Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
CIRCOLARE 8 settembre 2010, n. 7619
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai Laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.



Premesse.
Nel testo delle Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, e successive Circolari esplicative, si prescrive che le indagini e le prove geotecniche devono essere effettuate e certificate da uno dei laboratori di prova di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
Le stesse Norme Tecniche sulle Costruzioni attribuiscono alle indagini geognostiche, alla qualita' dei campioni di terreno prelevati ed alle prove in sito un ruolo imprescindibile nelle fasi di progettazione esecuzione e controllo di opere ed interventi sul territorio.
Gli esiti delle indagini e delle prove possono incidere in modo diretto in tutte le fasi di impostazione, realizzazione, gestione e controllo di un intervento sul territorio, per cui e' indispensabile che siano supportati da competenza, qualita' ed obiettivita' e che tali requisiti, pertanto, abbiano un riscontro formale ed ufficiale nei soggetti incaricati per i quali deve essere garantita la legittimita' ad operare, la competenza la relativa responsabilita' del prodotto.
Il citato D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - all'art. 59, che sostanzialmente riprende l'art. 20 della legge n. 1086/71 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che «Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L'attivita' dei laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica utilita'.».
Tutto cio' premesso con la presente Circolare si intendono rappresentare i requisiti essenziali che devono possedere i soggetti autorizzati a svolgere le richiamate attivita' e dei criteri per l'attribuzione agli stessi della specifica autorizzazione.
In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n. 89/106/CEE ed in conformita' ai principi che disciplinano l'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nel definire i criteri per il rilascio delle abilitazioni di cui alla presente Circolare, si e' tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, recante «Criteri e modalita' per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246».
Il presente provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validita' delle abilitazioni gia' rilasciate.
1. Disposizioni generali.
1.1 - Campo di applicazione.
Con riferimento al disposto del comma 2 dell'art. 59 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 nonche' alle vigenti norme tecniche sulle costruzioni, le autorizzazioni disciplinate dalla presente Circolare riguardano tutte le attivita' connesse con le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito.
Ai fini di quanto riportato nella presente circolare, per «Laboratorio» che effettua le attivita' e prove suddette si intende l'insieme costituito da attrezzature, personale ed idonei spazi per il ricovero delle attrezzature.
I laboratori autorizzati per lo svolgimento e la certificazione delle attivita' e prove di cui trattasi devono essere in grado di effettuare, documentare e certificare almeno le prove elencate nel seguito ed essere dotati di tutte le apparecchiature ed attrezzature a cio' necessarie, e comunque dell'attrezzatura minima indicata al successivo punto 6.
1.2 - Soggetto gestore.
Il soggetto gestore di un «laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito» puo' essere una ditta individuale, una societa' o un ente pubblico.
Sono esclusi dall'autorizzazione i titolari di ditte individuali e le societa' i cui soci, i rappresentanti legali od altre figure equivalenti, siano direttamente interessati in attivita' imprenditoriali di esecuzione di opere di ingegneria civile, ad eccezione di quanto di seguito specificato.
E' consentito il rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi ai soggetti sopra indicati in possesso di certificazione SOA per la categoria specializzata «OS 21» di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 34/00, anche se qualificati per altre categorie di cui al D.P.R. medesimo, alle seguenti condizioni: i medesimi soggetti, secondo i principi di cui all'art. 90, comma 8, del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita' di «laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito»; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato al soggetto gestore del «laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito», con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti sono estesi al legale rappresentante ed al Direttore responsabile del laboratorio, ai dipendenti del soggetto gestore del laboratorio stesso, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti.
Tale disposizione dovra' essere inserita nei decreti di autorizzazione relativi ai «laboratori autorizzati all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito» e dovra' essere sottoscritta per accettazione dal soggetto gestore.
I soggetti suddetti, quando autorizzati ai sensi delle presenti disposizioni «all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito» ogni qualvolta svolgano tali attivita' in un'area o un cantiere destinato alla realizzazione di un'opera di ingegneria civile, hanno altresi' l'obbligo di dichiarare al Responsabile del Procedimento e/o al Committente il possesso della suddetta autorizzazione e la conseguente esclusione del soggetto stesso, nonche' di eventuali societa' controllate secondo l'art. 2359 del C.C., dall'attivita' di esecuzione dei lavori nell'ambito del medesimo cantiere.
E' compito del Responsabile del Procedimento di realizzazione di un'opera pubblica verificare che le suddette disposizioni vengano osservate, eventualmente facendone menzione anche nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto. Si richiama anche all'attenzione del Responsabile del Procedimento la necessita' che i soggetti di cui sopra, qualora siano o siano stati appaltatori o concessionari di lavori pubblici, oppure subappaltatori o cottimisti di una determinata opera pubblica, non svolgano attivita' di «laboratorio autorizzato all'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito» nello stesso intervento o nello stesso contesto operativo (sito o cantiere) in fase di esecuzione dei lavori o nelle altre fasi di realizzazione dell'opera, ivi compresa la fase del collaudo e quella inerente un eventuale contenzioso.
Al riguardo si rammenta che il principio di terzieta', cui tutti i soggetti autorizzati sono obbligati, vale anche nei rapporti diversi da quelli dell'evidenza pubblica e, in particolare, negli appalti privati, nel senso che, soprattutto a tutela delle inderogabili norme sulla sicurezza delle costruzioni, il committente privato non puo' esimersi dal rivolgersi ai soggetti autorizzati per ottenere progettazioni ed altre prestazioni di supporto alla progettazione di qualita' ed imparziali, fermi sempre i poteri della P.A. competente in materia urbanistico-edilizia e/o di sicurezza delle costruzioni di verificare il contenuto e la qualita' stessa di ogni progetto.
1.3 - Garanzia di Qualita'.
Il laboratorio deve operare in regime di garanzia di qualita' dotandosi di un Sistema di Gestione della Qualita' (SGQ) che sovraintenda all'attivita' del laboratorio, coerente con la norma UNI EN ISO 9001 in corso di validita', nonche' con la norma EN 17025 per quanto attiene l'organizzazione generale e la gestione della struttura. La conformita' del SGQ alla norma UNI EN ISO 9001 deve essere certificata da parte di un organismo terzo indipendente ed accreditato, di adeguata competenza ed organizzazione.
A tale scopo ogni laboratorio deve dotarsi di un proprio Manuale della Qualita', gestito in modo autonomo da un «Responsabile della Qualita'», appartenente al personale del laboratorio, che custodisce il Manuale stesso ed e' responsabile della sua corretta gestione ed implementazione.
Il Manuale della Qualita', che deve fare riferimento anche alla norma EN 17025, deve essere riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente.
Una copia del Manuale della Qualita', anche in formato elettronico, e' depositato presso il Servizio Tecnico Centrale.
2.Direttore responsabile.
2.1 - Requisiti.
Il Direttore del laboratorio deve essere in possesso di laurea in ingegneria, architettura o geologia, quinquennale ovvero magistrale, o di altro equipollente titolo di studio.
In ogni caso il Direttore deve possedere specifiche competenze nei seguenti settori:
delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni;
delle procedure sperimentali;
della normativa nazionale ed internazionale di riferimento;
del funzionamento delle macchine e delle attrezzature per sondaggi e prove in sito.
Il curriculum vitae, la qualificazione e l'esperienza del Direttore devono essere adeguatamente documentate con riferimento a studi ed attivita' rientranti nel campo specifico delle indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito.
2.2 - Compiti, mansioni e limitazioni.
Il Direttore:
sovrintende al funzionamento dell'organismo ed all'esecuzione delle attivita' di indagini e prove;
adotta le corrette procedure operative sperimentali;
presta con continuita' la propria attivita' professionale presso il laboratorio e, quando necessario, nelle aree di indagine;
vigila con continuita' sul rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;
assicura i rapporti tra laboratorio ed utenza;
sottoscrive i certificati ufficiali relativi alle prove eseguite.
Al Direttore viene attribuita la piena responsabilita' della corretta esecuzione delle indagini, del prelievo dei campioni, delle prove e dei risultati ottenuti e della relativa certificazione.
Al Direttore e' fatto divieto di assumere contestualmente la direzione di piu' di un laboratorio nonche' di svolgere attivita' imprenditoriale nel settore delle costruzioni. Il Direttore puo' tuttavia svolgere attivita' professionale di direzione lavori e collaudo di opere con esclusione dei lavori nei quali sono richieste, impiegate o programmate, indagini geognostiche e prove in sito effettuate o da effettuarsi dal laboratorio del quale e' Direttore.
In caso di temporanea indisponibilita' del Direttore, per malattia o altri gravi motivi, il laboratorio deve formalmente incaricare di tali mansioni un sostituto, purche' dotato i degli stessi requisiti e sottoposto agli stessi vincoli
3. Personale.
La funzionalita' del laboratorio deve essere assicurata da personale qualificato, in numero congruo ed adeguato alle dimensioni, alle caratteristiche ed all'attivita' per le quali il laboratorio e' autorizzato.
L'organico medio annuo degli operatori impiegati dovra' trovare ragionevole riscontro con il numero e la tipologia di sondaggi e prove effettuate e certificate, fermo restando che ogni laboratorio deve poter disporre di un numero congruo di persone specializzate addette, in coerenza con il numero minimo di attrezzature obbligatorie di cui dispone. Inoltre, per ogni squadra che operi in uno specifico sito o cantiere, quando non possa essere presente il Direttore del laboratorio, deve essere presente un geologo o un ingegnere qualificato (in possesso di laurea magistrale o triennale) con l'incarico di responsabile di sito, con funzioni di guida e controllo dei sondatori.
L'attivita' dell'aliquota minima di personale richiesto per un regolare e continuo svolgimento dell'attivita' del laboratorio deve essere regolata da un rapporto di dipendenza di tipo continuativo e di durata almeno pari al periodo di vigenza dell'autorizzazione. Almeno quest'ultimo personale deve assicurare la propria presenza a tempo pieno presso il laboratorio.
3.1 - Requisiti ed oneri.
Il personale addetto alla sperimentazione deve avere una perfetta conoscenza delle procedure di prova e delle modalita' di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di acquisizione dei dati. In tal senso, quando previsto dagli accordi nazionali di settore, egli deve essere in possesso di apposito patentino di abilitazione alla conduzione di macchine complesse.
La qualificazione dei tecnici responsabili del sondaggio e dei sondatori e' documentata attraverso i titoli posseduti e/o l'attivita' svolta nel campo delle indagini geognostiche e prove in sito, e verificata in sede di sopralluogo da parte dei funzionari incaricati.
Il personale del laboratorio dovra' assicurare, ciascuno per quanto attiene alla propria qualifica, ruolo e competenza, ed in osservanza alle procedure definite nel Manuale della Qualita', il funzionamento del laboratorio secondo le indicazioni impartite dal Direttore.
In particolare il responsabile di sito dovra':
curare lo svolgimento delle indagini e delle prove, secondo il programma e le modalita' stabilite dal Direttore;
eseguire, sotto la guida del Direttore, l'elaborazione dei risultati delle prove;
gestire l'archivio dell'attivita' dell'organismo e dei campioni esaminati;
avere una perfetta conoscenza delle mansioni affidategli in base al Manuale della Qualita'.
3.2 - Riservatezza e sicurezza.
Tutto il personale del laboratorio e' tenuto al rispetto del segreto professionale nei riguardi di tutte le informazioni raccolte durante lo svolgimento dei suoi compiti, ed il laboratorio deve rispettare i termini e le condizioni che garantiscano il carattere di riservatezza e la sicurezza della sua attivita'.
3.3 - Imparzialita', indipendenza e integrita'.
Il laboratorio ed il suo personale devono essere liberi da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altro genere, che possa influenzare la conduzione delle prove.
Il laboratorio ed il suo personale non devono altresi' essere comunque coinvolti in attivita' che possano danneggiare la fiducia nella loro indipendenza di giudizio ed imparzialita' nei riguardi delle attivita' di indagine.
Deve essere evitata qualsiasi influenza sui risultati degli esami e delle prove da parte di persone od organismi esterni al laboratorio.
La remunerazione del personale addetto alle attivita' di prova non deve dipendere dal numero delle prove, indagini e/o prelievi eseguiti ne' dai risultati delle stesse.
4. Sede del laboratorio e Locali.
I locali destinati allo svolgimento delle attivita' di prova e certificazione, nonche' quelli in cui e' previsto il ricovero delle attrezzature devono essere in regola con le vigenti disposizioni in tema di regolamenti urbanistici, igiene e sicurezza del lavoro e devono avere una superficie utile, costituita da spazi operativi, uffici, depositi ed altri servizi, adeguata all'entita' ed al tipo dell'attivita' da svolgere, agli spazi d'uso e di manovra delle attrezzature di prova, nonche' al personale impiegato, nel rispetto delle norme vigenti a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il laboratorio deve inoltre possedere idonei spazi per il ricovero delle attrezzature di sondaggio e prove in sito.
Le attrezzature ed i macchinari devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio di guasti o di danni e permettere agli addetti di operare agevolmente, nel rispetto delle norme di sicurezza.
5.Prove.
I laboratorio autorizzati per le indagini geognostiche, il prelievo dei campioni e le prove in sito devono essere in grado di effettuare, elaborare e certificare almeno le seguenti attivita' e prove obbligatorie, che costituiscono requisito minimo per il rilascio dell'autorizzazione:
1.1 Perforazioni:
1.1.1 Perforazione a rotazione per il carotaggio continuo o a distruzione di nucleo, fino ad una profondita' di almeno 50 metri, in ogni tipo di materiale;
1.1.2 Prelievo di campioni indisturbati (ad infissione ed a rotazione) e a disturbo limitato;
1.2 Prove di permeabilita':
1.2.1 Prova di pompaggio con foro centrale e piezometri disposti a raggiera;
1.2.2 Prove di permeabilita' in foro nei terreni (prova Lefranc);
1.2.3 Prova di permeabilita' in foro nelle rocce (prova Lugeon);
1.3 Prove in foro di sondaggio:
1.3.1 Prove penetrometriche dinamiche Standard Penetration Test (S.P.T.);
1.3.2 Prove scissometriche (vane test);
1.3.3 Installazione di colonne piezometriche ed inclinometriche.
Oltre alle prove obbligatorie sopra elencate, il laboratorio potra' inoltre richiedere l'autorizzazione a svolgere e certificare altre specifiche prove, riconducibili a prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche. Per ottenere l'autorizzazione il laboratorio dovra' dimostrare di possedere le conoscenze e le attrezzature necessarie per effettuare le predette prove facoltative, che dovranno essere svolte nel rispetto delle procedure e dei principi riportati nella presente Circolare.
Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:
1.4 Prove facoltative:
1.4.1 Prove penetrometriche dinamiche;
1.4.1.a) Continue a punta chiusa e rivestimento (D.P.S.H.);
1.4.1.b) Continue a punta chiusa (D.P.H. o D.P.M.);
1.4.2 Prove penetrometriche statiche;
1.4.2.a) Prove con punta meccanica (CPT);
1.4.2.b) Prove con punta elettrica (CPTE) ;
1.4.2.c) Prove con punta elettrica e piezocono (CPTU);
1.4.2.d) Prove con punta elettrica e piezocono sismico (SCPTU - Seismic Cone Penetration Test)
1.4.3 Prove di carico su piastra;
1.4.4 Misura del peso dell'unita' di volume;
1.4.4.a) Con volumometro a sabbia;
1.4.4.b) Con volumometro a palloncino (acqua);
1.4.5 Prova per la determinazione dell'indice C.B.R. in sito;
1.4.6 Prove pressiometriche (MPM);
1.4.7 Indagini, prelievo di campioni e prove a mare, in profondita', mediante il possesso di appropriato livello di conoscenza ed adeguate attrezzature;
1.4.8 Perforazioni inclinate-orizzontali per l'esecuzione di opere in galleria;
1.4.9 Esecuzione di controlli e monitoraggio in continuo.
6. Attrezzature.
All'atto dell'istanza il laboratorio deve disporre di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attivita' e/o prove di cui sopra, nella quantita' adeguata rispetto alla numerosita', all'entita' ed alla tipologia di attivita' svolta, e comunque deve disporre almeno della seguente attrezzatura:
6.1 Attrezzature obbligatorie:
6.1.1 N. 2 Sonde perforatrici idrauliche a rotazione da piccolo diametro, (macchina operatrice semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione), complete di pompa per fluido di circolazione e di pompa ad alta pressione per campionamento, con relativi set di aste di perforazione minimo 2 calibri (diametri 50÷76 mm) carotieri semplici e doppi (diametro 101mm), distruttori (triconi, trilama ecc) e tubazioni di rivestimento telescopiche, min. 2 calibri (diametri compresi fra 127 e 200 mm) idonei al raggiungimento di almeno 50 m di profondita' in ogni tipo di materiale;
6.1.2 Dispositivo per prove tipo SPT munito di dispositivo di sgancio automatico o comandato idraulicamente;
6.1.3 Attrezzatura idonea per il campionamento indisturbato dei terreni sia con metodo ad infissione sia con metodo rotativo di tipo semplice e doppio, tipo Shelby, Osterberg e tipo Denison o equivalenti, compresa adeguata dotazione di fustelle portacampioni;
6.1.4 Attrezzatura per prove di permeabilita' in foro tipo Lefranc e Lugeon;
6.1.5 Attrezzature varie per misure in foro (freatimetro, scandaglio, pocket penetrometer e torvane);
6.1.6 Attrezzatura per prova scissometrica;
6.2 Attrezzature facoltative:
6.2.1 Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche con rivestimento, di tipo DPSH;
6.2.2 Attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche di tipo DPH o DPM;
6.2.3 Attrezzatura per prove penetrometriche statiche con penetrometro meccanico, con capacita' di spinta non inferiore a 200 KN;
6.2.4 Sistema per prove penetrometriche statiche con punta elettrica e/o con piezocono, anche sismico, con controllo della verticalita';
6.2.5 Attrezzatura per prove di carico con piastre di diametro compreso tra 30 e 75 cm, completa di tutte le apparecchiature per la misura del carico e degli spostamenti;
6.2.6 Attrezzatura per la misura della densita' in sito;
6.2.7 Attrezzatura per la determinazione dell'indice C.B.R. in sito;
6.2.8 Attrezzatura per prove pressiometriche in foro.
Tutte le attrezzature devono essere conservate con cura; debbono essere altresi' attuate appropriate procedure periodiche di manutenzione.
Per ogni attrezzatura importante di prova e di misura deve essere tenuta aggiornata una scheda che deve riportare:
a) il nome dell'attrezzatura;
b) il nome del fabbricante, l'identificazione del tipo ed il numero di serie;
c) lo stato al momento del ricevimento (nuova, usata, ..);
d) i dettagli sulle manutenzioni effettuate;
e) la storia dei danni subiti, di tutti i malfunzionamenti relativi, di tutte le eventuali modifiche apportate, di tutte le riparazioni effettuate;
g) il programma di taratura e/o di controllo nel tempo, ove richiesto.
7. Metodi di prova e procedure.
Il laboratorio deve disporre di istruzioni dettagliate e documentate sull'utilizzazione e il funzionamento di tutte le apparecchiature, nonche' sulle tecniche di indagini e prove normalizzate.
Tutte le istruzioni, le norme, i manuali e i dati di riferimento utilizzati nelle attivita' dell'organismo e le procedure per il rilascio dei certificati di prova devono essere contenute, ed eventualmente aggiornate con continuita', nella documentazione del SGQ.
8. Iter amministrativo, procedura di certificazione e Certificati.
L'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione deve comprendere almeno:
la redazione di un verbale di accettazione che descriva in dettaglio la commessa;
un resoconto dell'attivita' svolta sul sito;
un registro di carico e scarico per tutte le commesse;
l'archiviazione della documentazione di prova e di certificazione;
un registro giornaliero delle attivita' in sito.
Gli stampati adottati per l'accettazione od altre procedure, nonche' la carta intestata del laboratorio, o comunque del soggetto gestore, che svolgono diverse attivita', devono indicare chiaramente il settore o i settori di prova per il quale lo stesso e' stato autorizzato; cio' al fine di evitare che l'utente possa essere indotto a ritenere che la concessione si riferisca ad altre prove od attivita' non soggette alla specifica autorizzazione di cui trattasi.
I risultati delle attivita' condotte dal laboratorio, unitamente alle informazioni fornite dal richiedente, formano oggetto del «Certificato di indagini, prelievo e/o prove in sito» che espone con esattezza, chiarezza e senza ambiguita' i risultati delle indagini, dei prelievi e delle prove, le metodologie seguite e tutte le ulteriori informazioni utili.
In generale ciascun Certificato deve far riferimento all'intera commessa ovvero a ciascuno dei punti di sondaggio previsti nell'area e deve contenere almeno:
a) l'identificazione del laboratorio che rilascia il Certificato;
b) una identificazione univoca del Certificato (con un numero progressivo di serie e la data di emissione) e di ciascuna sua pagina ed il numero totale delle pagine;
c) l'identificazione del richiedente il Certificato di prova;
d) l'indicazione del cantiere ovvero dell'opera alla realizzazione della quale le indagini e le prove sono finalizzate;
e) l'ubicazione dettagliata dei punti di indagine (mediante una corografia in scala opportuna ed una planimetria di dettaglio con l'indicazione planoaltimetrica dei punti di indagine);
f) l'attrezzo di perforazione, il metodo di perforazione ed il tipo di rivestimento;
g) per le prove penetrometriche e per le prove scissometriche il tipo e le caratteristiche dell'attrezzatura;
h) le date di inizio ed ultimazione delle operazioni;
i) le misure, gli esami e i loro risultati corredati, se del caso, di tabelle, grafici, disegni e fotografie;
h) il rilievo stratigrafico con la data di inizio e di fine della perforazione, il diametro di perforazione, il diametro degli eventuali rivestimenti, i campioni prelevati ed il tipo di campionatore usato, la profondita' e la data di prelievo;
i) il rilievo della falda nel corso della perforazione;
j) le eventuali anomalie riscontrate;
k) la firma e il titolo o un contrassegno equivalente delle persone che hanno assunto la responsabilita' tecnica delle operazioni in sito.
Modifiche o aggiunte ad un certificato di prova, dopo la sua emissione, sono consentite solo per mezzo di un altro documento «emendamento/aggiunta» al certificato di prova, che deve avere i requisiti esposti nei comma precedenti; anche detto documento dovra' essere caratterizzato da un numero di serie, o comunque identificato. Il Certificato non deve contenere valutazioni, apprezzamenti o interpretazioni sui risultati della prova.
Tutti i certificati emessi devono essere conservati con numero progressivo in apposito raccoglitore da conservare in archivio, per un periodo di almeno dieci anni.
9. Documentazione da allegare all'istanza.
L'istanza di autorizzazione deve contenere la documentazione riportata nell'elenco seguente:
1. Documentazione relativa al soggetto gestore, costituita, in caso di societa', da copia dell'Atto Costitutivo e Copia dello Statuto con eventuali successive variazioni.
2. Dichiarazione della composizione societaria a firma del Legale Rappresentante.
3. Copia conforme del Certificato della Camera di Commercio, comprensivo della certificazione antimafia.
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di non incompatibilita' resa dal Legale Rappresentante.
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal Legale Rappresentante circa l'assenza, nella compagine sociale e tra gli amministratori, di soggetti coinvolti nelle attivita' ritenute incompatibili, come precisato al punto 1.
6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di impegno sull'osservanza delle regole comportamentali resa dal Legale Rappresentante (o Titolare per le Ditte individuali).
7. Planimetria dei locali utilizzati come uffici e dell'area di ricovero mezzi, in scala adeguata, timbrata e siglata dal Legale Rappresentante.
8. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del Legale Rappresentante con la quale si attesta che i locali sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di regolamenti urbanistici, di igiene e di sicurezza sul lavoro.
9. Dichiarazione riguardante la proprieta' dei locali o copia conforme del contratto di affitto.
10. Elenco delle attrezzature, sottoscritto dal Legale Rappresentante.
11. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del Legale Rappresentante attestante la proprieta' delle attrezzature, anche se con riservato dominio.
12. Copia conforme dei certificati di taratura delle principali attrezzature di misura di forze, pressioni e spostamenti, emessi da uno dei laboratori ufficiali di cui all' art. 59, comma 1, del DPR n. 380/2001 o da organismo di taratura regolarmente accreditato. L'obbligo di taratura della strumentazione afferente il settore delle prove in situ non riguarda tutti quegli strumenti di misura, (ad esempio manometri delle sonde) che non hanno una valenza sul prodotto tecnico finale o sulla prova certificata, ma sono esclusivamente funzionali al controllo di processo dell'attrezzatura impiegata e quindi soggetti esclusivamente alle norme interne di ordinaria manutenzione periodica di ogni singolo soggetto gestore, in conformita' a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008) e dalle norme UNI EN ISO di settore. In regime di autorizzazione i controlli di taratura richiesti devono essere eseguiti con cadenza almeno annuale.
13. Elenco del personale, sottoscritto dal Legale Rappresentante, con indicazione, per ciascuno, della mansione ricoperta, del rapporto di lavoro e dell'eventuale titolo di studio.
14. Copia conforme dei titoli di studio e dei curricula del Direttore e degli eventuali responsabili di sito.
15. Copia conforme dell'incarico professionale al Direttore, quando non dipendente.
16. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' di non incompatibilita' rese dal Direttore e dagli eventuali responsabili di sito.
17. Copia conforme del Libro Matricola dei dipendenti, ovvero del Libro Unico del Lavoro del laboratorio, e dei contratti di lavoro per il restante personale.
18. Relazione redatta dal Legale Rappresentante su carta intestata riportante l'attivita' svolta nel periodo precedente la richiesta di abilitazione.
19. Modelli utilizzati per la registrazione delle commesse ricevute e per la relativa certificazione.
20. Descrizione dell'iter amministrativo interno.
21. Fotocopia dei documenti di identita' di coloro che sottoscrivono le dichiarazioni sostitutive.
22. Copia conforme della certificazione del Sistema di Gestione della Qualita'.
23. Manuale della Qualita', anche in formato elettronico.
Per la dichiarazione di non incompatibilita' rese dal Legale Rappresentante, dal Direttore e dagli Sperimentatori (punti 4 e 16 dell'elenco), si suggerisce il seguente schema:
«Il sottoscritto dichiara che non sussiste alcuna incompatibilita' fra l'attivita' esercitata nel laboratorio ed altre attivita' esterne. In particolare dichiara di essere/non essere direttamente interessato in attivita' di esecuzione di opere di ingegneria civile; si impegna altresi' a non operare in qualita' di direttore dei lavori o collaudatore per le realizzazioni di ingegneria civile rispetto alle quali abbia utilizzato le strutture del laboratorio per indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito».
Qualora, nella dichiarazione di cui sopra, il soggetto dichiari di essere direttamente interessato in attivita' di esecuzione di opere di ingegneria civile, deve precisare le attivita' per le quali e' in possesso di specifica certificazione SOA, impegnandosi conseguentemente al rispetto di tutte le diposizioni impartite al riguardo nel Punto 1.2.
Per la dichiarazione di impegno, resa dal titolare o dal Legale Rappresentante si suggerisce il seguente schema:
«Il sottoscritto..........., in qualita' di Titolare della ditta.... (o Legale Rappresentante della societa'....) si impegna a:
a) chiedere, producendo la necessaria documentazione, il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del Direttore del laboratorio o degli altri operatori e per eventuale cambio di sede; cio' per consentire all'Amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali e' stata rilasciata l'autorizzazione;
b) comunicare tempestivamente al Servizio tecnico centrale ogni eventuale variazione sostanziale dell'assetto societario.
c) rispettare tutte le disposizioni impartite dall'Amministrazione circa l'iter amministrativo da seguire nell'attivita' di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito e relativa certificazione.».
Tutte le dichiarazioni allegate all'istanza si intendono rese a mezzo atto notorio o sostitutivo di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
10. Istruttoria e controlli.
La documentazione inerente l'istanza di autorizzazione, sopra richiamata, deve essere trasmessa al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che ne cura l'istruttoria per il successivo esame e parere del predetto Consesso. In fase istruttoria il Servizio Tecnico Centrale puo' disporre visite o controlli e richiedere eventuale altra documentazione di chiarimento. Le predette visite ispettive o controlli potranno essere effettuate anche da personale dei Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche, in coordinamento con il Servizio Tecnico Centrale.
Visite ispettive di controllo e richieste di documentazione possono essere altresi' disposte in qualsiasi momento al fine di accertare il mantenimento dei requisiti richiesti.
11. Durata e rinnovo dell'autorizzazione.
L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale su conforme parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha validita' quinquennale e puo' essere rinnovata alla scadenza.
L'istanza di rinnovo deve essere trasmessa almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione al Servizio Tecnico Centrale. L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione di rito, ad eccezione di quella rimasta invariata, per la quale si deve comunque produrre una dichiarazione attestante la validita' della documentazione stessa, con relativo elenco esplicativo.
La mancata o incompleta presentazione dell'istanza e della documentazione entro tale termine comporta la decadenza dell'autorizzazione alla scadenza naturale.
12. Diffida al laboratorio e sospensione dell'autorizzazione.
Quando il Servizio Tecnico Centrale, nell'ambito delle proprie attivita' di controllo o visite ispettive, riscontra difformita', inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, di entita' tali da non compromettere nel complesso la funzionalita' del laboratorio e la significativita' dei risultati delle prove, diffida il laboratorio a mettersi in regola, nei tempi e nei modi che saranno formalmente comunicati.
Quando invece il Servizio Tecnico Centrale riscontra inadempienze o sopravvenute carenze rispetto ai requisiti richiesti, tali da compromettere, ma in maniera temporanea o comunque sanabile, la funzionalita' del laboratorio e che richiedono una revisione e riorganizzazione dello stesso, ovvero qualora le azioni correttive messe in atto in riposta alla diffida di cui sopra non risultino adeguate, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, nel quale ne e' indicata la durata, non superiore a 6 mesi. Entro tale periodo di tempo il laboratorio deve dimostrare l'ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento di sospensione.
L'attivita' del laboratorio potra' essere ripresa alla scadenza del periodo di sospensione, previo accertamento dell'avvenuto adempimento, nei termini fissati, alle disposizioni impartite in sede di sospensione.
13.Revoca dell'autorizzazione.
Quando il laboratorio non ottemperi alle prescrizioni riportate nel provvedimento di sospensione di cui sopra, il Servizio Tecnico Centrale lo diffida a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza che il laboratorio abbia provveduto efficacemente a mettersi in regola, propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.
E' prevista altresi' la revoca dell'autorizzazione ove il Servizio Tecnico Centrale accerti gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della presente Circolare riguardanti i criteri di imparzialita', indipendenza, corretta gestione del laboratorio, competenza, trasparenza e concorrenza previste nell'esecuzione delle prove, tali da compromettere gravemente la garanzia di qualita' a base dell'autorizzazione.
Nel caso in cui il Servizio Tecnico Centrale accerti, anche mediante ispezioni e controlli, le suddette gravi inadempienze, procede immediatamente con un provvedimento di sospensione cautelativa dell'attivita' di certificazione, e diffida il laboratorio a mettersi in regola, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. Entro tale termine il laboratorio potra' eventualmente produrre le proprie controdeduzioni.
Decorso il suddetto termine senza che il laboratorio abbia provveduto in maniera efficace a mettersi in regola, ovvero qualora non si considerino esaurienti le controdeduzioni eventualmente presentate dal laboratorio stesso, il Servizio Tecnico Centrale propone al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il provvedimento di revoca.
I provvedimenti di revoca vengono adottati sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
14. Procedure transitorie per i laboratori gia' autorizzati.
I laboratori gia' titolari di autorizzazione ministeriale a svolgere e certificare attivita' di indagini geognostiche, prelievo dei campioni e prove in sito devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare entro 12 mesi dall'emanazione della stessa, dimostrando al Servizio Tecnico Centrale l'ottemperanza a quanto prescritto. L'adeguamento a quanto riportato nella presente Circolare deve essere comunque verificato in sede di rinnovo delle precedenti autorizzazioni.
Roma, 8 settembre 2010

Il Presidente
Karrer
 
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