Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 novembre 2010
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano».


IL CAPO DIPARTIMENTO
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a Denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del presidente della Repubblica del 21 dicembre 1988 e successive modifiche, con il quale e' stata riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio del vino Nobile di Montepulciano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 191 del 17 agosto 2010;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» in conformita' al parere espresso e alla proposta di disciplinare di produzione formulata dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di «Rosso di Montepulciano», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1988 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a Denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e conformemente alle disposizioni di cui alla circolare ministeriale del 30 luglio 2010, n. 11960, recante disposizioni sulle rivendicazioni delle produzioni DOCG, DOC e IGT provenienti dalla campagna vendemmiale 2010/2011.
2. In deroga all'art. 1, dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili le disposizioni anche per le produzioni provenienti dalla campagna vendemmiale 2009/2010 e precedenti, che trovansi in fase di elaborazione ed invecchiamento, fatto salvo che le relative partite rispondano alle caratteristiche di cui all'art. 6 dell'annesso disciplinare di produzione.
 
Art. 3

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2010

Il capo dipartimento: Caldogno
 

Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «ROSSO DI MONTEPULCIANO»
Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere ottenuto dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese (denominato a Montepulciano prugnolo gentile): minimo 70%.
Possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 30%, vitigni complementari idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, iscritti nel registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 29 maggio 2010, autorizzati e raccomandati per la provincia di Siena purche' la percentuale dei vitigni a bacca bianca non superi il 5%.
La base ampelografica dei vigneti, gia' iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», deve essere adeguata entro la quinta vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.
Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Rosso di Montepulciano», potranno usufruire della denominazione medesima.
Sono esclusi i vitigni aromatici ad eccezione della Malvasia Bianca Lunga.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrativo del comune di Montepulciano, in provincia di Siena, limitatamente alla zona idonea a fornire produzioni che rispondono ai requisiti di cui al presente disciplinare. Tale zona comprende:
parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza;
parte del territorio del comune di Montepulciano, frazione Valiano, delimitata da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Lauretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.
I vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» sono utilizzabili anche per produrre vini DOC «Vin Santo di Montepulciano» alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ben esposti situati ad un'altitudine compresa tra i 250 e i 600 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti dei vigneti idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», la densita' minima ad ettaro deve essere di 3.330 ceppi.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non deve essere superiore a t 10 per ettaro di coltura specializzata.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nel limite di cui sopra, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano», un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio comunale di Montepulciano.
Sono tuttavia consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio di tutela del vino Nobile di Montepulciano la vinificazione fuori zona di produzione per le aziende che abbiano almeno, a far data dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 (decreto di riconoscimento della DOCG vino nobile di Montepulciano), le strutture di vinificazione in prossimita' del confine comunale di Montepulciano e comunque a distanza non superiore a m 3.800 in linea d'aria.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» non puo' essere immesso al consumo prima del primo marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.
E' consentito, previa comunicazione alle strutture di controllo autorizzate, da presentarsi a cura del vinificatore, entro il sedicesimo mese a partire dal 1° gennaio successivo alla vendemmia, che il vino atto a poter essere designato con la denominazione di origine controllata e garantita «Vino Nobile di Montepulciano» sia riclassificato alla denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione. Tuttavia qualora partite di «Vino Nobile di Montepulciano» vengano cedute dal produttore dopo il termine suddetto la denominazione stabilita deve essere mantenuta in modo irreversibile, salvo perdita delle caratteristiche.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, persistente leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali non da trarre in inganno il consumatore.
E' altresi' consentito l'utilizzo, nel rispetto delle vigenti norme, delle altre menzioni facoltative.
Le medesime, esclusi i marchi e i nomi aziendali, sono riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.
Nell'etichettatura del vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montepulciano» deve essere messo in consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacita' non superiore a litri 5.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero o materiale inerte prodotto a norma di legge.
 
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