Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2010 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERAZIONE 19 ottobre 2010
Criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni. (Deliberazione n. 2252).


IL PRESIDENTE

Il Consiglio, nella seduta del 19 ottobre 2010, composto come da verbale in pari data;
Sentito il relatore, Consigliere Agostino Del Signore;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;
Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;
Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la delibera n. 1111 del 25 maggio 2010 con la quale e' stata approvata la scheda relativa ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni;
Vista la delibera n. 1773 del 28 settembre 2010 con la quale e' stata approvata l'integrazione alla succitata delibera relativa ai criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni;
Rilevata l'opportunita' di rivedere alcuni dei criteri precedentemente approvati a seguito delle osservazioni e delle segnalazioni pervenute;
Considerata l'opportunita' di apportare alcune modifiche ai punteggi, nonche' di predisporre una relazione chiarificatrice, esplicativa delle scelte effettuate ai fini di una piu' puntuale individuazione dei criteri di valutazione,

Delibera
di approvare la relazione accompagnatoria dei criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, come modificati ed indicati nell'allegata scheda;
Copia della presente delibera sara' inviata alla Gazzetta ufficiale della Repubblica, per la pubblicazione.
Roma, 19 ottobre 2010

Il Presidente: Gobbi
 
Allegato

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I

CONCORSI INTERNI
I) PREMESSA: La legge n. 244/2007, art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare i criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni relativi alle movimentazioni orizzontali ed a quelle verticali, con conseguente cessazione delle tabelle “E” ed “F”. Abolita la tabella “F” per i concorsi esterni trova applicazione la sola tabella “E” con le eventuali modifiche/semplificazioni che dovessero rendersi necessarie. Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il Legislatore ha dunque affidato il compito di definire i parametri che devono evidenziare e valutare il profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del giudice tributario, cosi' da rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per i fini istituzionali perseguiti. I parametri scelti dovranno essere significativi, precisi e idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati. Tenuto conto di cio', pare opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e oggettivita', individuare nella presente relazione di accompagnamento ai criteri di valutazione, gli elementi indicatori, le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di verificare adeguatamente, in relazione a fatti specifici e oggettivamente delineati, il percorso logico di applicazione dei parametri, nello spirito della legge e in linea con le linee guida precisate dalla presente delibera. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha individuato quali elementi caratterizzanti il profilo del giudice quelli della: esperienza, diligenza, laboriosita' e attitudine. Il concetto di “esperienza” deve essere inteso come “esperienza lavorativa” maturata presso le Commissioni tributarie e costituisce il parametro di riferimento di svolgimento della funzione. Detto periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo alla data del 1 aprile 1996 - e' articolato in periodi quinquennali e loro frazioni. Gli elementi della diligenza, laboriosita' ed attitudine sono stati individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva che dovra' tenere conto dei provvedimenti giudiziari e delle modalita' di espletamento dell'attivita' giurisdizionale evitando il sindacato sul merito delle decisioni. Ampio rilievo sara' quindi riconosciuto alla professionalita' del giudice che si andra' a desumere dalla preparazione giuridica, dal grado di aggiornamento rispetto alle novita' normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneita' ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate. La valutazione di professionalita', sara' effettuata nel rispetto dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun giudice. La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terra' conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto “presentino caratteri di significativa anomalia”. Le ipotesi di 'sopravvenienza' di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi “significative”. Non saranno considerati indice rilevante ai fini del giudizio sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari. Con riferimento alla diligenza, il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere considerato “alla luce della complessiva situazione degli uffici”, al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici. Quanto alla laboriosita', nel formulare un giudizio occorrera' tenere conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con la media dei provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti alla stessa Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di sezione in comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in qualche caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della produzione del singolo con quella media dell'ufficio di appartenenza andra' compiuto tenendo conto anche dell'attivita' di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario), di assenze dal lavoro per ragioni diverse dal congedo ordinario (assenze per motivi di salute o di famiglia, maternita'). Per quanto riguarda l'attitudine, dovra' essere diversificata l'attivita' di docenza da quella di partecipazione ai corsi. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico. Nell'ambito della partecipazione andra' distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessita' dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilita' a partecipare. Importante sara' anche il dato relativo alla continuita' della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attivita' di docenza. La valutazione di professionalita', compiuta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, acquisito il parere dell'Autorita' immediatamente sopraordinata e delle fonti di conoscenza utili, dovra' essere tale da consentire la ricostruzione delle qualita' del magistrato, in modo da evidenziare dettagliatamente le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini. A tal fine e' importante garantire l'omogeneizzazione dell'attivita' consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza. La presente delibera individua i parametri di valutazione e la documentazione alla quale i capi degli uffici dovranno attenersi nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione. Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovra' dotarsi di una “banca dati” nella quale dovranno affluire le informazioni professionali attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie. Essa dovra' contenere, oltre le notizie direttamente in possesso del CPGT (Status - Dichiarazioni sostitutive - Provvedimenti disciplinari - Partecipazione ai corsi indetti dall'organismo ecc.) anche una scheda di valutazione complessiva redatta dal Presidente della Commissione di appartenenza in base ai criteri B -C -D, valida per tre anni, mentre quelle relativa ad essi sara' redatta direttamente dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione, ad inizio d'anno, tenuto conto della consistenza degli affari giudiziari pendenti, della organizzazione degli uffici, concordera' con il C.P.G.T., gli obiettivi di produttivita' dell'anno in base ai quali saranno rapportate la diligenza e la laboriosita'.
II) CRITERI:
A) ESPERIENZA Con il termine “Esperienza” si intende “l'esperienza lavorativa” maturata presso le Commissioni tributarie. Tenuto conto che l'ultima riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545 e 546, che hanno accentuato ulteriormente il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (anche sul piano lessicale: oggi, infatti, si parla di "giudici tributari", non piu' di "membri delle commissioni", e di "sentenza", non piu' di "decisione"), con maggiori garanzie di indipendenza per componenti, anche grazie all'introduzione dell'Organo di autogoverno, e norme processuali sempre piu' vicine a quelle del processo civile. Tenuto altresi' conto dell'ampliamento della giurisdizione, l'art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e dei successivi interventi normativi hanno attribuito alle Commissioni tributarie provinciali e regionali il requisito di giudice esclusivo dei tributi, nell'ambito della valutazione della “esperienza”, si e' ritenuto di distinguere, agli effetti dell'attribuzione di un punteggio aritmetico, basato su parametri oggettivi, il periodo ante 1996 dal periodo successivo, riconoscendo un maggior valore all'esperienza maturata post anno 1996 anche in considerazione della complessita' delle materie trattate e della maggiore articolazione delle norme processuali. Lo stesso criterio e' adottato per i componenti della Commissione Tributaria Centrale che, a norma dell'art. 44 del d. lgs. 545/92, alla cessazione della medesima entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario.
B) DILIGENZA La 'diligenza' si desume: a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie; b) dall'assiduita' e dalla puntualita' alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso; c) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la Sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, D.Lgs 545/92). Disponibilita' alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio. Il punteggio complessivo previsto per il parametro “diligenza” va da 0 a 6. Il giudizio e la valutazione della Diligenza sara' formato tenendo conto dei dati relativi al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto.
C) LABORIOSITA' La 'laboriosita', indice di intensa capacita' di lavoro, si desume: - dalla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici; - dal numero dei provvedimenti depositati, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per il valore di 2/3, nonche', per correttivo, della media nazionale per il restante valore di 1/3. - Nella valutazione della laboriosita' si terra' conto anche dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze. - Il dato quantitativo dovra' essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attivita' svolta. - Costituiscono un dato di riferimento il numero dei provvedimenti cautelari assunti. Ad essa si applica un punteggio discrezionale da 0 a 6
D) ATTITUDINE Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attivita' svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale. Ad essa va applicato un punteggio discrezionale massimo di 9, ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4. Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri: - collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico; - preparazione e capacita' che si manifestano nella concreta professionalita' dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni; - modalita' di partecipazione alle udienze; - attivita' di massimazione; - qualita' di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacita' di sintesi; - capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo. - sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato - equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili. Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 4 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo avvenimento e del diverso impegno professionale distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo, a questa ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione. Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacita' organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalita' di conduzione dell'udienza. Ai fini della valutazione dei Presidenti di Commissione si deve tener conto, fermo restando la funzione giurisdizionale, delle funzioni amministrative ad essi assegnate per cui non e' possibile applicare i Criteri discrezionali B, C, e D (diligenza, laboriosita' ed attitudine). Di conseguenza, si ritiene che il punteggio discrezionale complessivo dei suddetti criteri (21 punti) debba essere assegnato facendo riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono: - Punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali. - Punti da 0 a 11 considerando il numero delle sezioni della Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento delle sezioni ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il C.P.G.T. Il tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T. - Punti da 0 a 4 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. assegnati con gli stessi criteri stabiliti nelle attitudini. I giudici tributari, componenti il C.P.G.T., alla cessazione dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza con le funzioni esercitate in precedenza. In caso di successiva partecipazione ad un concorso interno, poiche' la vacanza dall'attivita' giurisdizionale non consente l'attribuzione specifica del punteggio previsto per i criteri A-B-C, va tenuto conto della peculiarita' dell'incarico, e va applicato il punteggio identico a quello massimo attribuito, per i suddetti criteri, in quello specifico concorso. In caso di esito favorevole del concorso, in occasione della partecipazione successiva ad altri concorsi, troveranno applicazione le regole generali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI PER I CONCORSI INTERNI
I criteri di valutazione, applicabili a tutti i giudici, vice presidenti e presidenti di sezione, sono:
-------------------------------------------------------------------- A) Esperienza -------------------------------------------------------------------- B) Diligenza -------------------------------------------------------------------- C) Laboriosita' -------------------------------------------------------------------- D) Attitudine --------------------------------------------------------------------

A) ESPERIENZA
Acquisizione della conoscenza della materia trattata con riferimento sia in fatto che in diritto, e che deriva dagli anni di attivita' giudiziaria prestata specificatamente come giudice, vicepresidente di sezione, presidente di sezione e presidente di commissione dall' 1.4.1996. Conseguentemente, anche i componenti della Commissione tributaria centrale, che a norma dell'art. 44 del D. Lgs. 545/92, alla cessazione della medesima, entreranno a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario, a domanda, verranno valutati dall' 1.4.1996 (entrata in vigore del D. Lgs. 545/92).
----------------------------------------------------------------------
FUNZIONI PUNTEGGIO ----------------------------------------------------------------------
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE dal 1.4.1996 ---------------------------------------------------------------------- Giudice 5,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ---------------------------------------------------------------------- Vicepresidente di sezione 5,50 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ---------------------------------------------------------------------- Presidente di sezione 6,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ---------------------------------------------------------------------- Presidente di Commissione 8,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ----------------------------------------------------------------------
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dal 1.4.1996 ---------------------------------------------------------------------- Giudice 6,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ---------------------------------------------------------------------- Vicepresidente di sezione 6,50 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ---------------------------------------------------------------------- Presidente di sezione 7,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ---------------------------------------------------------------------- Presidente di Commissione 9,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ----------------------------------------------------------------------
COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE dal 1.4.1996 ---------------------------------------------------------------------- Componente 7,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ---------------------------------------------------------------------- Presidente di sezione 8,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ---------------------------------------------------------------------- Presidente di Commissione 10,00 punti Ogni 5 anni o frazione di 5 ----------------------------------------------------------------------

N.B. Per “frazione di 5” si attribuisce il punteggio riproporzionato alla frazione medesima.
Per quanto riguarda la valutazione dei componenti che hanno esercitato le funzioni antecedentemente al 1.4.1996, viene assegnato un punteggio di 2.00 ogni 5 anni - o frazione di 5, indipendentemente dalla Commissione di appartenenza e dalle funzioni svolte. In tutti i casi si precisa che il periodo di 6 mesi e un giorno e' equivalente ad un anno: conseguentemente si applica la relativa frazione del punteggio. Per i componenti del Consiglio di Presidenza Giustizia Tributaria il periodo della durata dell'incarico e' valutato con un punteggio pari a quello riconosciuto ai Presidenti di Commissione tributaria regionale. I punteggi delle suddette tabelle non sono cumulabili fra di loro per lo stesso periodo di servizio.

B) DILIGENZA
La valutazione della diligenza deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto e va desunta da:
------------------------------------------------------------------------------- 1. rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei
provvedimenti, o comunque per il compimento di attività
giudiziarie; ---------------------------------------------------------------- 2. dall'assiduità e dalla puntualità nella presenza in ufficio,
alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e presenza
in ufficio nei casi in cui s ia necessario per il buon PUNTEGGIO
funzionamento dell'ufficio stesso; da 0,00 a 6,00
---------------------------------------------------------------- 3. disponibilità a far fronte all'esigenza dell'ufficio quali
la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art.138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la sospensione feriale dei termini processuali (art.6 D.Lgs 545/92); disponibilità alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze, se ed in quanto rispondano alle direttive del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e siano necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio. -------------------------------------------------------------------------------


C ) LABORIOSITA'
La laboriosita' si desume:

--------------------------------------------------------------------------------------- - Dalla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici. - Dal numero dei provvedimenti depositati in segreteria, comparativa- mente valutato, in raffronto con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza PUNTEGGIO rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti da 0,00 a 6,00 di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato, per i 2/3, nonché della media nazionale per il restante 1/3. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni, devono incidere sul punteggio della laboriosità. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta. Costituiscono un dato di riferimento i provvedi- menti cautelari assunti ---------------------------------------------------------------------------------------


D) ATTITUDINE
L'attitudine si desume da:

------------------------------------------------------------------------------------ 1. preparazione e capacità che si manifestano nella concreta
professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio
delle proprie funzioni, dalla collaborazione alla soluzione
dei problemi di tipo organizzativo e giuridico anche con
l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale; -------------------------------------------------------------- 2. modalità di partecipazione alle udienze; -------------------------------------------------------------- 3. attività di massimazione; -------------------------------------------------------------- 4. qualità di contributi in camera di consiglio, capacità di
sintesi e di individuazione delle questioni da decidere; --------------------------------------------------------------- 5. capacità di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai PUNTEGGIO
colleghi, alle parti del processo ed al personale amministra- da 0,00 a 5,00
tivo; --------------------------------------------------------------- 6. sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5,
pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a tre presentate
dall'interessato; --------------------------------------------------------------- 7. equilibrio: nella valutazione si deve prescindere dagli
orientamenti ideologici del magistrato; in caso di assenza di
elementi di valutazione, va adottata la formula "nulla da
rilevare". In casi di segnalazione negativa il giudizio
deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verifi-
cabili; ------------------------------------------------------------------------------------ 8. partecipazione/docenza a seminari, corsi di aggiornamento da 0,00 a 4,00
professionale e corsi di specializzazione superiore ( Master )
in materia tributaria organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.; ------------------------------------------------------------------------------------

Per il conferimento degli uffici direttivi e semi direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capacita' organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalita' di conduzione dell'udienza.

Fonti di conoscenza.

----------------------------------------------------------------------------- 1. documentazione prodotta dall'interessato: statistiche, provvedimenti
giurisdizionali ritenuti significativi ecc. ----------------------------------------------------------------------------- 2. Autorelazioni ----------------------------------------------------------------------------- 3. Scheda di valutazione triennale redatta dal Presidente di Commissione,
direttamente, per i Presidenti di sezione e V. Presidenti F/F e, su
indicazioni del Presidente di Sezione o V. Presidente F/F, per i V.
Presidenti e Giudici che deve evidenziare i criteri B, C, e D. ----------------------------------------------------------------------------- 4. Rapporto, integrativo alla suddetta scheda, del Presidente di Commissione,
redatto all'atto della partecipazione ad un concorso; ----------------------------------------------------------------------------- 5. Eventuali controdeduzioni dell'interessato. -----------------------------------------------------------------------------
Nella scheda e nel rapporto integrativo si dovranno illustrare dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, individuando, secondo criteri da stabilire, non piu' di 5 provvedimenti redatti dal magistrato medesimo, il quale potra' a sua volta produrne altri 3 (pubblicati tutti nell'ultimo triennio). Nella valutazione di detti provvedimenti il presidente deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali, relativi alla esposizione delle questioni ed all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della questione stessa.

Criteri di valutazione per i Presidenti di Commissione
Per i Presidenti di Commissione va fatta una valutazione separata, direttamente dal C.P.G.T., e onnicomprensiva dei Criteri B, C e D (diligenza, laboriosita' ed attitudine) con riferimento a:
------------------------------------------------------------------- 1. puntuale e tempestivo adempimento delle
funzioni giurisdizionali; da 0,00 a 6,00 ------------------------------------------------------------------- 2. numero delle sezioni della Commissione; -------------------------------------------------- 3. presenza nella sede e coordinamento delle
sezioni, così come risultante dalle relazioni
dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.; da 0,00 a 11,00 -------------------------------------------------- 4. raggiungimento degli obiettivi concordati con il
C.P.G.T. e partecipazione alle riunioni da esso
convocate; ------------------------------------------------------------------- 5. partecipazione/docenza a seminari, corsi di da 0,00 a 4,00
Aggiornamento professionale e corsi di
specializzazione (master) in materia tributaria
organizzati/patrocinati dal C.P.G.T.; -------------------------------------------------------------------

Criteri di valutazione per le funzioni svolte dai componenti del
Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria.
I componenti del C.P.G.T., alla cessazione dall'incarico, rientrano nella sede di provenienza con le medesime funzioni esercitate in precedenza. In caso di successiva partecipazione a concorso per trasferimento o conferimento di nuove funzioni, gli anni della consiliatura andranno valutati, tenuto conto della peculiarita' dell'incarico, con il punteggio identico a quello massimo attribuito in quello specifico concorso, con riguardo a ciascuno dei criteri B, C e D. In caso di esito favorevole del concorso, i criteri di valutazione applicabili agli ex consiglieri, in occasione della partecipazione a successivi concorsi, seguiranno le regole generali.

 
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