Gazzetta n. 273 del 22 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 agosto 2010
Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/54/CE del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante l'attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea;
Visto in particolare l'art. 4 del decreto legislativo n. 264 del 2006 che dispone che, per tutte le gallerie situate sulla rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale, le funzioni di Autorita' amministrativa previste nella direttiva 2004/54/CE sono esercitate da una Commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici e nominata con provvedimento del Presidente del medesimo Consiglio Superiore;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 462/SGS. in data 30 novembre 2006, di costituzione e nomina della predetta Commissione;
Visto l'articolo 11 del decreto legislativo n. 264 del 2006 che dispone che la Commissione si' avvale altresi' di ingegneri del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle materie attinenti all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle problematiche di difesa civile, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno;
Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 264 del 2006 in base al quale dalla attuazione del medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni attribuite alla Commissione sono posti a carico dei gestori delle gallerie sulla base del costo effettivo del servizio e secondo tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 6 della legge 25 gennaio 2006 n. 29 (legge comunitaria 2005) in cui si prevede che le entrate derivanti dalla tariffe sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli mediante riassegnazione;
Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 70139 del 22 maggio 2007, in cui si formulano indicazioni sulla determinazione della tariffa da porre a carico dei gestori;
Vista la nota del Ministero dell'interno n. prot. 48302/25209/128 del 7.10.2009, ove e' indicato in euro 369.100,00 il costo complessivo delle unita' di personale tecnico del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile necessarie per concorrere all'esercizio delle attribuzioni della Commissione;
Vista la Relazione tecnica illustrativa, datata marzo 2010, redatta dalla Commissione in cui si individuano le risorse occorrenti e il relativo onere per l'assolvimento delle funzioni della Commissione e nella quale si determina in euro 1.905.432,20 il costo di funzionamento annuale della Commissione, tenendo conto dei costi diretti di personale e degli altri costi di funzionamento della struttura, e in cui si riferisce pari a 640 chilometri lo sviluppo lineare complessivo delle gallerie stradali rientranti nell'ambito applicativo del decreto legislativo n. 264 del 2006;
Ritenuto conseguentemente, che a fronte dei servizi resi dalla Commissione, la tariffa dovuta da ciascun gestore puo' essere determinata quale entrata certa e continuativa, per due annualita' in fase di prima applicazione, suddividendo l'importo complessivo di euro 1.905.432,20 per il numero complessivo dei chilometri di gallerie stradali cui si applica il decreto legislativo n. 264 del 2006 e moltiplicando il risultato, di euro 2.977,24 a chilometro, per il numero complessivo di chilometri di fornice di galleria riferibile a ciascun gestore;

Decreta:

Art. 1
Tariffe

1. In fase di prima applicazione, per gli anni 2010 e 2011, l'onere relativo ai servizi attribuiti ed espletati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, e derivante dall'attuazione degli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del decreto legislativo medesimo, e' stabilito nell'importo globale annuo pari a 1.905.432,20 euro, determinato sulla base dei costi delle singole attivita' esplicitate nella tabella di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
2. La tariffa a carico dei gestori, per le suddette annualita', rimane conseguentemente determinata in euro 2.977,24 annui per chilometro di fornice di galleria stradale ricadente nel territorio italiano e inserita nella rete stradale transeuropea.
 
Art. 2
Modalita' di versamento

1. Per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ciascun gestore versa in un'unica soluzione annuale l'importo corrispondente alla tariffa di cui all'art. 1 moltiplicata per il numero di chilometri di fornice di gallerie ricadenti nella rete di propria pertinenza.
2. Per l'anno 2010, il versamento e' effettuato entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; per l'anno 2011 il versamento e' effettuato entro il termine del 31 gennaio 2011.
3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato - capitolo 3570 - Capo 15, per essere riassegnate con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, per le attivita' di competenza nella misura rispettivamente dell'80,6% e del 19,4%.
4. Il versamento in c/entrate del Bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione della Tesoreria competente per territorio, anche mediante bollettino di conto corrente postale ad essa intestato, con l'indicazione della causale del versamento e l'indicazione degli estremi delle disposizioni di legge in base alle quali e' dovuto il pagamento.
5. Per il periodo intercorrente dalla istituzione della Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 264/2006 a tutto il 31 dicembre 2009, ciascun gestore versa, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' di cui al presente articolo, l'importo pari ad € 578,93, corrispondente all'onere chilometrico annuale relativo ai servizi espletati in attuazione dell'articolo 4, commi 3, 7, 8 e 9, del decreto legislativo n. 264/2006, moltiplicato per tre anni e per il numero di chilometri di fornice di gallerie ricadenti nella rete di propria pertinenza. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato - capitolo 3570 - Capo 15, per essere riassegnate con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze alla pertinente unita' previsionale di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. In caso di ritardato pagamento delle tariffe di cui al comma 1 e al comma 5 rispetto alle scadenze stabilite nel presente articolo, il gestore e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente, con decorrenza dal primo giorno successivo alle scadenze previste.
 
Art. 3
Trafori internazionali

1. Per le attivita' relative ai trafori internazionali di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 264/2006 non ricomprese nelle competenze della Commissione permanente gallerie, gli oneri a carico dei gestori e le relative tariffe sono determinati con successivo decreto.
 
Art. 4
Aggiornamento tariffa

1. Con successivi decreti si provvede all'aggiornamento biennale della tariffa di cui all'art. 1, sulla base di una verifica dei costi effettivi del servizio reso e dell'aggiornamento dell'estensione chilometrica della rete in galleria.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 31 agosto 2010

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
Matteoli
Il Ministro dell'interno:
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze:
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 9, foglio n. 336.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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