Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2010
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010. (Ordinanza n. 3906).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 5 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
Considerato che detti eventi hanno provocato l'esondazione di fiumi e torrenti, con conseguenti allagamenti di centri abitati e movimenti franosi, nonche' gravi danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e ai beni mobili, l'interruzione di collegamenti viari, determinando disagi alla popolazione interessata e una grave compromissione delle attivita' commerciali ed agricole delle zone interessate;
Considerato che la natura e la violenza degli eventi meteorologici hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone colpite;
Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
Ritenuto, quindi, necessario e urgente disporre l'espletamento di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate al rapido ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della Regione del Veneto con nota del
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. Il Presidente della Regione del Veneto e' nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa. Il Commissario delegato provvede all'individuazione dei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali, all'accertamento dei danni, all'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e a porre in essere ogni utile attivita' per l'avvio, anche in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti di prevenzione. A tal fine, lo stesso Commissario si avvale di soggetti attuatori dallo stesso nominati, di cui uno con funzioni vicarie, che agiscono sulla base di specifiche direttive e indicazioni impartite. Tali attivita' sono svolti a titolo gratuito.
2. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, possono avvalersi della collaborazione delle Strutture regionali, degli Enti territoriali e non territoriali, nonche' delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, provvede, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'avvio urgente della messa in sicurezza dei territori individuati ai sensi del comma 1 e alla predisposizione, anche per stralci successivi, di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza. Il piano degli interventi, predisposto secondo modalita' definite con decreto del Commissario delegato, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e con il coinvolgimento degli Enti locali interessati, deve contenere:
a) la quantificazione del fabbisogno per la copertura delle spese sostenute, prima della pubblicazione della presente ordinanza, da parte delle Amministrazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza, sulla base di apposita rendicontazione, ivi compresi anche gli interventi di somma urgenza;
b) la quantificazione del fabbisogno per il finanziamento degli interventi di somma urgenza necessari, nonche' per l'avvio dei primi interventi urgenti necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati mediante il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita', degli impianti e delle infrastrutture pubbliche e di pubblica utilita', ivi compresi quelle di monitoraggio e sorveglianza che sono stati danneggiati, nonche' per la stabilizzazione dei versanti, la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica;
c) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili danneggiati destinati ad abitazione principale, nonche' dei beni mobili registrati e mobili non registrati danneggiati;
d) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita';
e) la quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per la ripresa delle attivita' produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito danni ai beni immobili, mobili registrati, mobili non registrati e scorte;
f) la individuazione di appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali, definendo, d'intesa con gli Enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo smaltimento in impianti autorizzati;
g) la pianificazione di azioni e interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia del territorio.
Il Piano deve essere redatto secondo un ordine di priorita' degli interventi, nel limite delle risorse disponibili, sulla base della quantificazione dei fabbisogni di cui alle lettere precedenti, individuando per ciascuna tipologia di intervento il plafond delle risorse da utilizzare.
4. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, e' autorizzato a rimborsare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le spese, sostenute dagli Enti locali per i primi interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, debitamente documentate.
5. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, assicura il coordinamento della gestione degli interventi di cui alla presente ordinanza con quelli incidenti su ambiti territoriali della Regione Veneto gia' interessati da altri eventi alluvionali.
6. ll Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori, e' autorizzato ad erogare un contributo a fondo perduto per il ripristino dei danni a favore dei soggetti pubblici e privati e per la ripresa delle attivita' produttive danneggiate dagli eventi alluvionali, secondo i criteri di cui alla presente ordinanza e dei criteri determinati con successivi provvedimenti commissariali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
7. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato si avvale di una struttura composta fino ad un massimo di venti unita', per le quali e' autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. In favore del personale, sia dei Comuni individuati dal medesimo Commissario delegato, che delle Province nonche' degli Enti a partecipazione pubblica, competenti ad intervenire per l'accertamento dei danni, nonche' per le attivita' connesse con i compiti commissariali e' autorizzata, per la durata dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato preventivamente autorizzato dal Commissario medesimo, nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il Commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 10, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cu al comma 3.
8. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso, nell'ambito della dotazione della predetta struttura, il Commissario delegato e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato e/o contratto di collaborazione continuativa e/o occasionale e/o di consulenza di durata limitata alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di 10 unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 6 e con oneri posti a carico dell'art. 10, nel limite massimo di complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3.
 
Art. 2

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono variante ai piani urbanistici, il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 1, ove non sia possibile l'utilizzazione delle Strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, utilizzando, ove necessario, le deroghe di cui all'art. 6 e nell'ambito delle risorse di cui all'art. 10, nel limite massimo complessivo da indicare nel piano di cui al comma 3 dell'art. 1.
2. Il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di Servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di Servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di Servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di Servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle Amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di 30 giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita Conferenza di Servizi, da concludersi entro 15 giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi e opere di competenza statale in sede di Conferenza di Servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'; quando la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti, interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al Presidente della Regione del Veneto, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario delegato;
5. Il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 3

1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione civile e impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana e ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti, sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
2. Il Commissario delegato, su proposta dei soggetti attuatori e sulla base delle risorse disponibili, e' autorizzato a rimborsare le spese sostenute dalle Forze Armate, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dai tecnici e funzionari delle Amministrazioni ed Enti interessati per i servizi di soccorso tecnico urgente svolti nel territorio della Regione Veneto, debitamente documentate.
3. Il Dipartimento della Protezione civile assicurera', ove richiesto, il necessario supporto al Commissario o ai soggetti attuatori, anche tramite l'attivazione dei Centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 11 settembre 2007, n. 4324, in particolare avvalendosi dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, del Dipartimento di scienza della Terra dell'Universita' di Firenze e dell'Autorita' di bacino dell'Adige e dell'Alto Adriatico con oneri posti a carico dell'art. 10.
4. Al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale, d'intesa con il Commissario delegato, il Segretario Generale dell'Autorita' di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Autorita' di bacino del fiume Adige e' autorizzato a:
a ) utilizzare le somme accreditate sulla contabilita' speciale di parte corrente anche in deroga al vincolo di destinazione, ove esistente;
b) trasferire eventuali disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale per spese correnti dell'Autorita' di bacino del fiume Adige, nella contabilita' speciale per spese correnti intestata all'Autorita' di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, in deroga ai principi di autonomia organizzativa e contabile di ogni Autorita' di cui all'art. 15, comma 2, della legge n. 253 del 7 agosto 1990.
5. Per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei corsi d'acqua dolce, dei canali lagunari o relativi alle acque di transizione, il Commissario delegato puo' avvalersi del sistema di gestione dei sedimenti attivato dal Commissario delegato per l'emergenza socio economica ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3.12.2004, alla tariffa stabilita nell'Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia, Malcontenta e Marghera, sottoscritto il 31 marzo 2008.
6. Al fine di prevenire il configurarsi di ulteriori situazioni di danno potenziale e condizioni di pericolo per l'incolumita' delle persone la disciplina di tutela prevista dalle misure di salvaguardia di cui all'art. 1, limitatamente al Piano di assetto idrogeologico del fiume Livenza, della delibera n. 3/2003 e di cui all'art. 3 della delibera n. 4/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e di cui all'art. 2 della delibera n.1/2007 del Comitato Istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume Adige, continuano ad applicarsi sino al completamento degli iter di adozione del piano predetto e delle varianti, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza.
 
Art. 4

1. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari danneggiate, ovvero rese inagibili, realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, e il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato e' autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare un contributo fino al 75% e nel limite massimo di € 30.000,00, salvo motivate deroghe disposte dal Commissario delegato sulla base di idonea relazione presentata dal Sindaco competente per territorio, per le spese necessarie per il ripristino di ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dall'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta dell'interessato e previa presentazione di una apposita garanzia, fino al 50% del contributo ammissibile, sulla base di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti.
2. Al fine di assicurare la ricostruzione di abitazioni principali realizzate in conformita' alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutte o totalmente inagibili o la delocalizzazione delle stesse da aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, il Commissario delegato e' autorizzato a concedere, anche per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione e ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di una nuova unita' abitativa nello stesso comune o in un altro comune. Le modalita' e le procedure per l'attuazione del presente comma sono definite dal Commissario delegato con successivi provvedimenti.
3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato ad erogare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorita' adottati a seguito degli eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente dimorante nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito nella misura massima di Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo fino ad un massimo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
4. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Sindaci, e' autorizzato, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa, nel rispetto dei limiti di cui al comma 3.
5. Il Commissario delegato e' autorizzato a concedere un contributo a favore dei soggetti che abitano in locali sgomberati su provvedimento della competente Autorita', fino ad un massimo dell'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, fino ad un massimo di Euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
6. I benefici economici di cui al comma 3 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita' e comunque non oltre 12 mesi dal provvedimento di sgombero emanato dalla competente Autorita'.
7. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo fino al 75% del danno ai beni mobili registrati e non registrati subito dai soggetti privati, anche in anticipazione, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 1.000,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
8. Agli oneri derivanti dalle misure previste dai commi da 1 a 7 si provvede nei limiti delle risorse assegnate dalla presente ordinanza secondo il piano di cui al comma 3 dell'art. 1.
9. E' ammessa la cumulabilita' fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.
10. E' esclusa la cumulabilita' dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
11. Il contributo concesso ai sensi dei commi 1 e 2 non puo' superare il limite massimo del costo al metro quadro degli interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata, determinato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto ministeriale attuativo 5 agosto 1994, moltiplicato per la superficie complessiva non superiore a quella distrutta o inagibile e comunque non superiore a 120 mq.
 
Art. 5

1. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attivita' commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, turistiche, della pesca e dei servizi, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla presente ordinanza e con le modalita' stabilite da successivi provvedimenti del Commissario medesimo, e' autorizzato ad erogare ai soggetti interessati, anche avvalendosi dei Sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi in premessa:
a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature fino al 75% del danno medesimo;
b) un contributo fino al 30% del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi alluvionali e non piu' utilizzabili;
c) un contributo correlato alla durata della sospensione della attivita' e quantificato in trecentosessantacinquesimi sulla base dei redditi prodotti, risultanti dall'ultima dichiarazione annuale dei redditi presentata. La sospensione dell'attivita' deve essere almeno di sei giorni lavorativi. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2010, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
d) un contributo, fino al fino al 75% del danno medesimo, per beni mobili registrati distrutti o danneggiati, sulla base di spese fatturate per la riparazione, o in caso di rottamazione, sulla base del valore del bene desunto dai listini correnti per un importo non inferiore a 3.500,00 €, secondo voci e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita' attuative che saranno fissate dal Commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
2. I danni sono attestati, per importi fino a 30.000,00 €, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', mentre per importi superiori con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, ovvero da pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi.
3. Il Commissario delegato e', altresi', autorizzato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare, su richiesta degli interessati e previa presentazione di idonea garanzia, un acconto fino al massimo del 50% del contributo ammissibile sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare e i relativi costi stimati.
4. Il Commissario delegato definisce, con propri provvedimenti, in termini di rigorosa perequazione e sulla base delle risorse disponibili, la disciplina dell'assegnazione e dell'erogazione dei contributi, delle anticipazioni nonche' della rendicontazione delle spese.
 
Art. 6

1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241, 242, 243;
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17 e 20;
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8, 11;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 24, 25, 26, 146, 147, 148, 152 e 159;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231, dal 239 al 253 e 266;
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, art. 191;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35;
Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, art. 17, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102;
legge 24 dicembre 2007, n. 244 art. 3, commi 18, 76, 79, 81, 82, 83 e 84;
legge Regione Veneto n. 44 del 1982, articoli1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25 e 44;
legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 1997, art. 2, 3, 4 e 5;
legge Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 37 e 39;
legge Regione Veneto n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33 e 37;
legge Regione Veneto n. 11/2010, art. 16;
legge Regione Veneto n. 3 del 2000, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 37 e 39;
legge Regione Veneto n. 11/2010, art. 16;
legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni articoli 33 e 34;
Contratto collettivo di lavoro del personale del comparto unico - area dipendenti regionali non dirigenti - quadriennio giuridico 1998-2001, art. 8;
Contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998-2001 area non dirigenziale - art. 12;
Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;
Contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007.
 
Art. 7

1. Per fronteggiare adeguatamente e in termini di somma urgenza il contesto emergenziale di cui alla presente ordinanza, la regione Veneto e' autorizzata a prorogare, per la durata dello stato di emergenza, i contratti di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di otto unita', stipulati con il personale operante presso la struttura di Protezione civile regionale, anche in deroga alla normativa vigente, con oneri a carico del bilancio regionale.
 
Art. 8

1. Il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori, puo' disporre l'apertura di aree di stoccaggio provvisorio dei materiali litoidi e vegetali in esubero o gia' accumulati lungo i corsi d'acqua o spiaggiati, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'art. 2.
2. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato predispone, anche per piani stralcio e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi, - ivi compresi quelli previsti dal comma 3, lettera g) dell'art. 1 della presente ordinanza - per il ripristino in condizioni di sicurezza della viabilita' anche montana, per la pulizia, la depensilizzazione e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, delle opere di difesa idraulica e per la stabilizzazione dei versanti. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunita' europea, dalle amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti locali e da Enti o Societa' erogatori di servizi pubblici finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorita' nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai Comuni e dalle Province competenti.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, in attuazione del programma di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto, e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi nelle zone montane, o pedemontane oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. I commissari delegati assicurano la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonche' la corretta contabilita' dei relativi volumi coerentemente con quanto stabilito nel programma di cui al comma 2.
 
Art. 9

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi alluvionali in premessa citati che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni interessati, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I mutuatari hanno diritto di richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione per otto mesi delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i mutuatari della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2011 le rate in scadenza entro la predetta data.
2. I contributi di cui all'art. 5 non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non rilevano ai fini della formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il Commissario delegato e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle iniziative necessarie per fronteggiare l'emergenza, anche derivanti dall'invio di messaggi SMS - short message service - attraverso le reti di telefonia mobile. Piu' in particolare, il Commissario delegato e' autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi calamitosi di cui in premessa.
4. In relazione all'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 27, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, le modalita' di impiego delle erogazioni liberali effettuate in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpiti dagli eventi sono comunicate al Commissario delegato per la verifica della sua coerenza con le misure adottate dal medesimo; per le medesime finalita' analoga comunicazione e' effettuata da chiunque raccoglie fondi in favore della popolazione e per la ricostruzione del territorio colpito dagli eventi ovvero comunque connessi e giustificati con i suddetti eventi.
 
Art. 10

1. Per gli interventi previsti dalla presente ordinanza, e' stanziata la somma trecento milioni di euro da porre a carico del Fondo della Protezione civile allo scopo integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato.
3. Il Commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie rese disponibili sul bilancio regionale, in deroga alle disposizioni normative regionali nonche', con apposita ordinanza di protezione civile, economie derivanti da precedenti ordinanze di protezione civile ed ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 11

1. Al fine di fornire i necessari elementi istruttori al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e la possibile sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza predispone l'elenco delle imprese che a causa dell'esondazione dei fiumi abbiano subito il fermo della propria attivita' economica e siano state oggetto di ordinanza di sgombero da parte della competente autorita' comunale. Analogamente il Commissario delegato predispone l'elenco dei cittadini costretti all'evacuazione dalle proprie abitazioni.
 
Art. 12

1. Nei confronti dei soggetti operanti alla data degli eventi calamitosi nei comuni individuati dal Commissario delegato, nonche' delle imprese e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti in comuni non interessati dagli eventi alluvionali, che alla data del 31 ottobre 2010 erano assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, rientrante nell'elenco di cui al'art. 11, non si applicano le sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro, per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza a far data dal 31 ottobre 2010 e fino al 30 giugno 2011. Nel medesimo periodo e' fatto comunque obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il modello «Unificato Urg» di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 30 ottobre 2007.
 
Art. 13

1. Il Commissario delegato predispone ed invia al Dipartimento della protezione civile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza, il crono programma delle attivita' previste nel piano di cui all'art. 1. Ogni quattro mesi, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonche' indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal crono programma.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 novembre 2010

Il Presidente: Berlusconi
 
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