Gazzetta n. 286 del 7 dicembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 2010
Definizione delle modalita' operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 e destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2010 come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2010. (Decreto n. 3284).


IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

Visto l'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002 n. 265 che autorizza investimenti al fine dell'innovazione del sistema dell' autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione delle somme di cui all' art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002;
Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;
Visto la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n. 704 del 21 aprile 2004;
Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati definiti i criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 750 del 14 ottobre 2010 il quale ha modificato ed integrato il citato decreto ministeriale n. 592/2010 al fine di incrementare l'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologie di trasporti contribuibili e prevedendo in particolare riduzioni tariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la possibilita' di incentivare nuovi traffici ferroviari;
Considerato che l'art. 3, del gia' menzionato decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione delle modalita' operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse residue di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 e destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro;
Ritenuta l'opportunita', al fine di non creare pregiudizi o difformita' di trattamento, di uniformare i periodi temporali di svolgimento dei servizi ferroviari utili alla quantificazione del contributo previsti all'art. 3, comma 2 lettera a) e lettera b) del decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010.

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) imprese utenti di servizi ferroviari per trasporto combinato o trasbordato di seguito «Imprese»: le imprese cosi' come definite dall'art. 2082 del codice civile (3) che commissionino o abbiano commissionato, a imprese ferroviarie, attraverso contratti, di servizi ferroviari per trasporto combinato e/o trasbordato [Corriere, Trasportatore, Spedizioniere-vettore, caricatore- proprietario, Operatore del trasporto combinato e/o trasbordato (4) _];
b) impresa ferroviaria : qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di licenza - ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188 - la cui attivita' principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o persone per ferrovia e che ne garantisce la trazione, sono comprese anche le imprese che forniscono la sola trazione;
c) trasporto combinato si intendono i trasporti di cose nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il container (UTI) effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia;
d) trasporto trasbordato si intendono i trasporti nei quali le cose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico;
e) treno completo deve intendersi quello acquistato in tutta la sua capacita' di prestazioni da un'unica Impresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonche' per il riposizionamento dei veicoli e/o delle UTI;
f) treni*chilometro: per treni*chilometro si intendono i treni*chilometro convenzionali.

(3) Art. 2082 del codice civile. Imprenditore - «E' imprenditore chi
esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o servizi».

(4) Si intende per operatore del trasporto combinato e/o trasbordato
l'Impresa che, avendo acquistato dalle imprese ferroviarie
ingenti capacita' di trasporto, commercializza sotto forma spot
le stesse, organizzando le operazioni terminali, utilizzando
propri vagoni, ecc. per
 
Art. 2

Beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto
ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, possono accedere ai contributi, le Imprese che:
a) commissionino o abbiano commissionato, a partire dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi mantenendo in essere un volume di traffico, in termini di treni*chilometro percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso del periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e si impegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;
b) non abbiano commissionato servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi nel corso del 2009 ma commissionino tali servizi nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011. L'accesso ai contributi e' subordinato all'effettuazione, nel predetto periodo di tempo, di almeno 48 coppie di treni completi ed all'impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi.
 
Art. 3

Termini e modalita' di presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 cosi' come
modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010

1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 2 le Imprese devono presentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e l'Intermodalita', Via Caraci 36 00157 Roma, di seguito «Ministero», specificando con apposita dicitura sulla busta «contributo decreto ferrobonus».
2. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo di cui al precedente comma entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
3. L'istanza di cui al precedente comma 1, firmata dal legale rappresentante, da redigere secondo il modello e le istruzioni operative di cui all'allegato 1, deve recare i contenuti e la documentazione seguente:
a) certificato di iscrizione dell'Impresa presso la Camera di Commercio, rilasciato anche ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea;
b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) dichiarazione/i firmata dal legale rappresentante dell'Impresa/e relativa/e al quantitativo di treni completi e dei corrispondenti treni*chilometro che l'Impresa ha realizzato, sulla rete nazionale, nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, controfirmata/e dal rappresentante legale dell'impresa/e ferroviaria/e attestante la veridicita' dei dati in essa contenuti (per le imprese di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma1.);
d) documentazione comprovante la avvenuta esecuzione dei contratti di trasporto con le imprese ferroviarie per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Dalla documentazione devono essere univocamente individuabili : numero, origine e destinazione del treno; tipologia e durata del trasporto (per le imprese di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1.);
e) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa relativa al quantitativo di treni completi e dei corrispondenti treni*chilometro che l'impresa si impegna a realizzare, sulla rete nazionale, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 novembre 2011 che non deve essere inferiore all' 80% di quello effettuato nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e contestuale impegno a mantenere tale volume di traffico per i dodici mesi successivi, nonche' a produrre copia dei relativi contratti con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi; (per le imprese di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma 1.);
f) per le imprese di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1 del presente decreto le dichiarazioni di cui ai punti c), d), e), sono sostituite da: dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa relativa al quantitativo di coppie di treni completi e dei corrispondenti treni*chilometro sulla rete nazionale, che l'impresa si impegna a realizzare, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, che in ogni caso non deve essere inferiore a 48 coppie di treni completi e contestuale impegno a commissionare i medesimi quantitativi anche nei dodici mesi successivi nonche' produrre i relativi contratti;
g) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Impresa, di aver proceduto alla conclusione dei contratti per la effettuazione dei trasporti previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operanti sul mercato;
h) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresa di non aver ricevuto altre forme di contributo o, in alternativa, che l'eventuale cumulo del contributo con incentivi ricevuti da altri enti statali, regionali o comunitari, non supera, in ogni caso, il 30% del costo sostenuto per i trasporti lungo la tratta nazionale cosi' come previsto dall' art. 4, comma 5 del presente decreto;
i) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Impresa con cui il richiedente si obbliga ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, in particolare in materia di concorrenza tra imprese. Le Imprese che siano soggette ad influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attivita' oggetto di incentivazione;
j) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Impresa di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell'art. 4 comma 1 ,lett. b] del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, al fine di usufruire dell'agevolazione qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunita' europee;
k) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell' Impresa di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in piu' quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
l) nel caso di Impresa - operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato, dichiarazione a firma del legale rappresentante con la quale si impegna a ridurre, di una quota pari ad almeno il 40% dell'ammontare dei contributi percepiti, il corrispettivo da applicare alla clientela, ad eccezione dell'eventuale quota parte riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6, comma 4 del presente decreto ;
m) nel caso di Impresa - operatore del trasporto combinato e/o trasbordato dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che l'eventuale incremento delle tariffe applicate alla clientela dal 14 ottobre 2010 e' strettamente correlato all'aumento dei costi sostenuti;
n) dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentante dell'Impresa, a fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini del presente decreto, secondo i contenuti e le modalita' che saranno comunicati dal Ministero stesso;
o) dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa di obbligo a restituire l' eventuale acconto ricevuto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilita' della Commissione Europea ai sensi del successivo art. 8.
 
Art. 4

Attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto
ministeriale n. 750/2010

1. All'Impresa e' riconosciuto un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dal 15 ottobre 2010, fino ad un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato e/o trasbordato. Il Ministero procedera' a quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti , il contributo spettante in ragione dei treni*chilometro che l'impresa si e' impegnata a realizzare ed a concedere un anticipo nella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sara' concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all'anticipazione ricevuta e con scadenza al 31 dicembre 2012.
2. Il diritto al contributo dovra' essere comprovato - nel corso del biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che, a consuntivo dell' anno di riferimento (15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011) siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) e lett. b) del presente decreto. Ai soli fini del raggiungimento di tale soglia e dietro presentazione di idonea documentazione, si considerano come effettuati i treni*chilometro non realizzati per cause non imputabili all'Impresa.
4. Le imprese beneficiarie del contributo, operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato saranno tenute a destinare a favore dei propri clienti una riduzione del corrispettivo almeno pari al 40% dell'ammontare dei contributi percepiti, ad eccezione della quota parte riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6,comma 4.
5. Nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi, non potra' eccedere il 30% del costo sostenuto sulle tratte nazionali, comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno e manovra.
 
Art. 5
Rendicontazione e Monitoraggio

Ai fini della rendicontazione, entro e non oltre il 28 ottobre 2011 l'Impresa dovra' far pervenire al Ministero con le modalita' di cui all' art. 3, comma 1,:
il riepilogo dei treni*chilometro realizzati nell'anno, articolato per relazione e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo e della liquidazione del saldo del contributo, corredato della/e dichiarazione/i sottoscritta/e dal rappresentante dell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi, attestante la veridicita' dei relativi dati ivi riportati;
copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completi relativi ai trasporti effettuati;
per le Imprese Operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato: piano tariffario con individuazione delle riduzioni del corrispettivo da applicare alla clientela.
Il contributo sara' quantificato a consuntivo dell'annualita' di riferimento, entro i successivi 45 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cui alle lettera a) e b) dell'art. 2, comma 1 del presente decreto e sulla base dei treni*chilometro effettivamente realizzati nel periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011. L'Amministrazione ne dara' comunicazione ai singoli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento e attivera' successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa.
2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi a decorrere dal 14 ottobre 2011, il Ministero, anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimento in termini di treni*chilometro dei contratti di servizio di trasporto e, per le Imprese di cui alla lettera b] articolo 2 c.1 del presente decreto, anche delle coppie di treni effettuati. A tal fine le Imprese trasmettono al Ministero, con le modalita' di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, entro sessanta giorni dal termine di ciascun semestre:
a) l'elenco dei treni*chilometro e delle coppie di treni effettuati nel semestre;
b) copia dei contratti conclusi per il semestre di riferimento.
3. A conclusione dell' attivita' di monitoraggio, ove si riscontrasse - per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre 2012 - una diminuzione di treni*chilometro e/o delle coppie di treni effettuate rispetto al periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011 il Ministero provvedera' al recupero proporzionale del contributo erogato anche attraverso l'eventuale escussione della garanzia fidejussoria prestata al momento dell'anticipazione.
4. Il Ministero, anche per il tramite della societa' RAM, soggetto attuatore incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione e monitoraggio dell' intervento di cui al decreto ministeriale 592 del 4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, rendera' disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche sul sito del Ministero.
 
Art. 6

Modalita' di determinazione dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto n.
750/2010 e ipotesi di premialita'

1. Il contributo per treno*chilometro attribuibile ai sensi del precedente art. 2 e' determinato, ai sensi del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010, in un massimo di euro 2 fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e sara' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa.
2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse che risulteranno effettivamente disponibili non siano sufficienti, si procedera' all'attribuzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascuna impresa.
3. Laddove, effettuata le ricognizione definitiva delle risorse e quantificato il contributo da erogare in ragione degli aventi diritto, residuassero ulteriori disponibilita' finanziarie, si procedera' all'assegnazione di quote di premialita' per le imprese di cui alla lettera a) art. 2 comma 1 del presente decreto, per incrementi di volume di servizi commissionati e usufruiti rispetto al periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010.
4. La quota di premialita', in relazione alle effettive disponibilita' finanziarie di cui al comma 3, sara' assegnata nella misura massima del 30% del contributo ricevuto e sara' computata ai fini del limite previsto all'art. 4 comma 5.
 
Art. 7
Norme finali

1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioni prodotte dalle Imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A tale fine il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette Imprese e imprese ferroviarie, e puo' altresi' acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione. Anche ai fini di verificare l'ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle Imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentito alle Imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dell' Unione Europea e, a condizioni di reciprocita', anche alle imprese aventi sede in Svizzera.
3. Tutta la documentazione che le Imprese devono presentare ai sensi e per i fini del presente Decreto deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
4. Le Imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formato elettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini di cui al presente decreto, secondo i contenuti e le modalita' che saranno comunicati dal Ministero stesso.
 
Art. 8
Sospensione dell'efficacia; entrata in vigore

1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, 3° paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 novembre 2010

il direttore generale: Finocchi
 
Allegato 1
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Allegato 4
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