Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 novembre 2010
Modifica del decreto 13 novembre 2008, recante il piano nazionale di ripartizione delle frequenze.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il codice delle comunicazioni elettroniche, approvato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici ed, in particolare, l'art. 42, comma 3;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale e' stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2008, recante «Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121», pubblicato nella Gazzette Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008 con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2008;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009;
Vista la decisione della Commissione europea 2007/344/CE relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella comunita';
Vista la decisione della Commissione europea 2008/411/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 3.400-3.800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella comunita';
Vista la decisione della Commissione europea 2008/477/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 2.500-2.690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella comunita';
Vista la decisione della Commissione europea 2009/343/CE recante modifica alla decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga (UWB-Ultra Wide Band) nella comunita';
Vista la decisione della Commissione europea 2009/381/CE recante modifica alla decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio;
Vista la decisione della Commissione europea 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1.800 MHz per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettroniche paneuropee nella comunita';
Vista la direttiva 2009/114/CE recante modifica alla direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenze da assegnare per l'introduzione coordinata di un servizio pubblico numerico cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella comunita';
Vista la decisione della Commissione europea 2010/166/UE sulle condizioni armonizzate dell'uso dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo di navi (servizi MCV) nell'Unione europea;
Vista la raccomandazione della Commissione europea 2010/167/UE relativa all'autorizzazione dei sistemi per servizi di comunicazione mobile a bordo di navi (servizi MCV);
Vista la decisione della CEPT ECC/DEC/(08)05 relativa all'armonizzazione delle bande di frequenze per l'implementazione delle applicazioni radio di tipo numerico di «Public Protection and Disaster Relief (PPDR)» all'interno del range 380-470 MHz;
Vista la decisione della CEPT ECC/DEC/(08)08 relativa all'armonizzazione ed uso di sistemi GSM a bordo di imbarcazioni nelle bande di frequenze 880-915/925-960 MHz e 1.710-1.785/1.805-1.880 MHz;
Vista la decisione della CEPT ECC/DEC/(09)01 relativa all'armonizzazione ed uso della banda di frequenze 63-64 GHz per sistemi di trasporto intelligenti (ITS);
Visto il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni reso in data 15 luglio 2010;

Decreta:

Art. 1
Informazioni sull'uso dello spettro radio

1. Le disposizioni della decisione 2007/344/CE relativamente all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunita' si applicano in Italia.
 
Art. 2
Banda di frequenze 3.400-4.200 MHz

1. La nota 175 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«175 - In accordo con la decisione 2008/411/CE le bande di frequenze 3.400-3.600 MHz e 3.600-3.800 MHz possono essere impiegate, su base non esclusiva e fatti salvi la protezione ed il mantenimento delle altre utilizzazioni esistenti, per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai parametri contenuti nell'allegato della suddetta decisione. La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e' disponibile per i suddetti sistemi con le modalita' descritte nella nota 175A mentre la banda di frequenze 3.600-3.800 MHz dovra' essere resa disponibile entro il 1° gennaio 2012.»
2. La nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«175 A - Le bande di frequenze 3.425-3.500 MHz e 3.525-3.600 MHz sono destinate all'introduzione di sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche in accordo con la decisione 2008/411/CE. Il Ministero della difesa e' impegnato a liberare le bande in questione dai vincoli legati alla riconversione di apparati militari entro e non oltre il 30 giugno 2014. Tale data e' subordinata al finanziamento dell'intero programma in aderenza all'accordo quadro del 7 marzo 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico-comunicazioni e il Ministero della difesa. Fino a tale data le applicazioni fisse e di radiolocalizzazione del Ministero della difesa, potranno essere utilizzate su base primaria e senza obbligo di protezione degli altri utilizzatori. L'uso di tali bande sara' in ogni caso soggetto al coordinamento con i servizi previsti in tabella e con quelli dei paesi confinanti.»
3. Dopo la nota 175 A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota:
«175 B - La banda di frequenze 3.400-3.600 MHz e' identificata per l'impiego da parte del sistema IMT. Questa identificazione non preclude l'impiego di questa banda da parte di altre applicazioni nei servizi ai quali essa e' attribuita e non stabilisce priorita'. Le procedure di coordinamento delle stazioni del servizio mobile escluso mobile aeronautico, devono essere effettuate in accordo alla nota RR 5.430 A del regolamento delle radiocomunicazioni.»
4. La banda di frequenze 3.400-4.200 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3
Banda di frequenze 2.500-2.690 MHz

1. La nota 159 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«159 - Frequenze nella banda 2.450-2.690 MHz possono essere impiegate per usi civili, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile, in ausilio al servizio di radiodiffusione. La banda 2.500-2.690 MHz non sara' disponibile per collegamenti audio/video SAP/SAB dopo l'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, in accordo con la decisione 2008/477/CE.»
2. La nota 160 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«160 - Frequenze nella banda 2.450-2.690 MHz possono essere utilizzate dal Ministero della difesa, previo coordinamento con le utilizzazioni dei servizi previsti in tabella, per collegamenti temporanei audio/video terrestri e via aeromobile. La banda 2.500-2.690 MHz non sara' disponibile per tali collegamenti dopo l'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, in accordo con la decisione 2008/477/CE.»
3. La nota 163 B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa.
4. Dopo la nota 165 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota:
«165A - La banda di frequenze 2.655-2.667 MHz, limitatamente al servizio fisso, e' riservata al Ministero della difesa, fino all'introduzione dei servizi di comunicazioni elettroniche terrestri, in accordo con la decisione 2008/477/CE.»
5. La banda di frequenze 2.500-2.690 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
UWB

1. La nota 3 del Glossario di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008, e' modificata come segue:
«3 - Gli apparati UWB devono rispettare la decisione 2007/131/CE cosi' come modificata dalla decisione 2009/343/CE. Tali applicazioni sono soggette al regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.»
 
Art. 5
Apparati a corto raggio

1. Gli apparati a corto raggio devono rispettare la decisione 2006/771/CE come modificata dalla decisione 2009/381/CE e successive modifiche.
2. La nota 2 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«2 - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 9-315 kHz, 30-30,75 MHz e 402-405 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12).
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
3. Dopo la nota 10 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota:
«10A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 315-600 KHz e 12,5-20 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per dispositivi impiantabili per animali, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12).
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
4. La nota 49F di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«49F - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche e con le decisioni CEPT ERC/DEC/(01)10 e CEPT ERC/DEC/(01)12, le bande di frequenze 26.990 - 27.000 kHz, 27.040 - 27.050 kHz, 27.090 - 27.100 kHz, 27.140 -27.150 kHz, 27.190 - 27.200 kHz, e le frequenze 40,665 MHz, 40,675 MHz, 40,685 MHz, 40,695 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo, da apparati a corto raggio, per telecomandi dilettantistici, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 8). Per le stesse finalita' sono designate anche le seguenti frequenze da utilizzare con apparati aventi le predette caratteristiche tecniche: 27.235 kHz, 27.275 kHz, 40,715 MHz, 40,725 MHz, 40,735 MHz, 40,765 MHz, 40,775 MHz, 40,785 MHz, 40,815 MHz, 40,825 MHz, 40,835 MHz, 40,865 MHz, 40,875 MHz, 72,080 MHz e 72,240 MHz.
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
5. Dopo la nota 96 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota:
«96A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 401-402 MHz e 405-406 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio destinati ad impianti medici attivi e periferiche associate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 12).
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera j) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
6. La nota 97A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa.
7. La nota 100A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«100A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 433,05 - 434,79 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad impieghi specifici, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).
L'impiego di sistemi atti alla trasmissione di segnali audio, video e di comunicazioni vocali e' ammesso nei termini descritti dalle suddette decisione e raccomandazione.
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003».
8. La nota 110C di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«110C - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche, la banda di frequenze 863,0-870,0 MHZ e le associate sottobande di frequenze 863,0-865,0 MHz, 865,0-868,0 MHz, 868,0-868,6 MHz, 868,7-869,2 MHz 869,40-869,65 MHz e 869,7-870,0 MHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio non destinati ad impieghi specifici, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 1).
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
9. La nota 158 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«158 - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.400-2.483,5 MHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3).
Tali applicazioni, relativamente all'uso privato, rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera c), numero 3) dello stesso codice che prevede il regime di autorizzazione generale.
L'uso pubblico e' regolamentato dal decreto ministeriale 28 maggio 2003, modificato dal decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dalla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n.183/03/CONS.»
10. La nota 158B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«158B - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 2.400-2.483,5 MHz e 17,1-17,3 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per applicazioni di radiodeterminazione, per il rilievo di movimenti e per sistemi di allarme, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6).
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
11. Dopo la nota 158C di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota:
«158D - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 2.446-2.454 MHz, puo' essere impiegata ad uso collettivo da apparati a corto raggio, per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi le caratteristiche tecniche della suddetta decisione.
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
12. Dopo la nota 180 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota:
«180A - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche le bande di frequenze 4.500 - 7.000 MHz, 8.500 - 10.600 MHz, 24,05 - 27,0 GHz, 57,0 - 64,0 GHz, 75,0 - 85,0 GHz possono essere impiegate ad uso collettivo da apparati a corto raggio per radar per il rilevamento del livello dei serbatoi (TLPR), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 6).
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
13. Dopo la nota 272B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota:
«272C - In accordo con la decisione 2006/771/CE e successive modifiche la banda di frequenze 57,0-66,0 GHz puo' essere impiegata ad uso collettivo da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda con tecniche a dispersione di spettro (tra cui R-LAN), su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 3).
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 104, comma 1, lettera c), numero 3) dello stesso Codice che prevede il regime di autorizzazione generale.»
14. La nota 276 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«276 - In accordo con la decisione 2006/771/EC e successive modifiche, la banda di frequenze 76-77 GHz puo' essere impiegata ad uso collettivo, da apparati a corto raggio da impiegare come radar a bordo di veicoli, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, aventi anche le caratteristiche tecniche della raccomandazione CEPT ERC/REC 70-03 (Annesso 5).
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
15. Dopo l'abbreviazione TFTS, di cui alla Lista delle abbreviazioni del decreto ministeriale 13 novembre 2008, e' aggiunta la seguente abbreviazione: «TLPR: Tank Level Probing Radar - Radar per il rilevamento del livello dei serbatoi.»
 
Art. 6
Banda di frequenze 900 MHz

1. La nota 112 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«112 - Le bande di frequenze 880-915 MHz, 925-960 MHz e 1.710-1.785 MHz e 1.805-1.880 MHz sono designate per sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche, in accordo alla decisione 2009/766/CE.»
2. Dopo la nota 112 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' aggiunta la seguente nota:
«112A - Le bande di frequenze 880-915/925-960 MHz e 1.710-1.785 MHz e 1.805-1.880 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, per servizi di comunicazione mobile a bordo di imbarcazioni (servizi MCV) nelle acque territoriali dell'Unione europea, in accordo con la decisione 2010/166/UE. Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni dei servizi MCV sono stabilite dalla raccomandazione 2010/167/UE.»
3. Dopo l'abbreviazione MCA, di cui alla lista delle abbreviazioni del decreto ministeriale 13 novembre 2008, la seguente abbreviazione:
«MCV: Mobile Communication services on board vessel - Servizi di comunicazione mobile a bordo di imbarcazioni.»
4. La banda di frequenze 880-960 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 7
Banda di frequenze 1.800 MHz

1. La nota 142 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«142 - Le bande di frequenze 1.715-1.735 MHz e 1.810-1.830 MHz, attualmente utilizzate dal Ministero della difesa, saranno rese disponibili per sistemi terrestri in accordo alla decisione 2009/766/CE, sulla base delle esigenze di mercato, ad espletamento del procedimento di cessione, previa individuazione di un'adeguata compensazione in termini di idonea risorsa spettrale e con l'adozione delle procedure di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113. Le restanti porzioni di banda 1.710-1.715 MHz e 1.805-1.810 MHz sono ad uso del Ministero della difesa.»
2. La banda di frequenze 1.710-1.880 MHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 8
Banda di frequenze 7.100-8.100 kHz

1. La nota 36A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa.
2. La nota 36B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa.
3. La nota 37A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«37A - Frequenze nella banda 7.350-7.450 kHz possono essere utilizzate, sia per usi civili che dal Ministero della difesa, per stazioni dei servizi fisso e mobile terrestre per comunicazioni limitate all'interno dei confini nazionali, a condizione che non provochino disturbi pregiudizievoli al servizio di radiodiffusione. La potenza irradiata da ciascuna di tali stazioni non deve superare 24 dBW. (WRC-03).»
4. La nota 37B di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa.
5. La banda di frequenze 7.100-8.100 kHz di cui alla tabella del decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 9
Servizio di radiodiffusione

1. La nota 60 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«60 - Le utilizzazioni di frequenze delle bande 52,5-68 MHz, 174-230 MHz e 470-854 MHz per ponti radio di collegamento delle emittenti radiofoniche private devono essere trasferite entro il 31 dicembre 2012 nelle bande di frequenze destinate a tale scopo. Fino al completo trasferimento tali utilizzazioni non godono di protezione e non devono creare disturbi ai servizi previsti in tabella.»
2. La nota 87 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«87 - Le assegnazioni di frequenze alle stazioni di radiodiffusione televisiva nella banda 174-230 MHz sono uniformi alla canalizzazione europea, che prevede otto canali contigui da 7 MHz (canali da 5 a 12). La banda di frequenze 223-230 MHz (canale 12) e' riservata alla radiodiffusione sonora numerica di terra in accordo con gli atti finali della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni per la pianificazione del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, Ginevra 2006.»
 
Art. 10
Abrogazioni e modifiche

1. Le seguenti decisioni e raccomandazioni della CEPT di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 sono abrogate: ERC/DEC(96)01, ERC/DEC/(98)23, ERC/DEC/(99)23, ERC/DEC/(01)04, ERC/DEC/(01)09, ERC/DEC/(01)13, ERC/DEC/(01)15, ERC/DEC/(01)18, ECC/DEC/(04)01, ECC/DEC/(04)02, T/R 22-03.
2. La nota 93 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«93 - Nel quadro dell'Accordo di Schengen le bande di frequenze 380-385 MHz e 390-395 MHz possono essere utilizzate, in accordo con la decisione CEPT ECC/DEC/(08)05, per sistemi armonizzati numerici a banda stretta del servizio mobile terrestre per le utilizzazioni di enti le cui esigenze di frequenze sono soddisfatte dal Ministero della difesa. Tali servizi non devono causare interferenze ai sistemi operanti in agilita' di frequenza, ne' pretendere protezione dagli stessi.»
3. La nota 223A di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«223A - Le L'attribuzione della banda di frequenze 13,4-13,75 GHz al servizio di ricerca spaziale con statuto primario e' limitata ai rivelatori attivi su veicoli spaziali. Le altre utilizzazioni di questo servizio in questa banda sono con statuto secondario.»
4. La nota 273 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' soppressa.
5. La nota 275 di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata come segue:
«275 - La banda di frequenze 63-64 GHz puo' essere impiegata per applicazioni di sistemi di trasporto intelligenti, legate alla sicurezza degli utenti della strada, per collegamenti veicolo-veicolo e infrastruttura-veicolo, in accordo con la decisione della CEPT ECC/DEC/(09)01.
Tali applicazioni rientrano nel regime di "libero uso" ai sensi dell'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche».
6. La tabella di attribuzione delle frequenze di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2008 e' modificata in conseguenza delle modifiche, aggiunte e abrogazioni di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 novembre 2010

Il Ministro ad interim: Berlusconi
 
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