Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2010 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINAZIONE 2 novembre 2010
Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale Corlentor (ivabradina). (Determinazione/C 456/2010).


Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale CORLENTOR (ivabradina).
Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con coronaropatia e normale ritmo sinusale. Ivabradina e' indicata:
nei pazienti che non sono in grado di tollerare o che hanno una contro-indicazione all'uso dei beta-bloccanti;
o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante e la cui frequenza cardiaca sia > 60 b.p.m.
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Vista la domanda con la quale la ditta Laboratoires Servier ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 1° luglio 2010;
Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 14 luglio 2010;
Vista la deliberazione n. 24 in data del 21 settembre 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1
Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Le nuove indicazioni terapeutiche:
trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile in pazienti con coronaropatia e normale ritmo sinusale. Ivabradina e' indicata:
nei pazienti che non sono in grado di tollerare o che hanno una contro-indicazione all'uso dei beta-bloccanti;
o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante e la cui frequenza cardiaca sia > 60 b.p.m.
del medicinale CORLENTOR (ivabradina) sono rimborsate come segue:
confezione:
5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse - AIC n. 037060035/E (in base 10) 13BZG3 (in base 32).
Classe di rimborsabilita': A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 46,65.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 76,99.
confezione:
7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse - AIC n. 037060100/E (in base 10) 13BZJ4 (in base 32).
Classe di rimborsabilita': A.
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 46,65.
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 76,99.
Validita' del contratto: 12 mesi.
Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.
Ai prezzi sopra indicati non si applicano le riduzioni previste dalle determinazioni AIFA 3 luglio 2006 e 27 settembre 2006 ed inseriti nel fondo 20% dei Farmaci Innovativi fino alla scadenza naturale del requisito di innovativita'.
 
Art. 2
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CORLENTOR (ivabradina) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).
 
Art. 3
Condizioni e modalita' di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (all. 1) e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 
Art. 4
Farmacovigilanza

Il presente medicinale e' inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sara' la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.
 
Art. 5
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 2 novembre 2010

Il direttore generale: Rasi
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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