Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 ottobre 2010
Nuove disposizioni in materia di gestione del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, derivante dalle modifiche intervenute sull'articolo 126-bis del Codice della strada.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri;
Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 sull'attuazione della direttiva 2003/59/CE;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che estende la disciplina dell'art. 126-bis del codice della strada «Patente a punti» anche alla carta di qualificazione del conducente ed al certificato di abilitazione professionale di tipo KB;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, n. 80, supplemento ordinario n. 96, recante disposizioni in materia di Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente
Visto l'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato codice della strada, come modificato - tra l'altro da ultimo - dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Ritenuto necessario apportare al predetto decreto del 7 febbraio 2007 le modifiche e le integrazioni conseguenti alla innovata disciplina in materia di recupero punti;
Ritenuto infine opportuno predisporre un nuovo testo organico e completo;

Decreta:

Art. 1
Gestione del punteggio

1. La disciplina prevista dall'art. 126-bis del codice della strada si applica alla carta di qualificazione del conducente ed al certificato di abilitazione professionale di tipo KB di conducenti titolari di patente italiana.
2. Il punteggio attribuito alla carta di qualificazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 non si cumula nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente valida per il trasporto di persone e per il trasporto di cose, nonche' nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 126-bis del Codice della strada sulla carta di qualificazione del conducente e del certificato di abilitazione professionale di tipo KB, un conducente si qualifica neopatentato con riferimento alla data di conseguimento della patente di categoria B e non a quella di conseguimento delle suddette abilitazioni professionali.
 
Art. 2
Esame di revisione

1. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione della carta stessa sulla base dell'intero programma e secondo le modalita' previste per il conseguimento della predetta carta di qualificazione.
2. In caso di perdita totale del punteggio sul certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il titolare deve sottoporsi ad esame di revisione del certificato stesso sulla base dell'intero programma e secondo le modalita' previste per il conseguimento del predetto certificato di abilitazione.
3. In caso di decurtazione dell'intero punteggio dalla carta di qualificazione del conducente sia per trasporto di cose che di persone, ovvero sia dalla carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e/o di persone che dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB, il conducente sostiene l'esame di revisione secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'infrazione (o le infrazioni) che ha determinato maggiore decurtazione di punteggio. Se il conducente ha subito, alla guida di veicoli di categorie diverse, la stessa decurtazione di punteggio, l'esame di revisione si svolge secondo il programma previsto per il titolo abilitativo necessario alla guida del veicolo con cui ha commesso l'ultima infrazione.
4. I titolari di carta di qualificazione del conducente e/o di certificato di abilitazione professionale di tipo KB devono altresi' sottoporsi ad esame di revisione del titolo abilitativo professionale posseduto, secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 126-bis, comma 6, secondo periodo, del codice della strada.
5. L'esito positivo dell'esame di revisione per la carta di qualificazione del conducente o per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB non influisce sul punteggio della patente posseduta. Parimenti, l'esito positivo dell'esame di revisione per la patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla carta di qualificazione del conducente o dal certificato di abilitazione professionale di tipo KB.
 
Art. 3
Enti che svolgono i corsi per il recupero dei punti

1. I corsi per il recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente e per il certificato di abilitazione professionale di tipo KB sono svolti dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica, titolari di nulla osta per l'espletamento dei corsi di formazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, nonche' dagli enti autorizzati all'espletamento dei medesimi corsi di formazione iniziale, sia per il trasporto di cose che di persone, ancorche' solo per la parte teorica dei rispettivi programmi.
2. I requisiti richiesti per lo svolgimento dei corsi di recupero dei punti di cui al comma 1 sono, in quanto compatibili, i medesimi previsti dal DM 16 ottobre 2009. Non sono ammessi corsi on-line o in video conferenza.
3. Il corso di recupero dei punti si svolge esclusivamente presso le sedi comunicate all'atto di richiesta del nulla osta o dell'autorizzazione dai soggetti di cui al comma 1.
 
Art. 4
Programmi dei corsi per il recupero dei punti

1. I corsi di recupero dei punti per la carta di qualificazione del conducente consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 20 ore e si svolgono secondo il seguente programma:
a) parte comune:
a.1) segnaletica stradale (1 ora) - docente: insegnante
a.2) norme di comportamento sulla strada (4 ore) - docente: insegnante
a.3) cause degli incidenti stradali (2 ore) - docente: insegnante
a.4) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (3 ore) - docente: insegnante
a.5) nozioni di responsabilita' civile e penale, omissione di soccorso (1 ora) - docente: insegnante
a.6) disposizioni sanzionatorie (3 ore) - docente: insegnante
a.7) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore) - docente: insegnante
a.8) tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali (2 ora) - docente: insegnante
b) parte speciale:
b.1) responsabilita' nel trasporto di cose (per il recupero di punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto di cose) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione aziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo 3, co. 5, lett. d), del decreto ministeriale 16 ottobre 2009
b.2) responsabilita' nel trasporto di persone (per il recupero di punti sulla carta di qualificazione del conducente per trasporto di persone) (2 ore) - docente: esperto in materia di organizzazione aziendale o insegnante equiparato ai sensi dell'articolo 3, co. 5, lett. d), del decreto ministeriale 16 ottobre 2009
2. I corsi di recupero dei punti per i certificati di abilitazione professionale di tipo KB consentono di recuperare fino ad un massimo di nove punti, hanno durata di 18 ore e si svolgono secondo il programma di cui al comma 1, lettera a), con esclusione del punto a.8), e lettera b), punto b.2).
 
Art. 5
Svolgimento dei corsi

1. L'avvio dei corsi di cui all'articolo 4 e' comunicato al competente Ufficio Motorizzazione civile con un preavviso di almeno sette giorni. In tale comunicazione sono indicati:
a) il calendario delle lezioni ed i rispettivi orari;
b) i nominativi dei docenti;
c) il nominativo del responsabile del corso;
d) l'elenco degli iscritti;
e) la sede del corso.
2. Eventuali variazioni dei calendari sono comunicate al competente Ufficio Motorizzazione Civile entro il giorno lavorativo precedente.
3. Il corso si conclude entro quattro settimane dalla data di avvio; ogni lezione non puo' avere durata superiore a tre ore giornaliere. Le lezioni si svolgono nei giorni feriali, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8 alle ore 23 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.
4. Sono consentite al massimo cinque ore di assenza. L'allievo assente per un numero di ore superiore a cinque ripete l'intero corso. All'allievo assente per un numero uguale o inferiore a cinque, il soggetto che ha erogato il corso rilascia l'attestato di frequenza, conforme al modello previsto all'allegato 3.
5. Non c'e' limite massimo al numero degli allievi che e' possibile iscrivere ad un corso, nel rispetto della proporzionalita' tra superficie dell'aula e numero degli allievi, in un rapporto pari ad almeno mq 1,50 per ogni allievo.
 
Art. 6
Frequenza dei corsi

1. Il conducente puo' iscriversi ad un corso di cui all'articolo 4 previo ricevimento della comunicazione di decurtazione del punteggio da parte del Dipartimento per i trasporti. Detta comunicazione e' ritirata al momento dell'iscrizione dall'autoscuola, dal centro di istruzione automobilistica o dall'ente che organizza il corso.
2. La comunicazione di decurtazione del punteggio e' restituita al titolare nel caso di non ammissione all'esame di cui all'art. 126-bis, comma 4, del codice della strada ovvero di esito negativo dell'esame stesso: in tal caso il conducente puo' sostenere piu' esami entro un anno dalla data del primo, a cadenze non inferiori a trenta giorni.
3. La comunicazione di decurtazione del punteggio e' altresi' restituita al titolare che ha superato il predetto esame con l'apposizione, da parte del soggetto erogatore del corso, della dicitura «esito favorevole esame di cui all'articolo 126-bis, comma 4, codice della strada».
4. Per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio e' possibile frequentare un solo corso.
5. Non e' consentito frequentare contemporaneamente due corsi di cui all'art. 4, ne' un corso di cui all'articolo 4 ed un corso di recupero dei punti della patente di guida.
 
Art. 7
Iscrizione e registri dei corsi

1. Gli allievi dei corsi di cui all'art. 1 sono iscritti nel "registro delle iscrizioni", conforme al modello previsto all'allegato 1.
2. La presenza degli allievi alle lezioni e' attestata nel "registro di frequenza", conforme al modello previsto all'allegato 2, sul quale sono altresi' annotati data, orario, argomento della lezione, il nominativo del docente, firma in entrata ed uscita degli allievi. L'assenza di un allievo e' annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.
3. I registri hanno pagine numerate consecutivamente, sono preventivamente vidimati dal competente Ufficio Motorizzazione civile e sono conservati per almeno cinque anni.
 
Art. 8
Verifica della regolarita' dei corsi per il recupero
dei punti della carta di qualificazione del conducente

1. Al fine di verificare la regolarita' dei corsi di cui all'art. 4, gli Uffici Motorizzazione civile o gli organi di polizia, su richiesta dei medesimi, effettuano visite ispettive di cui redigono verbale. Eventuali irregolarita' sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'autoscuola, del centro di istruzione automobilistica o dell'ente autorizzato.
2. Qualora siano riscontrate irregolarita' dei corsi di recupero dei punti sulla carta di qualificazione del conducente o sul certificato di abilitazione professionale di tipo KB, l'Ufficio Motorizzazione civile invia documentata relazione alla Direzione Generale territoriale competente, ovvero nel caso di enti autorizzati, alla Direzione Generale per la Motorizzazione che, previa diffida, adottano un provvedimento di sospensione, da quindici giorni a tre mesi, dei predetti corsi nonche' dei corsi di qualificazione iniziale presupposti.
3. Accertata la responsabilita' dell'allievo, l'Ufficio Motorizzazione civile competente per territorio dispone la cancellazione dell'allievo dal registro di iscrizione.
4. Qualora uno dei soggetti di cui all'art. 3, sia incorso due volte nel triennio nelle sanzioni di cui al comma 2, la Direzione generale territoriale competente o la Direzione Generale per la Motorizzazione adottano, previa diffida, la revoca rispettivamente del nulla osta o dell'autorizzazione ad effettuare i corsi.
 
Art. 9
Decorrenza del recupero del punteggio

1. Il competente Ufficio Motorizzazione civile aggiorna l'anagrafe degli abilitati alla guida a seguito dell'esito positivo dell'esame di cui all'articolo 126-bis, comma 4, del codice della strada.
2. Qualora prima del superamento dell'esame di cui al comma 1, venga comunicato al titolare della carta di qualificazione del conducente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB il provvedimento che dispone la revisione del titolo abilitativo professionale posseduto ai sensi dell'articolo 126-bis del Codice della Strada, il conducente non e' ammesso all'esame di cui al comma 1 per il recupero dei punti, ma sostiene l'esame di revisione di cui all'art. 2.
 
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, art. 6, co. 2, ed art. 9, entrano in vigore a far data dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 29 luglio 2010, n. 120 inteso a dettare disposizioni applicative dell'art. 126-bis, comma 4, come modificato dalla predetta legge. Nelle more si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) sono consentite al massimo sei ore di assenza. L'allievo assente per un numero superiore di ore ripete l'intero corso; l'allievo assente per un numero uguale o inferiore ottiene l'attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, solo dopo aver recuperato le ore non frequentate;
b) a compimento del corso di recupero punti di cui all'art. 4, i soggetti erogatori degli stessi corsi comunicano, tramite il sito http://www.ilportaledellautomobilista.it/, i dati dei partecipanti a cui e' stato rilasciato l'attestato di frequenza, ai fini dell'aggiornamento del punteggio dell'anagrafe degli abilitati alla guida. Il competente Ufficio Motorizzazione civile provvede, entro tre giorni dall'acquisizione della comunicazione, all'aggiornamento dell'anagrafe degli abilitati alla guida;
c) qualora dall'anagrafe degli abilitati alla guida risulti, anteriormente alla data di rilascio dell'attestato di frequenza, che il conducente titolare di carta di qualificazione del conducente o di certificato di abilitazione professionale di tipo KB deve sottoporsi all'esame di revisione di cui all'articolo 126-bis sul titolo abilitativo posseduto, lo stesso non recupera i relativi punti, ma sostiene l'esame di revisione.
2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Dalla medesima data il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2007, n. 80, S.O. n. 96, recante disposizioni in materia di «Gestione dei punti della carta di qualificazione del conducente» e' abrogato: i corsi di recupero punti il cui avvio e' stato gia' comunicato ai sensi dell'articolo 5 del predetto decreto, continuano a svolgersi secondo le modalita' dallo stesso previste.
Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 22 ottobre 2010

Il capo del Dipartimento: Fumero
 
Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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