Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 novembre 2010
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Rovigo.


IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Rovigo

Visto il primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro (gia' U.P.L.M.O.) la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;
Vista la circolare ministeriale n. 39 del 18 marzo 1997;
Visto il precedente decreto n. 16 del 17 dicembre 2009 con il quale si provvedeva a determinare gli importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo a valere per tutto il 31 dicembre 2010;
Ritenuto doveroso il coinvolgimento delle organizzazioni sociali operanti nel settore e valutate le diverse osservazioni;
Considerati i precedenti contenimenti degli incrementi di tariffa, gli effetti degli adeguamenti alla legge n. 142/2001 e l'esigenza rappresentata di contenere, comunque, l'aumento del costo del lavoro nonche' di favorire l'omogeneita' delle tariffe applicate nelle province contermini,

Determina
di fissare i nuovi importi per le tariffe minime di facchinaggio per le aziende e gli organismi economici operanti nella Provincia di Rovigo nella misura che si riporta:
1) per ogni prestazione pari a 1 ora/lavoro: € 16.80;
2) per lavori di facchinaggio svolti con l'ausilio di carrelli elevatori di portata fino a 20 q.li con operatore, muniti di tutte le caratteristiche tecniche operative standard: € 23,80;
3) le tariffe concordate aziendalmente in applicazione del presente decreto dovranno essere aumentate delle seguenti maggiorazioni:
per lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 22 alle 6 del giorno successivo:
a) compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%;
b) non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%;
lavoro domenicale:
a) diurno: maggiorazione 20%;
b) notturno: maggiorazione 50%;
lavoro nelle festivita' nazionali e infrasettimanali (prestato nell'ambito dell'orario normale):
a) maggiorazione: 50%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore.
Per quanto riguarda, inoltre, le tariffe relative all'utilizzo di carrelli elevatori (punto 2), tali maggiorazioni devono intendersi riferite alla sola quota ora/lavoro.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2011 ed ha validita' a tutto il 31 dicembre 2011.
Roma, 5 novembre 2010

Il direttore: Bortolan
 
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