Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 luglio 2010
Recepimento della direttiva 2010/19/UE della Commissione del 9 marzo 2010, che modifica, al fine dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo Codice della Strada» e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del citato Codice della Strada, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, che, tra l'altro, rimettono a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il recepimento di direttive comunitarie in materia di prescrizioni tecniche relative a caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007», che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche destinati a tali veicoli;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 91/226/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi;
Visto la direttiva 2010/19/UE della Commissione del 9 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 72 del 20 marzo 2010, che modifica, al fine dell'adattamento al progresso tecnico nel settore dei dispositivi antispruzzi di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, la direttiva 91/226/CEE del Consiglio e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Decreta:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994, di attuazione della direttiva 91/226/CEE, e' modificato come segue:
a) nell'art. 2, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
b) l'art. 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5. - 1. Fanno a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:
a) ALLEGATO I: Definizioni;
b) ALLEGATO II: Prescrizioni relative all'omologazione CE dei dispositivi antispruzzi.
Appendice 1: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo assorbitore di energia
Appendice 2: Prova sui dispositivi antispruzzi del tipo separatori aria /acqua
Appendice 3: Scheda informativa riguardante l'omologazione CE dei componenti
Appendice 4: Modello di scheda di omologazione CE;
c) ALLEGATO III: Prescrizioni relative all'omologazione CE di un veicolo per quanto concerne l'installazione dei sistemi antispruzzi.
Appendice 1: Scheda informativa riguardante l'omologazione CE di un veicolo
Appendice 2: Modello di scheda di omologazione CE di un veicolo;
d) ALLEGATO IV:
Conformita' della produzione
Cessazione della produzione;
e) ALLEGATO V: Figure 1 - 9»;
c) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente decreto;
d) l'allegato privo di numero intitolato «Figure» e' sostituito dall'allegato II del presente decreto.
 
Art. 2

1. Nell'allegato IV e nell'allegato XI, appendici 2 e 4, del decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, la voce 43 e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

1. A decorrere dal 9 aprile 2011 non e' consentito, per motivi concernenti i dispositivi antispruzzi, rifiutare l'omologazione CE e nazionale ad un veicolo ed a un componente conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 9 aprile 2011 non e' consentito, per motivi concernenti i dispositivi antispruzzi, rilasciare l'omologazione CE e nazionale ad un veicolo ed a un componente non conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994 come modificato dal presente decreto.
3. Con riguardo alle domande di omologazione CE di un veicolo completo a norma del decreto del Ministro dei trasporti 28 aprile 2008, i tipi di veicoli per i quali e' stata rilasciata un'omologazione CE o nazionale comprendente i dispositivi antispruzzi non sono tenuti a rispettare le prescrizioni in merito a tali dispositivi contenute nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 dicembre 1994 come modificato dal presente decreto.
 
Art. 4

1. Gli allegati I e II al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2010

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 321
 
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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