Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 settembre 2010
Ripartizione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 201, concernente «Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997»;
Considerato che il suddetto decreto-legge n. 162/2008 dispone, all'art. 1, commi 1 e 2, che vengano rilevate, con decreto ministeriale, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e dispone altresi', all'art. 1, comma 2, che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 del decreto-legge medesimo;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2009, n. 106, contenente la «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8%, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi»;
Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, all'art. 1, comma 4, che le istanze di compensazione per variazioni in aumento debbano essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del citato decreto ministeriale 30 aprile 2009;
Considerato che il decreto-legge n. 162/2008 stabilisce, altresi', ai successivi commi 8 e 9, che si possa far fronte a dette compensazioni nei limiti delle risorse e con le modalita' indicate all'art. 133, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e che, in caso di insufficienza delle predette risorse, tali compensazioni vengano riconosciute dalle Amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Considerato che il comma 10, dell'art. 1, del decreto-legge n. 162/2008 stabilisce che, in caso di insufficienza delle risorse di cui ai commi 8 e 9 sopra menzionati, per i soggetti indicati nel citato comma 10, si provveda alla copertura degli oneri fino alla concorrenza massima dell'importo di 300 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, attraverso il Fondo per l'adeguamento prezzi di cui al successivo comma 11;
Visto l'art. 1, comma 11, del predetto decreto-legge n. 162/2008, che, nell'istituire, per le finalita' di cui al suddetto comma 10, il Fondo per l'adeguamento prezzi con una dotazione di 300.000.000,00 di euro per l'anno 2009, dispone che con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite le modalita' di utilizzo del fondo Stesso, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di Costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 42387 del 23 giugno 2009 con il quale e' stata disposta, tra l'altro, la variazione in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2009, nello stato previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale - sul capitolo 7192, di nuova istituzione, denominato «Fondo da ripartire per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatesi nell'anno 2008» - per l'importo di Euro 300.000.000,00;
Vista la nota n. 2017 in data 15 luglio 2009 con la quale il Capo del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale assegna il suddetto capitolo 7192 alla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2009, n. 267 con il quale sono state stabilite le modalita' di ripartizione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione pari ad euro 300.000.000,00;
Considerato che con il predetto decreto, al fine di garantire la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, sono state definite le predette categorie di impresa ed e' stata assegnata a ciascuna delle tre categorie una quota parte dello stesso Fondo pari a € 100.000.000,00 come di seguito specificato:
a) per «piccola impresa», deve intendersi l'impresa qualificata per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 ovvero in possesso della qualificazione nella prima e seconda classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;
b) per «media impresa», deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;
c) per «grande impresa», deve intendersi l'impresa in possesso della qualificazione nella settima e ottava classifica di all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. A detta categoria e' assegnata una dotazione pari ad euro 100.000.000,00;
Considerato altresi', che nel predetto decreto sono stati fissati in trenta giorni dalla Pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'invio della richiesta di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, da parte di ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 162/2008;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2010, n. 123, con il quale fermo restando quanto previsto dal citato decreto ministeriale 19 agosto 2009, n. 964, in merito alle modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008, sono stati riaperti i termini per l'invio da parte dei soggetti indicati dall'art. 1, comma 10 del medesimo decreto-legge, delle richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione;
Considerato che con il predetto decreto e' stato fissato il nuovo termine in trenta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008 presentate da ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1, comma 10, del medesimo decreto-legge, facendo salvo le istanze validamente prodotte entro il precedente termine del 16 dicembre 2009;
Considerato che sono pervenute, entro i termini, n. 153 richieste di Stazioni Appaltanti, relative a n. 330 istanze di imprese per un importo complessivo di € 214.646.007,78;
Vista la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento datata 20 settembre 2010, dalla quale risulta che, a seguito di verifica delle richieste di accesso al fondo di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 19 agosto 2009, l'importo complessivo ammissibile delle richieste ammonta a € 179.512.157,93, suddiviso per categoria di imprese, come di seguito specificato:
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CATEGORIA STAZIONI AMMONTARE
APPALTANTI RICHIESTE
RICHIEDENTI ----------------------------------------------------- Piccola impresa 11 € 1.791.302,74 Media impresa 75 € 7.884.872,85 Grande impresa 68 € 169.835.982,34 -----------------------------------------------------


Considerato che con il decreto ministeriale del 19 agosto 2009, e' stata assegnata a ciascuna delle tre categorie, piccola, media e grande impresa, una quota parte del Fondo pari a € 100.000.000,00;
Considerato che l'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale del 19 agosto 2009 prevede che nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 162/2008 superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1 partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili;
Considerato che l'ammontare dell'importo ammissibile delle richieste della «grande impresa» pari a € 169.835.982,34 supera la quota parte ad essa assegnata e che l'ammontare degli importi ammissibili delle richieste della «piccola impresa» pari a € 1.791.302,74 e della «media impresa» pari a € 7.884.872,85 risultano inferiori alle quote parti ad esse assegnate;
Considerato che l'importo totale delle richieste ammissibili pari a € 179.512.157,93 rientrano nella disponibilita' complessivo del Fondo pari a € 300.000.000,00;
Ritenuto pertanto di procedere alla ripartizione del Fondo per un ammontare complessivo di € 179.512.157,93;

Decreta:

Art. 1

E' approvata la ripartizione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 162/2008 per un ammontare complessivo di € 179.512.157,93 suddiviso per categorie d'impresa, come indicato nell'allegato elenco redatto secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 19 agosto 2009 e che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2

La Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali provvedere, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 19 agosto 2009, all'assegnazione delle risorse ai soggetti indicati nel predetto elenco.
 
Art. 3

II presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Roma, 30 settembre 2010

Il Ministro: Matteoli

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 328
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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