Gazzetta n. 267 del 15 novembre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 189
Regolamento concernente il riordino dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante: «Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994»;
Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;
Considerato che, ai sensi del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, occorre procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione di enti ed organismi pubblici statali nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;
Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Ritenuto che non e' possibile prevedere la fusione, la trasformazione o la soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, attesi i peculiari compiti alla struttura attribuiti dal decreto legislativo n.213 del 2006, di attuazione della direttiva 2003/42;
Ritenuto, altresi', di dover procedere alla razionalizzazione degli organi e al contenimento delle spese dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo secondo i criteri stabiliti dalle lettere d) ed h) del citato articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2010;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento concerne il riordino strutturale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo attraverso la razionalizzazione degli organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi istituzionali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione ,delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
L'art. 87 della Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri): «2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle, norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta testo dell'art. 2, commi 634 e 635, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008): «634. Al fine di conseguire gli
obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso
della spesa di funzionamento delle amministrazioni
pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la
qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, il Ministro per la semplificazione
normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite
le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione
del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e
messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali,
nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo
Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche
comunque denominate che svolgono attivita' analoghe o
complementari, con conseguente riduzione della spesa
complessiva e corrispondente riduzione del contributo
statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici
che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo
le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
dalla lettera e) del presente comma, nonche', dall'articolo
9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti
che svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
legislativa regionale ovvero attivita' relative a funzioni
amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo
amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del
numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
per cento, con salvezza della funzionalita' dei predetti
organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in
liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
dell'attivo della singola liquidazione in conformita' alle
norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che
prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e
posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all'amministrazione che riveste
preminente competenza nella materia, delle funzioni di
enti, organismi e strutture soppressi;
h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali
esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione
degli organici del personale dirigenziale e non
dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla
logistica ed al funzionamento;
i) la riduzione da parte delle amministrazioni
vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del
personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il
contenimento della spesi perla logistica ed il
funzionamento.
635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della
legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere e' espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di
regolamento, salva la richiesta di proroga ai sensi del
comma 23 del medesimo articolo 14.».
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133: «Art. 26 (Taglia-enti). - 1. Gli enti
pubblici non economici, con una dotazione organica,
inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini
professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT
pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti, la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con
riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva
della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92,
istitutiva del Giorno del ricordo, nonche' delle Autorita'
portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono
soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per
la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto
termine. Sono, altresi', soppressi tutti gli enti pubblici
non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre
2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai
sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo
periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino
di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il
termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo
periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via
preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni
i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del
presente comma.
2. Le funzioni esercitate, da ciascun ente soppresso
sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel
caso di pluralita' di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne e'
oggetto. L'amministrazione cosi' individuata succede, a
titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto,
anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo
determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o
prorogati.
3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' i commi da 580 a
585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono abrogati.
4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2
della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministro per la semplificazione
normativa";
b) le parole: "amministrative pubbliche statali" sono
sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate
dallo Stato, anche in forma associativa,";
c) le parole: "termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
5. All' articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre
2007, n. 165, le parole: "e con il Ministro dell'economia e
delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
semplificazione normativa".
6. L'Unita' per il monitoraggio, istituita
dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e la
relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro
annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce
in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le regioni, sono determinate le finalita' e le modalita' di
utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: «Art. 17
(Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti) - 1.
All'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008,
n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo periodo le parole "31 marzo 2009" sono
sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2009";
b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
"Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque
rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei
Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino".
2. All'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 le parole "30 giugno 2009" seguenti: "31
ottobre 2009" e le parole da "su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione" fino a
"Ministri interessati" sono sostituite dalle seguenti: "su
proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, il Ministro per la semplificazione
normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di
Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze".».
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25: «Art.
10-bis (Termini in materia di "taglia-enti" e di
"taglia-leggi"). - 1. L'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
materia di procedimento "taglia-enti" si interpreta nel
senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo
periodo concerne gli enti pubblici non economici con
dotazione organica pari o superiore alle 50 unita', con
esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal primo
periodo del comma 1 nonche' di quelli comunque non inclusi
nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di procedimento
"taglia-enti", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono
essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
"Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al
secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in
via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati
adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con
esclusione di quelli che formano oggetto di apposite
previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura".
3. All'articolo 2, comma 635, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, il terzo periodo e' soppresso.
4. All'articolo 14, comma 23, della legge 28 novembre
2005, n. 246, in materia di semplificazione della
legislazione, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
dai seguenti: "Trascorso il termine, eventualmente
prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il
parere, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il
periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei
lavori parlamentari".».



 
Art. 2
Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia:
a) il presidente;
b) il collegio, composto da tre membri;
c) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e un supplente.
2. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. I membri del collegio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, uno del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell'interno e uno del Ministro della giustizia.
4. Il presidente e i membri del collegio sono nominati previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rimangono in carica cinque anni. Due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e un supplente sono scelti tra dirigenti designati dal Ministro dell'economia e delle finanze; un componente effettivo e' designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il presidente e i membri del collegio sono scelti tra soggetti di chiara fama e indipendenza, di provata capacita' tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta esperienza nel settore aeronautico, con particolare riferimento alla gestione di problematiche relative alla sicurezza del volo, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati per una volta.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, a valere sul bilancio dell'Agenzia, gli emolumenti spettanti agli organi dell'Agenzia.
 
Art. 3
Competenze degli organi dell'Agenzia

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende alla sua attivita', convoca e presiede le riunioni del collegio, fissandone l'ordine del giorno.
2. Il presidente inoltre:
a) sovrintende al coordinamento dell'attivita' investigativa, designa l'investigatore incaricato e, nel caso di inchieste tecniche condotte da Stati stranieri, il rappresentante accreditato;
b) esercita i poteri di delega previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, nonche', sentita l'amministrazione vigilante qualora si tratti di Stati non appartenenti all'Unione europea, dalle previsioni 5.1 e 5.1.1 dell'allegato 13 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561;
c) puo' accettare la delega da parte di uno Stato straniero allo svolgimento di una inchiesta tecnica;
d) mantiene i rapporti con l'autorita' giudiziaria e con le altre autorita' nazionali e straniere;
e) conclude le convenzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.
3. Il collegio provvede, in particolare a:
a) fissare le linee programmatiche e di indirizzo per lo svolgimento delle attivita' di inchiesta e degli altri compiti istituzionali dell'Agenzia;
b) predisporre il rapporto informativo annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri e disporne la diffusione ai soggetti interessati;
c) conferire incarichi di studio, di indagine e di consulenza tecnica e giuridica;
d) approvare i bilanci dell'Agenzia;
e) deliberare le relazioni ed i rapporti predisposti dagli investigatori sulle inchieste svolte;
f) deliberare i regolamenti concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento dell'Agenzia.



Note all'art. 3:
- Si riporta il, testo del comma 4 dell'art. 9, del
decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66 (Istituzione
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e
modifiche al codice della navigazione, in attuazione della
direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994): «4.
L'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni:
a) si avvale delle risorse in dotazione ad altri enti
ed istituzioni civili e militari e, in particolare, dei
laboratori degli istituti del Consiglio nazionale delle
ricerche, delle universita' e di altri enti pubblici di
ricerca;
b) assicura la mutua assistenza, ove possibile
gratuita, con i corrispondenti organismi degli Stati membri
dell'Unione europea, ai quali puo' inoltre chiedere o
concedere l'utilizzazione di impianti, attrezzature e
strumenti per effettuare esami tecnici specialistici,
nonche', in caso di inchieste afferenti incidenti di gravi
proporzioni, di esperti cui affidare lavori specifici;
c) puo' delegare lo svolgimento dell'inchiesta ai
corrispondenti organismi degli altri Stati membri
dell'Unione europea.».



 
Art. 4
Direttore generale dell'Agenzia

1. Il direttore generale e' scelto tra soggetti di provata capacita' giuridico-amministrativa e di gestione del personale ed e' nominato dal presidente, previa delibera del collegio.
2. Il direttore generale e' a capo degli uffici dell'Agenzia ed interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del collegio, al quale propone l'adozione dei provvedimenti che ritenga necessari.
3. Il direttore generale, inoltre:
a) conformemente alle direttive del collegio, cura l'esecuzione delle delibere;
b) formula proposte ed esprime pareri al presidente e al collegio;
c) coordina l'attivita' degli uffici e adotta i provvedimenti relativi al personale;
d) esercita i poteri di spesa secondo le direttive del collegio;
e) dirige, controlla e coordina l'attivita' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere di sostituzione in caso di inerzia;
f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), svolge attivita' di organizzazione e di gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
g) esegue compiti specifici stabiliti dal collegio.
4. Il trattamento giuridico e economico del direttore generale e' disciplinato con delibera del Collegio da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' regolamentato con contratto di diritto privato di durata quinquennale.
 
Art. 5
Stato giuridico

1. A pena di decadenza, il presidente e i membri del collegio non possono essere amministratori o dipendenti, ne' avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza, nelle imprese del settore di competenza dell'Agenzia.
2. Il presidente e i membri del collegio non possono assumere, nei tre anni successivi alla scadenza del mandato, incarichi come amministratori, dipendenti o consulenti di imprese pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore dell'aviazione civile o dell'industria aeronautica.
3. Il presidente e i membri del collegio non possono ricoprire, nel corso del mandato, incarichi di perito o di consulente in procedimenti giudiziari civili o penali che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'attivita' dell'Agenzia.
4. Il presidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni, e' collocato fuori ruolo per il periodo di durata del mandato.
5. Il presidente e i membri del collegio, nell'espletamento delle proprie funzioni, assumono i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, attribuiti agli investigatori.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del gia' citato
decreto legislativo n. 66 del 1999: «Art. 10 (Compiti degli
investigatori incaricati). - 1. Gli investigatori
incaricati dall'Agenzia hanno l'obbligo di segretezza su
ogni informazione relativa alle inchieste e svolgono il
proprio incarico nei termini e secondo le modalita'
stabilite dall'Agenzia.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 348 del codice
di procedura penale, gli investigatori incaricati
dall'Agenzia, sentito il pubblico ministero, al fine di
svolgere l'inchiesta di propria competenza, possono:
a) accedere al luogo dell'incidente o
dell'inconveniente, nonche' agli aeromobili civili
coinvolti, al loro contenuto e ai loro relitti per il
rilevamento degli indizi e per dare disposizioni in ordine
alla raccolta, all'esame e alla conservazione dei reperti e
di ogni altro elemento necessario all'inchiesta;
b) avere accesso immediato ai registratori di volo e
a qualsiasi altra registrazione attinente l'aeromobile
coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;
c) effettuare e richiedere accertamenti e analisi su
persone e cose che hanno attinenza diretta o indiretta con
gli eventi indagati, ovvero partecipare a quelli richiesti
da terzi anche acquisendo la relativa documentazione;
d) procedere all'audizione delle persone informate
sui fatti;
e) accedere a qualsiasi informazione utile in
possesso del proprietario, dell'esercente, del costruttore
dell'aeromobile, degli enti preposti all'aviazione civile e
del gestore dell'aeroporto interessato.».



 
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, non si applica quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, in merito al limite massimo dei due mandati del presidente e dei membri del collegio.
2. In attuazione del presente decreto, l'Agenzia provvede alla rimodulazione della dotazione organica, con la previsione della riduzione di almeno un posto nelle qualifiche dirigenziali, in modo da assicurare il contenimento delle spese, come previsto dall'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenuto conto delle riduzioni operate ai sensi dell'articolo. 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Le modificazioni alla ripartizione della dotazione organica sono effettuate con deliberazione del collegio dell'Agenzia, su proposta del presidente e sentito il direttore generale, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 6:
- Per il riferimento all'art. 2, comma 634, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8-bis, del
gia' citato decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010: «8-bis. In
considerazione di quanto previsto al comma 8, le
amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, all'esito della riduzione degli
assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74,
provvedono, anche con le modalita' indicate nell'articolo
41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
seguito dell'applicazione del predetto articolo 74;
b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle
degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione
non inferiore al 10 per cento, della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale
risultante a seguito dell'applicazione del predetto
articolo 74.».



 
Art. 7
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi', 5 ottobre 2010

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Rotondi, Ministro per l'attuazione del
programma di Governo

Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2010 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 288



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto
legislativo n. 66 del 1999, come modificato dal presente
regolamento: «Art. 8 (Personale) - 1. E istituito il ruolo
organico del personale dipendente dell'Agenzia, nel limite
massimo di cinquantacinque unita', secondo la ripartizione
indicata nella tabella organica allegata al presente
decreto.
2. Per il reclutamento del personale dell'Agenzia si
applicano, le disposizioni di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
3. Il personale di qualifica dirigenziale e'
selezionato, nel rispetto della normativa vigente in
materia, tra persone che abbiano maturato un'esperienza
almeno quinquennale di tipo scientifico, professionale o
dirigenziale nel settore aeronautico. Il personale
destinato ai compiti investigativi e' selezionato tra
persone che abbiano maturato una consolidata esperienza
tecnica nel campo della sicurezza del volo e delle
investigazioni sugli incidenti aerei e puo' essere assunto
anche con contratto a tempo determinato; ove dipendente da
una pubblica amministrazione, e' collocato in aspettativa
senza assegni.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto,
la dotazione organica dell'Agenzia e' coperta, a seguito di
procedura selettiva, con personale avente comprovata
capacita' e competenza, proveniente dai ruoli della
pubblica amministrazione in possesso di qualifica
corrispondente; per le qualifiche dei ruoli tecnici verra'
data priorita' al personale dipendente dall'amministrazione
dei trasporti. Le unita' destinate ai compiti investigativi
possono altresi' essere individuate al di fuori della
pubblica amministrazione, con le modalita' di cui ai commi
2 e 3.
5. Al personale dell'Agenzia e' attribuito il
trattamento giuridico ed economico stabilito per le
corrispondenti qualifiche dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile.
6. Al personale proveniente da altra pubblica
amministrazione si applica, ai fini del trattamento
previdenziale, il decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1993, n. 104. Il rimanente personale e' iscritto
all'assicurazione generale obbligatoria gestita
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha
diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi
dell'articolo 2120 del codice civile.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni relative ai
dipendenti pubblici di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
8. L'Agenzia puo' avvalersi, per la formazione e
l'aggiornamento del personale investigativo, dell'Istituto
superiore per la sicurezza del volo dell'Aeronautica
militare, nonche' di analoghe e qualificate strutture
nazionali ed estere.».



 
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