Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 settembre 2010, n. 174
Regolamento concernente la disciplina degli interventi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 808.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo ed all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico;
Visto l'articolo 2 del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 24, in base al quale al Ministero dello sviluppo economico e' attribuita la competenza, precedentemente attribuita al Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra dal regio decreto 12 gennaio 1942, n. 464, di coordinare, controllare e, tutelare l'industria strategica di interesse per la sicurezza nazionale;
Visto l'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il «sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2008, concernente «criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto del segreto di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante tra l'altro, disposizioni in, materia di organizzazione e di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, relativo al regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'articolo 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nel quadro delle azioni volte a perseguire la maggiore efficacia del sostegno all'innovazione industriale, prevede la definizione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di appositi regimi di aiuto;
Vista la deliberazione n. 28/06 del CIPE del 22 marzo 2006, recante aggiornamento delle direttive per gli interventi nel settore aerospaziale;
Considerata l'esigenza di favorire il rilancio della competitivita' dell'industria italiana e promuovere la innovazione industriale nelle aree delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, con l'obiettivo del migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione in posizioni non subalterne ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa anche con l'obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l'Italia e', anche potenzialmente, in grado di esprimere;
Ritenuto che e' necessario definire, nel quadro dell'applicazione della legge n. 808 del 1985, una specifica disciplina degli interventi a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nell'area, di esclusiva competenza nazionale, della sicurezza nazionale, assicurando in particolare:
a) il rafforzamento della selettivita' del processo di individuazione dei progetti eleggibili operando una definizione dei criteri di selezione;
b) l'articolazione degli interventi tenendo conto della vitale esigenza di sviluppare e consolidare il patrimonio tecnologico e produttivo indispensabile per garantire la sicurezza e la sovranita' nazionale;
c) la modulazione diversificata dei livelli di incentivazione dei progetti aeronautici considerando gli elementi, rappresentativi dello sviluppo del settore in tutte le sue articolazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 3298/08 del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 2009;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota del 2 dicembre 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Obiettivi e finalita'

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento determina le forme, i criteri e le modalita' procedurali degli interventi del Ministero dello sviluppo economico volti a promuovere, per le finalita' della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i progetti di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale funzionali alla sicurezza nazionale.
3. Gli interventi di cui al presente regolamento, integrando in via sussidiaria l'investimento delle imprese che operano in Italia con attivita' principale nel settore aerospaziale, sono finalizzati a consentire la tempestiva realizzazione - anche nell'ambito di programmi internazionali, o europei - di progetti di ricerca e sviluppo funzionali alla sicurezza nazionale in aree nelle quali l'industria italiana appare in grado di esprimere effettive eccellenze.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle
industrie operanti nel settore aeronautico) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell' 8 gennaio 1986.
Note alle premesse:
- Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda la nota al titolo.
- Il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 24,
concernente «Abolizione del Ministero della produzione
bellica e ripartizione delle attribuzioni gia' adesso
spettanti ad altri Ministeri» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 gennaio 1944.
- Il regio decreto-legge 12 gennaio 1942, n. 464,
concernente «Attribuzioni del Sottosegretariato di Stato
per le fabbricazioni di guerra» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 1942.
- Il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto 2007, n.
124, concernente «Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto
2007) e' il seguente:
«Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le
classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario
altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri verifica il
rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita'
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione
senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 aprile 2008 recante «Criteri per l'individuazione delle
notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti,
delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di
essere oggetto di segreto di Stato», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 - supplemento
ordinario n. 112.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di
riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17
dicembre 2008 - supplemento ordinario n. 277.
- Il testo del comma 845 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento
ordinario n. 244) e' il seguente:
«845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformita'
alla normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce
annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per
l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato
degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento
degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese
sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei
singoli progetti nel limite massimo del 5 per cento di
ciascuno stanziamento.».
- La Deliberazione del Comitato interministeriale per
la programmazione economica n. 28 del 22 marzo 2006,
recante «Direttive per gli interventi nel settore
aerospaziale - Aggiornamento», e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2006.
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988 - supplemento ordinario n.86) e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda la nota al titolo.



 
Art. 2
Progetti funzionali alla sicurezza nazionale

1. Sono considerati funzionali alla sicurezza nazionale i progetti che rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) progetti finalizzati allo sviluppo di prodotti o sistemi funzionali ad esigenze operative di breve o medio periodo di Enti istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della sicurezza nazionale;
b) progetti finalizzati allo sviluppo e dimostrazione - tramite banchi prova - di tecnologie direttamente funzionali a ricerche e sviluppi relativi a prodotti o sistemi di interesse della sicurezza nazionale;
c) progetti o sistemi funzionali a requisiti operativi delle Forze Armate nazionali;
d) progetti analoghi di Operating NATO Staff Target od OCCAR.
2. Agli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammessi i progetti di cui al comma 1 limitatamente alle seguenti attivita':
a) ricerca industriale, finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze da utilizzarsi per nuovi prodotti e processi o per, un significativo miglioramento di prodotti e processi preesistenti nel settore dell'industria aerospaziale;
b) sviluppo sperimentale, finalizzato all'utilizzo di conoscenze e capacita' tecnologiche per la realizzazione di piani, progetti o disegni per prodotti e processi nuovi, modificati o migliorati nel medesimo settore;
c) studi di fattibilita' tecnica preliminari ad attivita' di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
3. Ai fini degli interventi della legge n. 808 del 1985 sono ammissibili le attivita' di esecuzione di studi, progettazioni e sviluppi riguardanti sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali, nonche' impianti e attrezzature-pilota per la realizzazione di sistemi, sottosistemi e componenti aerospaziali. Nell'ambito delle attivita' di sviluppo sperimentale e' ammissibile anche la realizzazione, la sperimentazione e la campalizzazione di prototipi e pre-serie e di impianti e attrezzature pilota.
4. I progetti di cui al comma 2 sono ammessi ai benefici della legge n. 808 del 1985 se:
a) l'impresa proponente o il complesso delle imprese proponenti possiedono capacita' tecnica, scientifica ed economica idonee ad assicurare il corretto svolgimento del progetto;
b) le attivita' non sono state avviate prima della presentazione della domanda di cui all'articolo 8;
c) i progetti evidenziano un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica riferita sia a prodotti o processi nuovi sia a prodotti o processi preesistenti;
d) la realizzazione dei progetti comporta, in caso di accordo di collaborazione, l'assunzione da parte dell'impresa di un effettivo rischio industriale, con esclusione di attivita' svolte nel quadro di un rapporto di fornitura;
e) la attuazione del progetto non comporta un utilizzo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa che determini costi superiori al 30% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.



Note all'art. 2:
- Per i riferimenti della legge 24 dicembre 1985, n.
808, si veda la nota al titolo.



 
Art. 3
Soggetti ammissibili

1. Agli interventi di cui al presente regolamento sono ammesse le imprese operanti in Italia che abbiano i seguenti requisiti:
a) prevalenza di esercizio di attivita' industriale nel settore aerospaziale;
b) possesso di qualificazione Allied Quality Assurance Publication (AQAP);
c) svolgimento, nel triennio precedente la domanda di ammissione ai benefici, di attivita' per la fornitura alla Amministrazione Difesa di beni o servizi soggetti ai controlli della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. Il possesso del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 sussiste per le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda di ammissione agli interventi, abbiano conseguito in relazione alle attivita' industriali in Italia un fatturato medio determinato per oltre il 50% - ovvero il 25% per le piccole e medie imprese (PMI) - da attivita' di costruzione, trasformazione e manutenzione di aeromobili, motori, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici e parti degli stessi.
3. Per le imprese o rami di azienda derivanti da imprese preesistenti, il possesso del requisito di cui al secondo comma e' verificato facendo riferimento al fatturato risultante dai bilanci, anche idoneamente riclassificati, delle imprese preesistenti.
4. L'ammissione agli interventi puo' essere richiesta anche da piu' imprese comunque associate sia per il singolo progetto sia in generale in rete, esclusi i rapporti di subappalto.
5. Sono escluse dall'ammissione degli interventi le imprese in difficolta' a norma della comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'».



Note all'art. 3:
- La legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme
sul controllo dell'esportazione, importazione e transito
dei materiali di armamento», e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990.
- La Comunicazione della Commissione europea recante
«Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in
difficolta'» e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C
244 del 1° ottobre 2004.



 
Art. 4
Costi ammissibili

1. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2 sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto, comprensivo di quota dei costi imputabili a detto personale rilevati a livello di unita' operativa e a livello centralizzato;
b) costo di acquisto o leasing delle strumentazioni e attrezzature di laboratorio e di officina e dei terreni e fabbricati da utilizzare per le attivita' del progetto, al netto dell'eventuale valore derivante dalla cessione a condizioni commerciali ovvero dall'utilizzo a fini produttivi;
c) costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attivita' di ricerca compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza;
d) altri costi di esercizio (materiali, forniture, etc.) direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.
2. Il costo di collaboratori operanti in coordinamento con l'impresa beneficiaria e' ammesso in misura non superiore al 15% dei costi del personale diretto adibito alla realizzazione del progetto.
 
Art. 5
Criteri di valutazione dei progetti
e tipologia degli interventi

1. Ai fini della selezione e della graduatoria dei progetti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 808 del 1985 i progetti di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono valutati tenendo conto dei seguenti elementi:
a) significativo accrescimento del patrimonio tecnologico dell'industria italiana, specialmente a livello di sistemi o sottosistemi principali;
b) responsabilita' di sistema o, nell'ambito di programmi internazionali o europei, di sottosistemi o sottoassiemi maggiori;
c) funzionalita' - per progetti relativi a componenti, meccanici ed elettronici - a progetti relativi a sistemi o sottosistemi che siano stati gia' riconosciuti funzionali alla sicurezza nazionale ai sensi del comma 1 dell'articolo 2;
d) significativo impatto dei risultati perseguiti sui livelli di occupazione qualificata;
e) significativo impatto dei risultati perseguiti sullo sviluppo economico e tecnologico di aree del territorio nazionale riconosciute dalla Commissione europea come caratterizzate da livello di industrializzazione inferiore alla media nazionale;
f) elevato rischio tecnologico in conseguenza della innovativita' tecnologica del progetto;
g) partecipazione ad attivita' del progetto - focalizzate su temi qualificanti in misura (comprovata da specifici contratti) complessivamente non inferiore al 15% del costo delle attivita' di ricerca industriale - di strutture universitarie o di enti ed istituzioni di ricerca.
2. I progetti sono valutati:
a) «molto innovativi» quando rispondono ad almeno quattro dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente due rispondenti a quelli indicati alle lettere a), b), c), d) e f);
b) «innovativi» quando rispondono ad almeno tre dei criteri elencati al comma 1, di cui necessariamente uno rispondente a quelli indicati alle lettere a), b), c), d) e f).
3. Gli interventi a favore dei progetti di cui all'articolo 2 consistono nella concessione, all'impresa realizzatrice del progetto ammesso, di finanziamenti di entita' commisurata all'ammontare dei costi ammissibili.
4. L'entita' dei finanziamenti e' definita con il provvedimento di concessione in misura non superiore alle seguenti percentuali massime rapportate ai costi ammissibili:
a) per le grandi imprese 95% e 80% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi»;
b) per le PMI 100% e 85% in relazione ai progetti valutati rispettivamente «molto innovativi» e «innovativi».



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 24
dicembre 1985, n. 808:
«Art. 4 (Criteri, procedure e modalita' per la
concessione dei benefici). - Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica
industriale, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, stabilisce le
condizioni di ammissibilita' dei programmi agli interventi
di cui al precedente art. 3, indica le priorita' avendo
riguardo agli obiettivi di sviluppo tecnologico,
consolidamento ed incremento dell'occupazione, sviluppo del
Mezzogiorno ed espansione delle esportazioni e determina i
criteri per lo svolgimento delle istruttorie.
Il Comitato interministeriale per il coordinamento
della politica industriale, previa istruttoria del Comitato
per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art.
2 della presente legge, condotta anche sulla base del
quadro complessivo dei programmi delle imprese predisposto
dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, aggiorna annualmente gli indirizzi e gli
obiettivi generali per lo sviluppo dell'industria
aeronautica.
Tali indirizzi ed obiettivi costituiscono i criteri per
la selezione e per la graduatoria delle domande presentate
dalle imprese ai sensi del quinto comma del presente
articolo.
L'aggiornamento annuale e' trasmesso alle competenti
commissioni parlamentari.
Le imprese interessate, per ottenere i benefici di cui
all'art. 3, presentano domanda al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, indicando in particolare:
1) il programma delle attivita' da svolgere;
2) le condizioni e i modi della partecipazione al
programma industriale aeronautico in collaborazione
internazionale;
3) i risultati commerciali ed economici previsti;
4) la localizzazione delle attivita' e gli effetti
sui livelli e sulla qualificazione dell'occupazione con
preminente riferimento alle aree meridionali;
5) le previsioni sui tempi di attuazione e sui
fabbisogni finanziari del programma.
Entro trenta giorni dalla delibera di cui al primo
comma del presente articolo, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio
decreto le modalita' e le procedure per la presentazione
delle domande e della relativa documentazione.
Le agevolazioni di cui al precedente art. 3 non sono
cumulabili con quelle previste dalle altre leggi di
incentivazione industriale. A tal fine, le imprese
interessate debbono allegare alla domanda una dichiarazione
attestante le eventuali agevolazioni richieste e/o ottenute
in relazione ai programmi di cui alla presente legge o ad
attivita' ad essi connesse.
L'ammissione del programma ai benefici previsti
dall'art. 3 e' deliberata dal Comitato interministeriale
per il coordinamento della politica industriale, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e previo parere del comitato per lo
sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'art. 2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in caso di ammissione del programma ai
benefici previsti dall'art. 3, con propri decreti
stabilisce:
a) la misura, i tempi e i modi di erogazione dei
finanziamenti e dei contributi nonche' le condizioni per
l'eventuale revoca od interruzione dei benefici o per
l'applicazione di penali in caso di totale o parziale
mancata realizzazione del programma o di ritardi nella
stessa realizzazione;
b) i criteri ai quali dovra' attenersi l'impresa
beneficiaria dei finanziamenti e dei contributi per
documentare l'attuazione del programma nella relazione di
bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente
successivi a quelli in cui hanno avuto luogo le singole
erogazioni;
c) le condizioni ed i modi per la restituzione allo
Stato dei finanziamenti di cui all'art. 3, primo comma,
lettera a), senza corresponsione di interessi, mediante
quote sul ricavato della vendita dei prodotti oggetto del
programma in collaborazione, determinate in relazione ai
previsti risultati commerciali ed economici.».



 
Art. 6
Procedura di istruttoria e concessione

1. Le domande di cui all'articolo 4, comma 5 della legge n. 808 del 1985 sono presentate al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitivita', la quale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilita'.
2. La Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' (di seguito denominata Direzione generale) richiede, per comprovare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, documentazione degli Stati Maggiori delle Forze Armate o delle Direzioni generali tecniche della Difesa.
3. La Direzione generale ha la facolta' di chiedere all'impresa dati, notizie e documentazioni integrative ritenuti necessari, incluse relazioni concernenti il progetto predisposte da cattedratici universitari di settore di comprovata fama, indipendenti dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese che direttamente o indirettamente ne hanno il controllo, nonche' di convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa.
4. Entro sessanta giorni dal parere del Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di cui all'articolo 2 della legge n. 808 del 1985 (di seguito denominato Comitato), con decreto del Direttore Generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitivita' (di seguito denominato Direttore generale), e' emanato per i progetti valutati «molto innovativi» e «innovativi» il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto, il quale definisce in particolare:
a) l'ammontare dei costi ammissibili;
b) gli interventi;
c) le modalita' delle erogazioni, previa presentazione ed approvazione di rendiconti di spesa;
d) i diritti di regia conseguenti la vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito del progetto.
5. In considerazione delle esigenze di controllo sulla realizzazione degli eventuali blocchi di progetto finalizzati ad obiettivi intermedi e previo parere del Comitato, possono essere ammesse a finanziamento anche solo frazioni di attivita' riferite a periodi determinati. In tal caso la prosecuzione dell'intervento sussidiario dello Stato anche dopo il periodo ammesso e' richiesta con adeguata motivazione dall'impresa alla Direzione generale entro il 31 gennaio successivo all'ultimo anno solare finanziato. La domanda di prosecuzione dell'intervento e' esaminata e valutata ai sensi dei commi da 1 a 4.
6. Entro i quindici giorni successivi all'emanazione del provvedimento di cui al comma 4 il legale rappresentante dell'impresa interessata e' invitato a sottoscrivere il provvedimento di ammissione del progetto agli interventi per accettazione.
7. Il Direttore generale ha la facolta' di autorizzare trasferimenti compensativi, che risultino coerenti con l'impostazione iniziale del progetto, fra voci di costo sia nel corso di un anno del progetto che nell'arco dell'intero progetto. A tali scopi l'impresa beneficiaria richiedente presenta adeguata documentazione giustificativa inclusa analitica relazione tecnica redatta da un cattedratico universitario di settore di chiara e provata fama, indipendente dalla struttura dell'impresa richiedente e delle eventuali imprese controllanti.
8. Il Direttore generale ha la facolta' di disporre successivi accertamenti, in corso di progetto, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia sulla congruita' delle risultanze economiche del progetto in esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dello sviluppo economico.
In particolare per specifici progetti nei quali ricorrano una o piu' delle seguenti caratteristiche:
a) abbiano particolare rilevanza ai fini della sicurezza nazionale;
b) interessino la partecipazioni di altre imprese italiane;
c) siano stati oggetto di piu' di una richiesta di ripianificazione dell'importo delle singole annualita' di spesa,
l'accertamento viene svolto da una Commissione presieduta da un funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale e composta da almeno uno degli esperti tecnici del Comitato nonche' da un altro componente esterno munito di laurea giuridico-economica.
9. Le imprese ammesse agli interventi di cui alla legge n. 808 del 1985 per la realizzazione di un progetto nel quale svolgono ruolo di sistemista o sottosistemista maggiore possono essere chiamate, con lo stesso decreto di ammissione ai benefici, a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' di altre imprese operanti in Italia che siano agevolate per concorrere allo stesso progetto a livello di sottosistemi minori ovvero equipaggiamenti. Sullo svolgimento di tali attivita' l'impresa, cosi' designata per il coordinamento di sistema, riferisce periodicamente alla Direzione Generale per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.



Note all'art. 6:
- Per il testo del quinto comma dell'art. 4 della legge
24 dicembre 1985, n. 808, si veda nelle note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
808 del 1985:
«Art. 2 (Comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica). - Per assicurare la coordinata e razionale
applicazione degli interventi di cui all'art. 3, e'
istituito il comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica presieduto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui
delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri degli affari esteri, della difesa,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
commercio con l'estero e delle partecipazioni statali, un
rappresentante dell'ufficio del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica e un rappresentante dell'ufficio del Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da
tre esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza
nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di
partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
settore.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
I componenti effettivi e supplenti del comitato sono
nominati per un triennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato e' costituito validamente con la
maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri a
maggioranza assoluta dei presenti.
Alla segreteria del comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo
stato dell'industria aeronautica ed in particolare
sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli
aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
finanziamenti e contributi erogati ai sensi della presente
legge e sull'attivita' svolta dal comitato con particolare
riferimento ai pareri resi.
La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti
che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che
abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente
devono presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego dei
benefici stessi.
La relazione e' trasmessa dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, entro il 31 luglio di
ciascun anno, al Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale per la
trasmissione al Parlamento, unitamente alla relazione
previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge
5 agosto 1978, n. 468.
Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato di
previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.».



 
Art. 7
Disciplina dei diritti di regia

1. Le imprese realizzatrici di progetti di cui all'articolo 2 oggetto di interventi a valere sulla legge n. 808 del 1985 sono tenute, in relazione a vendita di prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei medesimi progetti, al pagamento all'erario di diritti di regia, fino a concorrenza dell'importo degli interventi fruiti.
2. I diritti di regia sono definiti nel provvedimento di cui all'articolo 6, comma 4, come quote degli incassi delle vendite dei prodotti indicati sopra applicando aliquote anche differenziate secondo scaglioni di avanzamento degli incassi. Tali scaglioni sono determinati considerando la previsione di incassi totali valutata dal Comitato.
3. Nel provvedimento di cui all'articolo 6, comma 4, ai fini del calcolo dei diritti di regia, dal totale degli incassi previsti puo' essere esclusa la parte relativa a vendite ad Enti istituzionalmente preposti alla tutela degli interessi della sicurezza nazionale. In tale caso l'impresa beneficiaria non effettua il versamento di diritti di regia che si riferiscono agli incassi relativi alle vendite ai predetti Enti.
4. L'impresa beneficiaria di interventi per progetti di cui all'articolo 2 presenta entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Direzione generale dichiarazione relativa agli eventuali incassi conseguiti nel precedente anno solare in relazione all'utilizzo commerciale dei risultati del progetto.
5. I diritti di regia sono versati presso la Tesoreria provinciale dello Stato (stato di previsione delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze) con riferimento agli incassi ricevuti in ciascun anno solare, entro il successivo 31 luglio. La quietanza del versamento viene presentata entro il successivo 30 settembre al Ministero per lo sviluppo economico - Direzione generale per la politica industriale e la competitivita'.
6. I versamenti dei diritti di regia hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 808 del 1985. I versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento della erogazione dei finanziamenti.
7. Nel caso di programmi per i quali l'intervento e' stato frazionato ai sensi dell'articolo 6, comma 5, il Direttore generale dispone che l'inizio del versamento dei diritti di regia abbia luogo l'anno successivo all'ultima erogazione dei finanziamenti riguardanti l'intero progetto.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n.
808 del 1985:
«Art. 3 (Finanziamenti e contributi per la
partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
aeronautici in collaborazione internazionale). - Per le
finalita' di cui all'art. 1, alle imprese nazionali
partecipanti a programmi in collaborazione internazionale
per la realizzazione di aeromobili, motori, equipaggiamenti
e materiali aeronautici possono essere concessi:
a) finanziamenti per l'elaborazione di programmi e
l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi,
realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
industrializzazione ed avviamento alla produzione fino alla
concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di
produzione sostenuti in relazione all'apprendimento
precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di
regime;
b) contributi in conto interessi, non superiori al 60
per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, sui finanziamenti concessi da istituti di credito, per
lo svolgimento dell'attivita' di produzione di serie, nella
misura del 70 per cento del costo del programma di
produzione considerato e per un periodo massimo di cinque
anni. Per le iniziative localizzate nei territori di cui
all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la misura e'
rispettivamente elevata al 70 per cento e all'80 per cento;
c) contributi in conto interessi sui finanziamenti
per un periodo massimo di dieci anni di istituti di credito
relativi a dilazioni di pagamento ai clienti finali, nelle
misure necessarie ad allineare le condizioni del
finanziamento a quelle praticate dalle istituzioni
finanziarie nazionali delle imprese estere partecipanti al
programma.
Gli interventi di cui al presente articolo possono
essere effettuati anche in relazione all'eventuale
finanziamento, da parte delle imprese nazionali, delle
attivita' comuni di programma per la quota di loro
pertinenza.».



 
Art. 8
Divieti

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non possono essere concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, addi' 14 settembre 2010

Il Ministro ad interim: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive Registro n.4, foglio n. 183
 
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