Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2010
Indirizzi interpretativi relativi all'applicazione della legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare, l'art. 5 comma 2, lettera e) che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare direttive per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici;
Vista la legge 8 aprile 2010, n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri;
Visto, in particolare, l'art. 4 che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010;
Considerato che, secondo i criteri dell'interpretazione sistematica, tutte le disposizioni della precitata legge 8 aprile 2010, n. 55, possono considerarsi applicabili solo successivamente all'esperimento della procedura di informazione comunitaria ai sensi della direttiva 98/34/CE ed in relazione a quanto recato dal decreto interministeriale previsto dall'art. 2, comma 1 della legge medesima;
Rilevato che sull'argomento della applicabilita', alla data del 1° ottobre 2010, del complesso delle disposizioni della legge 8 aprile 2010, n. 55, sono stati richiesti ai Ministeri competenti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle dogane in qualita' di Amministrazione primariamente interessata all'applicazione degli articoli 1 e 3 della stessa legge in prossimita' del 1° ottobre 2010;
Constatato che sull'argomento si sono espressi i Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie di questa Presidenza del Consiglio;
Ritenuta pertanto la necessita' di formulare indirizzi interpretativi delle citate disposizioni alle amministrazioni dello Stato nonche' di assicurare comportamenti uniformi delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate dall'applicazione delle precitata normativa;
Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle politiche europee;

Emana
la seguente direttiva:

1.1. In riferimento alla concreta applicabilita' della legge 8 aprile 2010, n. 55, a far data dal 1° ottobre 2010, si rappresenta a tutte le amministrazioni dello Stato che le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione «Made in Italy» nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 2 della legge in argomento.
1.2. In attesa dell'adozione del sopracitato decreto interministeriale, valevole per la necessaria disciplina di dettaglio integrativa di quella di fonte primaria, continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93).
1.3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, eventualmente interessate dall'applicazione della precitata normativa, sono invitate ad attenersi agli indirizzi della presente direttiva.
Roma, 30 settembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 208
 
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