studente competenze
particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze
giuridiche, economiche e sociali.
3. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti e' di 891 ore nel primo
biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990
nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30
ore medie settimanali.
4. Il piano degli studi del liceo delle scienze umane e
della relativa opzione economico-sociale e' definito
dall'allegato G al presente regolamento.».



 
Art. 3

1. Le Indicazioni nazionali di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 a partire dalle classi prime e, gradatamente, di anno in anno alle classi successive fino al completamento del ciclo.
 
Art. 4

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, le Indicazioni nazionali di cui al presente decreto sono aggiornate periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti, nonche' alle esigenze espresse dalle universita', dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89:
«2. Il profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei
licei, nonche' le indicazioni di cui all'art. 13, comma 10,
lettera a), sono aggiornati periodicamente in relazione
agli sviluppi culturali emergenti nonche' alle esigenze
espresse dalle universita', dalle istituzioni dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del
lavoro e delle professioni.».



 
Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali di cui al presente decreto e' oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
89:
«3. Il raggiungimento, da parte degli studenti, degli
obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle
indicazioni nazionali di cui all'art. 13, comma 10, lettera
a), e' oggetto di valutazione periodica da parte
dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il
medesimo Istituto cura la pubblicazione degli esiti della
valutazione.».



 
Art. 6

1. L'Amministrazione, avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali, promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nel processo di progressiva implementazione del complessivo riordino dei licei.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 ottobre 2010

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 18, foglio n. 68
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico



Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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