Gazzetta n. 255 del 30 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 ottobre 2010
Conferimento a «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», in breve «TCA s.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'articolo 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grance Senesi».


IL DIRETTORE GENERALE
della Vigilanza per la qualita' e la tutela del Consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);
Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, che rende transitoriamente applicabili le disposizioni di cui ai decreti attuativi della legge 10 febbraio 1992, n. 164, nelle more dell'entrata in vigore delle relative disposizioni applicative;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD);
Visto il riconoscimento come denominazione di origine controllata «Grance Senesi» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione Vino DOC Grance Senesi del 6 luglio 2010 che, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ha individuato la societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine «Grance Senesi»;
Vista la nota prot. AOO - GRT 204503/G 50.90.10 del 2 agosto 2010 con la quale la regione Toscana ha comunicato l'individuazione della struttura di controllo «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.»;
Vista la nota prot. n. AOO - GRT 252042 IG 50.40.20 del 1° ottobre 2010 inoltrata dalla competente regione Toscana, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» per la denominazione di origine controllata «Grance Senesi»;
Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» e valutata l'adeguatezza del piano dei controlli e del prospetto tariffario;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.»;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.», con sede in Firenze, viale Belfiore, 9, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07 per la DOC «Grance Senesi» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.
 
Art. 2

1. La societa' «Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l.» di cui all'art. 1, di seguito denominata «Organismo di controllo autorizzato», dovra' assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia ed i comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione dell'Organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare l'Albo dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attivita' di controllo;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio di produzione, sono tenuti a verificare l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'attivita' di controllo all'Organismo di controllo autorizzato da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
c) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'apposita fascetta identificativa prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato, secondo il modello approvato dal Ministero all'art. 4 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, attestante l'avvenuto controllo e recante la numerazione progressiva, cosi' come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 19 marzo 2007.
 
Art. 3

1. I soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'Organismo di controllo, sotto la propria responsabilita', per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, una autodichiarazione che attesti la conformita' ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.
 
Art. 4

1. L'Organismo di controllo autorizzato non puo' modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario nei confronti della denominazione di origine indicata all'art. 1, comma 1, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.
2. L'Organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di ulteriori attivita' al fine della valutazione della loro non compatibilita' con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5

1. L'Organismo di controllo autorizzato fornisce all'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari ed alla regione Toscana gli elementi ed i dati conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di controllo e certificativa.
2. Appena completata la realizzazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di un sistema informatico dedicato, l'Organismo di controllo autorizzato dovra' procedere all'inserimento nello stesso dei dati di cui al comma 1.
 
Art. 6

1. L'Organismo di controllo autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - e dalla competente regione Toscana.
2. L'Organismo di controllo autorizzato ha l'onere di fornire ai predetti enti le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
 
Art. 7

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'Organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.
Il presente decreto ha validita' triennale dalla data di emanazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2010

Il direttore generale: La Torre
 
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