Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
DECRETO 24 settembre 2010
Modalita' attuative dell'articolo 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), recante disposizioni in materia di posta elettronica.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, commi 589 e 590, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 47;
Visto l'art. 16, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
Visto l'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» con cui si delega il Governo a modificare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 recante «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on. Prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, on. Prof. Renato Brunetta;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;
Vista la circolare del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 24 novembre 2005, concernente «Modalita' per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68»;
Vista la circolare del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 7 dicembre 2006 che disciplina l'attivita' di vigilanza e di controllo svolta dal CNIPA nei confronti dei gestori di Posta Elettronica Certificata (PEC);

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita' attuative dell'art. 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che assegna a DigitPA (gia' Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - Cnipa) il compito di effettuare, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni in materia di trasmissione dei documenti mediante la posta elettronica istituzionale sia ordinaria che certificata tra le pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dall'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (di seguito Codice), nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, recante «Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3» e dalle altre disposizioni in materia di posta elettronica certificata.
2. Per casella di posta elettronica istituzionale si intende la casella di posta elettronica riferita ad una struttura organizzativa o ad una particolare funzione dell'amministrazione.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Sono oggetto di monitoraggio e verifica le trasmissioni di documenti delle pubbliche amministrazioni statali, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute a predisporre le procedure necessarie a garantire la disponibilita' dei dati previsti secondo le modalita' e nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.
 
Art. 3
Modalita' di rilevazione dei dati
relativi alle trasmissioni

1. Ciascuna amministrazione individua almeno un referente che costituisce l'unico soggetto autorizzato a trasmettere a DigitPA i dati previsti dall'art. 4. Il referente dovra' disporre di una casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni formali con DigitPA. Ai fini dell'accreditamento del referente, ciascuna amministrazione comunica a DigitPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, il nominativo del referente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla fine di ciascun semestre, decorrente dall'inizio dell'anno solare, i referenti trasmettono a DigitPA tramite la casella di posta elettronica certificata di cui al comma 1, i dati oggetto delle rilevazioni.
3. Per le trasmissioni previste dal comma 2 i referenti utilizzano il formato elettronico reso disponibile da DigitPA, entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella sezione PEC del sito istituzionale www.cnipa.gov.it.
 
Art. 4
Oggetto delle rilevazioni

1. DigitPA, in base ai dati raccolti nelle modalita' descritte all'art. 3, verifica il grado di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 47 del Codice e delle altre disposizioni in materia di posta elettronica certificata.
2. I dati forniti dalle amministrazioni, oggetto delle rilevazioni, sono i seguenti:
a) numero di caselle di posta elettronica istituzionale ordinaria o certificata;
b) numero complessivo di caselle di posta elettronica istituzionale certificata o di analoghi indirizzi di posta elettronica basati su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali, corrispondenti al registro di protocollo di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) numero complessivo dei messaggi inviati dalle caselle di posta elettronica istituzionali;
d) numero complessivo dei messaggi di posta elettronica istituzionale inviata con gli allegati;
e) numero complessivo di documenti inviati, secondo quanto rilevato dai sistemi di protocollo informatico, nonche', ove tuttora presenti, dai registri cartacei di protocollo;
f) rapporto tra il volume complessivo della corrispondenza inviata, cartacea ed elettronica, secondo i dati previsti dalla lettera c) alla lettera e), nonche' le modalita' con cui sono stati ottenuti i dati;
g) i dati sulla spesa sostenuta nell'esercizio finanziario precedente per l'invio della posta cartacea, da cui si rileva il numero di documenti inviati sulla base del costo medio di una spedizione.
3. DigitPA, sulla base dei dati raccolti, certifica per ogni amministrazione il totale della corrispondenza cartacea ed elettronica inviata.
 
Art. 5
Trasmissione al Ministero
dell'economia e delle finanze

1. DigitPA, ai fini dell'applicazione della riduzione delle risorse stanziate nell'anno in corso al momento della rilevazione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 589, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, elabora i dati di cui all'art. 4 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i risultati, distinti per amministrazione, delle rilevazioni e delle certificazioni effettuate in base al presente decreto.
2. I risultati delle rilevazioni e le certificazioni effettuate in base al presente decreto sono comunicate al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ai fini dell'adozione delle conseguenti iniziative volte all'incremento dell'utilizzo della posta elettronica istituzionale anche ai fini della trasmissione documentale.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dello sviluppo economico, ad interim
Berlusconi
 
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