Gazzetta n. 280 del 30 novembre 2010 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 198
Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 162 del 21 giugno 2008;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, concernente regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, concernente regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 7 maggio 2009 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all'interfaccia di una rete pubblica di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso puo' essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento e' indiretto se l'apparecchiatura e' interposta fra il terminale e l'interfaccia della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, «ricetrasmittenti», o unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;
c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazione.
2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica, come definiti all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e l'obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2008/63/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L.162 del 21 giugno 2008.
- La legge 28 marzo 1991, n. 109, abrogata dal presente
decreto, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile
1991, n. 81.
- La direttiva 88/301/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 maggio 1988, n. 131.
- Il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1992, n. 140, S.O.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156,
S.O.
- La direttiva 1999/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 7
aprile 1999, n. L 91.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n.
214, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2008, n. 197, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 dicembre 2008, n. 294, S.O.
- L'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121, cosi' recita:
«16. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle strutture delle
Amministrazioni per le quali e' previsto il trasferimento
delle funzioni, con regolamenti adottati ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
ridefiniti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare,
fermi restando i conseguenti processi di riallocazione e
mobilita' del personale, che al termine del processo di
riorganizzazione sia ridotta almeno del 20 per cento, per
le nuove strutture, la somma dei limiti delle spese
strumentali e di funzionamento previsti rispettivamente per
i Ministeri di origine ed i Ministeri di destinazione.».
- L'art. 74 del deceto-legge 25 giugno 2008, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, cosi' recita:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono
funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche
esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni
con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero
degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell' art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze
generali di compatibilita' nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a
una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per
cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
15 per cento di quella di livello non generale, con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che
tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del
30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all' art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- La legge 7 luglio 2009, n. 88, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.
Note all'art. 1:
- L'art. 4, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9
maggio 2001, n. 269, citato nelle premesse, cosi' recita:
«2. Il Ministero delle comunicazioni notifica alla
Commissione europea i tipi di interfaccia offerti in Italia
dagli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazione.
Con uno o piu' regolamenti da adottare con decreto del
Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' con le quali gli operatori informano il Ministero
delle comunicazioni e rendono pubbliche le specifiche
tecniche di tali interfacce prima di rendere disponibili al
pubblico i servizi forniti mediante dette interfacce
nonche' i relativi aggiornamenti.
3. Sono soggetti all'obbligo di comunicazione al
Ministero delle comunicazioni e di pubblicazione delle
interfacce:
a) i gestori diretti, cioe' gli operatori che
forniscono un servizio pubblico di telecomunicazioni
attraverso una rete a cui i terminali possono essere
connessi o attraverso una interfaccia di rete fisica o
attraverso una interfaccia radio;
c) i gestori indirettamente connessi, cioe' quegli
operatori di rete pubblica che forniscono servizi a terzi
mediante contratto, ma che non offrono una interfaccia
diretta di rete;
d) i fornitori di servizi pubblici, cioe' gli
operatori che forniscono servizi pubblici di
telecomunicazioni mediante uno o piu' apparecchi connessi
alla rete pubblica ma che non gestiscono in proprio la
rete.».



 
Art. 2

Allacciamento dei terminali di telecomunicazione
alle interfacce della rete pubblica

1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalita' e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l'inserimento nell'elenco delle imprese abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1;
b) le modalita' procedurali per il rilascio dell'abilitazione per l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica;
c) le modalita' di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalita' di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell'elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell'attestazione che l'impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicita' costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attivita' di cui al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l'allacciamento dei terminali di telecomunicazione all'interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.
4. Chiunque nell'attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravita' del fatto.



Note all'art. 2:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,
n. 214, S.O. cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 3

Abrogazioni

1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e' abrogata.
2. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto.



Note all'art. 3:
- Per la legge 28 marzo 1991, n. 109, si veda note alle
premesse.
- Per il decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
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