Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Raschera»



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Raschera» registrata con regolamento (CE) n. 1263/1996 del 2 luglio 1996.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela del formaggio DOP Raschera, con sede in via Mondovi' piazza 1/d - 12080 Vicoforte (Cuneo), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.
Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.
Considerato altresi', che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della regione Piemonte circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Raschera» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualita' - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta «Raschera»

Art. 1

E' riconosciuta la denominazione di origine del formaggio «Raschera» il cui uso e' riservato al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata dal successivo art. 3.
 
Art. 2

La denominazione d'origine «Raschera» e' riservata al formaggio aventi le seguenti caratteristiche: formaggio grasso o semigrasso, pressato, prodotto con latte vaccino eventualmente igienizzato ed eventualmente addizionato con piccole aggiunte di latte ovino e/o caprino, talvolta parzialmente decremato anche per affioramento, eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali.
L'alimentazione base del bestiame vaccino ed eventualmente ovino e caprino deve essere costituita da foraggi verdi o conservati, oppure da foraggi affienati che derivano da prato, da pascolo o da prato-pascolo e da fieno di prato polifita provenienti per la maggior parte dalla zona geografica delimitata.
Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o piu' mungiture giornaliere.
Si produce per l'intero arco dell'anno.
Il latte deve essere coagulato ad una temperatura compresa tra 27 e 36°C, con caglio liquido di origine animale. Il formaggio deve essere prodotto con una tecnologia caratteristica e nella lavorazione della durata massima di circa 6-7 giorni devono essere effettuate adeguate pressature ed utilizzati stampi idonei a sezioni cilindriche o quadrangolari.
Le salature devono essere effettuate a secco e di norma in numero di due e possono essere precedute da una salatura in salamoia.
Il periodo di stagionatura ha la durata minima di un mese.
E' usato come formaggio da tavola e presenta le seguenti caratteristiche:
forma: cilindrica con facce piane o quadrangolare con facce piane;
dimensioni: «Raschera» rotondo diametro della forma 30-40 cm, scalzo leggermente convesso di 6-9 cm con variazioni in piu' o in meno per entrambe le caratteristiche in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; «Raschera» quadrato lunghezza di ciascun lato della forma di 28-40 cm circa, scalzo irregolare di circa 7-15 cm;
peso:
Raschera rotondo da 5 a 9 chilogrammi;
Raschera quadrato da 6 a 10 chilogrammi. Le misure ed i pesi si riferiscono ai minimi di stagionatura;
colore della pasta: bianco o bianco avorio;
struttura della pasta: piuttosto consistente, elastica con piccolissime occhiature sparse ed irregolari;
confezione esterna: crosta sottile grigio e/o rossastro a volte con riflessi giallognoli, elastica, liscia e regolare a volte con chiazze rossastre sugli scalzi, accentuate con la stagionatura, non edibile;
sapore: fine, delicato, tipicamente profumato e moderatamente piccante e sapido se stagionato;
grasso sulla sostanza secca: minimo 32 per cento.
 
Art. 3

La zona di produzione, ivi compresa la stagionatura, comprende l'intero territorio della provincia di Cuneo.
Il formaggio «Raschera» rotondo o quadrato prodotto e stagionato ad una quota superiore ai 900 m nei territori comunali di: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio per quanto attiene la Valcasotto. Magliano Alpi per la parte che confina con il comune di Ormea, Montaldo Mondovi', Ormea, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', e ottenuto con latte della medesima provenienza, puo' portare la menzione «di alpeggio».
 
Art. 4

Il marchio di conformita' e' dato dall'apposizione del contrassegno cartaceo (di diametro 25 cm per la forma rotonda e di lato 25 cm per quella quadrata, su retinatura di colore verde per la produzione normale e gialla per quella «d'alpeggio») e dalla marchiatura a fuoco posta nella parte centrale di una delle facce piane che vengono apposti al momento della commercializzazione. Solo a seguito di tale marchiatura ed etichettatura il prodotto potra' essere immesso sul mercato con la denominazione di origine protetta «Raschera».
Per l'applicazione del contrassegno cartaceo e' ammesso l'utilizzo di colla alimentare.
Il marchio del formaggio DOP Raschera (depositato a norma di legge), e' costituito da una «erre» stilizzata ed e' realizzato in due versioni: una per il Raschera, una per il Raschera d'alpeggio come le raffigurazioni che seguono:
Parte di provvedimento in formato grafico


Detti marchi sono riprodotti su piastre di ottone per i marchiatori a fuoco ed in essi fa parte integrante e sostanziale del marchio stesso, un numero di identificazione del caseificio o dello stagionatore a tre cifre posto al di sotto della R o della R d'alpeggio. Lo stesso logo (senza il numero identificativo) e' poi riportato sui contrassegni in carta e deve essere posto nella citazione dell'autorizzazione per i porzionati.
 
Art. 5

Il formaggio puo' essere venduto al consumo sia intero sia al taglio, sia preconfezionato/porzionato.
 
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