Gazzetta n. 284 del 4 dicembre 2010 (vai al sommario)
LEGGE 3 dicembre 2010, n. 202
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Al fine di consentire all'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia di rinnovare le fasi locali del corso-concorso indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, in esecuzione delle statuizioni della giustizia amministrativa e allo scopo di garantire la continuita' dell'esercizio della funzione dirigenziale, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalita' di svolgimento della suddetta procedura secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto direttoriale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca -
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il
Personale della Scuola, del 22 novembre 2004 recante
"Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento
di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria
di primo grado e per la scuola secondaria superiore e per
gli istituti educativi", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4^ serie speciale, n 94 del 26 novembre 2004.
Note all'art. 1:
- Per il decreto direttoriale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca -
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il
Personale della Scuola, del 22 novembre 2004 , si veda la
nota al titolo.



 
Art. 2

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio. A seguito del superamento di tale prova scritta con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici e la titolarita' delle sedi alle quali sono assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 3

1. I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale, non ancora in servizio con funzioni di dirigente scolastico, sostengono una prova scritta su un progetto elaborato su un argomento da loro scelto tra quelli che sono stati svolti nel medesimo corso di formazione. A seguito del superamento di tale prova scritta, e' confermata la posizione occupata dal candidato nella graduatoria generale finale di merito.
 
Art. 4

1. Le prove di cui agli articoli 2 e 3 devono essere ultimate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di cui all'articolo 1.
 
Art. 5

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.
 
Art. 6

1. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo intensivo di formazione, di durata non inferiore a sei mesi, sono curati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia con la collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).
2. I candidati, al termine della frequenza del corso di formazione, sostengono un colloquio selettivo. L'attestato di superamento del corso e' rilasciato dal direttore del medesimo.
3. Le procedure di rinnovazione del concorso di cui all'articolo 1 devono essere completate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 7

1. Le graduatorie relative ai rispettivi settori formativi, compilate ai sensi delle disposizioni della presente legge, rimangono valide per ventiquattro mesi dalla data della loro approvazione.
 
Art. 8

1. Per l'organizzazione delle procedure e la nomina delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni del decreto direttoriale di cui all'articolo 1 della presente legge e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341.



Note all'art. 8:
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 maggio 2001, n. 341 recante "Regolamento relativo ai
criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici
del corso-concorso selettivo di formazione dei dirigenti
scolastici", e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6 settembre
2001, n. 207.



 
Art. 9

1. All'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 10

1. Le assunzioni ai sensi dell'articolo 7, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono effettuate per tutti i posti che si renderanno vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 nella Regione Sicilia, nei limiti della validita' delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3-bis
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica" aggiunto
dall'articolo 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
poi cosi' modificato dall'articolo 20, comma 1, della legge
23 dicembre 1999, n. 488:
"3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali."
- Si riporta il testo dell'articolo 24-quinquies del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 recante:
"Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni urgenti in materia finanziaria":
"Art. 24-quinquies. Disposizioni in materia di
dirigenti scolastici.
1. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di
formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con
decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di
formazione riservato per il reclutamento di dirigenti
scolastici indetto con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 76 del 6 ottobre 2006,
nonche' dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi
dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive
graduatorie, che non conseguono la nomina per carenza di
posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina
stessa, possono chiedere di essere nominati, nell'ambito
della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato,
a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un
diverso settore formativo, previo inserimento alla fine
della relativa graduatoria. La possibilita' di nomina,
previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in
ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al
secondo settore formativo, e' ammessa anche per la
copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e
disponibili in altra regione. Le graduatorie dei suddetti
concorsi sono trasformate in graduatorie ad esaurimento."



 
Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3286 ):
Presentato dall'on. Alessandra Siragusa ed altri il 9 marzo 2010.
Assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 maggio 2010 con pareri delle Commissioni II, V, VII, XI e Questioni regionali.
Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali), in sede referente, il 7, 13, 14, 21, 29, 30 luglio 2010 ed il 3 agosto 2010.
Nuovamente assegnato alla Commissione I (Affari costituzionali), in sede legislativa il 13 ottobre 2010.
Esaminato dalla Commissione I (Affari costituzionali) in sede legislativa il 13 ottobre 2010 ed approvato il 19 ottobre 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2248) :
Assegnato alla Commissione 7^(Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, l'8 luglio 2010 con pareri delle Commissioni 1^ e 5^.
Nuovamente assegnato alla Commissione 7^, in sede deliberante, il 9 novembre 2010.
Esaminato dalla 7^ Commissione, in sede deliberante il 10, 17 e 18 novembre 2010 ed approvato il 23 novembre 2010.
 
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