Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2010
Modifica alla disciplina riguardante gli organismi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonche' alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;
Visto il proprio decreto 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2007, n. 198, di individuazione e riordino, ai sensi del citato art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006, degli organismi collegiali istituiti in via amministrativa operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, elencati nella tabella 1, lettera a), allegata al decreto stesso;
Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, Adunanza del 19 maggio 2010 della Sezione prima, relativo alla applicabilita' della normativa di riordino a taluni organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, vale a dire la Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, la Commissione consultiva per la liberta' religiosa, la Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 ed il Comitato nazionale per la bioetica;
Preso atto che il Consiglio di Stato nel predetto parere ha ritenuto, conclusivamente, che «mentre e' ammissibile che gli organismi in esame possano costituire l'oggetto di interventi normativi o amministrativi volti a modificarne la composizione o la durata oppure a sostituirli con organismi equipollenti, non appare compatibile con la funzione e il fondamento giuridico degli stessi l'applicazione ai medesimi dell'art. 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la semplice soppressione delle commissioni, al piu' tardi dopo una proroga biennale della loro attivita' (art. 68, comma 2), con "definitivo trasferimento delle attivita' ad essi demandate nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni'' (art. 68, comma 1)»;
Considerato che il Consiglio di Stato nel medesimo parere ha altresi' ricondotto la istituzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica all'adempimento di obblighi internazionali, giacche' la prima e' stata istituita in relazione a quanto previsto dal punto 7, primo comma, del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense con la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e il secondo e' stato istituito «in ossequio alla Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa n. 1100 del 2 febbraio 1989 e alla Risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 1989, relative ai problemi etici della manipolazione genetica, richiamate nel preambolo del decreto istitutivo e rappresenta l'organo deputato alle "consultazioni" di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 28 della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile del 1997 e ratificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145» (parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010, precitato);
Considerato che, con riferimento ad organismi istituiti in adempimento ad obblighi internazionali, il Consiglio di Stato, nello stesso parere n. 2358 del 2010, ha rilevato che «la Sezione consultiva per gli atti normativi di questo Consiglio di Stato (Adunanza 5 febbraio 2007, n. 5077/2006), in sede di parere sullo schema di regolamento concernente la ricognizione e il riordino di commissioni, comitati ed altri organismi operanti presso il Ministero degli affari esteri, ha ritenuto che e' da escludere in radice la possibilita' della soppressione di organismi che si ricollegano ad accordi internazionali stipulati dal nostro Paese, in quanto l'intervento finirebbe per alterare l'assetto dei rapporti concordati bilateralmente. Analoghe considerazioni sono state svolte nel parere n. 1243/2007, reso nell'Adunanza del 2 aprile 2007, citato dalla stessa Presidenza del Consiglio riferente» e che di conseguenza gli organismi cui i predetti pareri si riferiscono sono stati a suo tempo ritenuti non rientranti nel campo applicativo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Rilevato quindi che l'inserimento nella sopra citata tabella 1, lettera a), allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica, e' da considerarsi non dovuto, in quanto tali organismi esulano dal campo applicativo dell'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006;
Ritenuto di conseguenza di dover sopprimere dalla citata tabella 1, lettera a), allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, la menzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e del Comitato nazionale per la bioetica;
Considerato che per quanto riguarda la Commissione interministeriale per le intese con le Confessioni religiose e la Commissione per la liberta' religiosa, occorre invece procedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, che richiama l'art. 29, comma 2-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, ai fini di una proroga delle stesse;
Viste le relazioni sull'attivita' svolta nel triennio 2007/2010, presentate dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e dalla Commissione consultiva per la liberta' religiosa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, e valutata positivamente, ai sensi dell'art. 29, comma 2-bis, del sopra citato decreto-legge n. 223 del 2006, la perdurante utilita' delle stesse commissioni;
Preso atto delle specifiche professionalita' e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti delle due commissioni sopra citate;
Rilevata dunque la necessita' di provvedere alla conseguente proroga della Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e della Commissione consultiva per la liberta' religiosa, che a mente del precitato parere del Consiglio di Stato n. 2358 del 2010 e della non applicabilita' dell'art. 68, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 112 del 2008 ivi affermata, si ritiene di stabilire in tre anni;
Ritenuto di dover garantire comunque la riduzione di spesa prevista dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella 1, lettera a), allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, le parole «Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'accordo tra Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 1987» e le parole «Comitato nazionale per la bioetica, istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1990 a seguito della risoluzione n. 6-00038 dell'Assemblea della Camera dei Deputati», sono soppresse.
2. Restano ferme le riduzioni dei capitoli di bilancio sui quali gravano le spese per gli organismi di cui al comma 1, operate ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
 
Art. 2

1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale sono prorogati per tre anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2007, n. 198:
Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997;
Commissione consultiva per la liberta' religiosa, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1997.
 
Art. 3

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la spesa degli organismi di cui al presente decreto e' ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per l'anno 2010 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato art. 68, comma 3, ed il 31 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.
Roma, 17 settembre 2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 15, foglio n. 178
 
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