Gazzetta n. 288 del 10 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 novembre 2010
Indizione e modalita' tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on line».


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;
Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;
Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);
Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;
Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;
Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali S.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;
Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;
Considerato che nelle more dei provvedimenti attuativi di cui alla legge 7 luglio 2009, n. 88, la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza sara' effettuata secondo le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;
Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza che comprende l'indizione di una lotteria della specie;
Considerato che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;
Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetta, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on-line».
2. La distribuzione delle giocate avra' inizio il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto, di cui al successivo art. 6, di chiusura della lotteria nazionale ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Sette e mezzo on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 7 novembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2006.
3. Il prezzo di ciascuna giocata e' di € 1,00.
 
Art. 2

1. Sul sito internet del Punto Vendita a Distanza e' presente una «vetrina», sulla quale e' riportata una «maschera» che identifica graficamente la lotteria telematica «Sette e mezzo on line», recante i riquadri «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca».
Accedendo al riquadro «Regolamento e vincite» e' possibile visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco di cui al presente decreto.
Accedendo al riquadro «Prova» e' possibile visualizzare una dimostrazione del gioco.
Solo ad avvenuta identificazione del giocatore mediante digitazione del codice di identificazione e del codice personale, e' possibile accedere al riquadro «Gioca», collegandosi cosi' all'interfaccia di gioco.
2. L'interfaccia di gioco contiene rappresentazioni grafiche e comandi di interazione che differiscono in funzione della fase del processo di gioco, come di seguito descritto:
a) prima della richiesta della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
il nome della lotteria («Sette e mezzo on line»);
il prezzo della giocata (euro 1,00);
il riquadro «Acquista», accedendo al quale il giocatore acquista la giocata, il cui costo viene addebitato sul conto di gioco;
il riquadro «Chiudi», nel caso non si voglia procedere oltre;
b) dopo l'acquisto della giocata sono presenti sull'interfaccia di gioco:
il codice univoco, identificativo della giocata, composto di 14 cifre;
una sintesi delle regole di gioco;
l'area di gioco costituita da tre rettangoli. Il primo contraddistinto dalla scritta «Banco» che riproduce il dorso di due carte da gioco ognuno riportante la scritta «sette e mezzo» ed il numero «7 ½»; il secondo contraddistinto dalla scritta «Le tue carte» che riproduce il dorso di tre carte da gioco ognuno riportante la scritta «sette e mezzo» ed il numero «7 ½»; il terzo contraddistinto dalla scritta «La posta in gioco» riportante l'immagine di alcune monete;
la visualizzazione grafica della giocata, costituita dalla scoperta delle carte del «Banco», de «Le tue carte» e de «La posta in gioco», a seguito del procedimento di interazione di cui al successivo art. 3;
la visualizzazione dell'esito della giocata, comunicato, in caso negativo, con la frase «questa volta non hai vinto» e l'indicazione della posta di gioco, in caso positivo con la frase «hai vinto congratulazioni!» e con l'indicazione dell'importo della vincita, costituita dalla posta di gioco;
il riquadro «continua», attraverso il quale e' possibile riaccedere all'interfaccia di gioco per l'acquisto di una nuova giocata.
Sono inoltre presenti sull'interfaccia di gioco, durante tutte le fasi del processo di gioco:
il logo «Gratta e vinci online»;
il logo «AAMS» ed il logo «Gioco sicuro»;
il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del Regolamento di gioco di cui al presente decreto;
l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile con «Sette e mezzo on line», pari ad euro 7.000,00;
l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore.
 
Art. 3

1. La visualizzazione della giocata erogata si ottiene attraverso il meccanismo di interazione di seguito indicato.
2. Il giocatore deve scoprire «La posta in gioco», le carte del «Banco» e le carte de «Le tue carte», attraverso una delle seguenti modalita' alternative:
selezionando i rettangoli «La posta in gioco», «Banco» e «Le tue carte»;
selezionando il riquadro «Scopri subito», mediante il quale il sistema visualizza automaticamente le carte e l'importo della posta presenti nell'area di gioco.
Se il punteggio de «Le tue carte» supera il punteggio delle carte del «Banco» e non e' superiore a sette e mezzo, si vince l'importo indicato ne «La posta in gioco». Per la determinazione del punteggio gli «assi» valgono un punto; il «J», la «Q» ed il «K» valgono mezzo punto.
3. L'esito della giocata e' comunicato con le modalita' di cui al precedente art. 2.
4. Una volta registrato nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l. il codice univoco, identificativo della giocata erogata, la stessa si considera a tutti gli effetti valida ed effettuata, anche nel caso in cui dovessero successivamente verificarsi malfunzionamenti o interruzioni di collegamento del sistema del giocatore.
5. In ogni caso il giocatore puo' conoscere l'esito delle giocata, nonche' l'importo dell'eventuale vincita, attraverso l'accesso alla sezione riguardante il proprio conto di gioco, contenente i dati identificativi della giocata, presente sul sito internet del Punto Vendita a Distanza.
 
Art. 4

1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate, costituiti ciascuno da 480.000 giocate erogabili.
2. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 480.000 giocate, ammonta ad euro € 261.680,00 suddivisa nei seguenti premi:
n. 57.600 premi di € 1,00
n. 28.800 premi di € 2,00
n. 6.400 premi di € 7,00
n. 2.400 premi di € 10,00
n. 1.600 premi di € 20,00
n. 876 premi di € 40,00
n. 32 premi di € 70,00
n. 2 premi di € 700,00
n. 1 premio di € 7.000,00
3. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.
 
Art. 5

Le vincite sono accreditate dal Punto Vendita a Distanza sul conto di gioco del giocatore, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto dirigenziale del 28 settembre 2006, e possono essere riscosse con le modalita' previste dal contratto di conto di gioco sottoscritto dal giocatore, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006.
Il codice univoco della giocata e il relativo esito vincente devono risultare registrati nel sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., e costituiscono il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore per ottenere il pagamento della vincita.
 
Art. 6

1. Con separato decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' stabilita la data di cessazione della lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e mezzo on-line» indetta con decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 7 novembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 28 novembre 2006.
 
Art. 7

1. Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sara' stabilita la data di cessazione della lotteria indetta con il presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed avra' efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il direttore generale: Ferrara
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2010 Ufficio controllo Ministeri Economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 175
 
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