Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 agosto 2010
Criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili fossili per la risoluzione anticipata della convenzione CIP 6 in essere.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato interministeriale prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e assimilate;
Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, che introduce modifiche e integrazioni al provvedimento CIP n. 6/1992 in materia di prezzi di cessione dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge n. 9/1991, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') in applicazione del criterio del costo evitato;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2006 recante l'approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra in applicazione alla direttiva 2003/87/CE e in particolare le disposizioni contenute con riferimento agli impianti termoelettrici in regime Cip 6;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009) ed in particolare l'art. 30, comma 20, secondo cui l'Autorita' «propone al Ministro dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con i produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori aderenti devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le convenzioni»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 dicembre 2009 (di seguito: decreto 2 dicembre 2009) concernente i meccanismi per la risoluzione volontaria e anticipata delle convenzioni Cip 6, secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 20, della citata legge n. 99/2009;
Vista la relazione sull'adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico per gli anni 2010 e 2011 trasmessa in data 17 maggio 2010 da Terna S.p.A., in qualita' di concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ai sensi del decreto ministeriale 25 aprile 2005;
Considerato che, con comunicazione del 10 maggio 2010, Terna ha reso noti i giorni critici per l'anno 2010 individuando 35 giorni di massima criticita' del sistema elettrico per un numero complessivo di 840 ore;
Considerato che Terna nella relazione sull'adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico per gli anni 2010 e 2011, ha evidenziato una situazione di maggiore criticita' nelle isole rispetto al continente, ed in particolare in Sicilia, difficilmente gestibile nella copertura del fabbisogno con adeguati margini di riserva e/o di gestione della sicurezza della rete;
Ritenuto che tale situazione di criticita' non possa modificarsi significativamente nel prossimo triennio in relazione ai tempi di realizzazione delle principali infrastrutture;
Ritenuto opportuno procedere alla risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 separatamente a seconda della tipologia di impianto, definendo in via preliminare i parametri per il calcolo dei corrispettivi spettanti per la risoluzione anticipata delle convenzioni aventi ad oggetto impianti assimilati alimentati da combustibili fossili e rinviando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalita' per la risoluzione anticipata delle convenzioni aventi ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia;
Ritenuto opportuno riconoscere agli impianti assimilati alimentati da combustibili fossili l'ulteriore corrispettivo per la disponibilita' di capacita' di cui all'art. 4, comma 7, del decreto 2 dicembre 2009 nelle ore di massima criticita' del sistema elettrico in misura differenziata per gli impianti localizzati sul continente ovvero sulle isole in considerazione del maggior rischio di mancata copertura del fabbisogno evidenziato da Terna;
Ritenuto opportuno verificare che gli oneri di sistema derivanti dalla risoluzione anticipata di ciascuna convenzione o di piu' convenzioni facenti capo ad un medesimo produttore siano inferiori a quelli che si realizzerebbero in caso di scadenza naturale della convenzione o dei gruppi di convenzioni;
Ritenuto opportuno erogare i corrispettivi dovuti in due soluzioni al fine di garantire al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE) una maggiore flessibilita' per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie alla liquidazione delle somme spettanti agli operatori titolari di impianti che aderiscono alla risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e corrispettivo riconosciuto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 4, comma 7, del decreto 2 dicembre 2009, definisce criteri e parametri per il calcolo del corrispettivo da riconoscere agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da combustibili fossili e oggetto delle convenzioni Cip 6 in essere, che aderiscono alla risoluzione anticipata delle medesime convenzioni, nonche' le modalita' e tempistiche per le erogazioni.
2. Il corrispettivo C(in base)fossili di cui all'art. 4, comma 4, del decreto 2 dicembre 2009, e' riconosciuto dalla data di risoluzione della convenzione e viene erogato dal GSE secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5 del presente decreto.
3. Per gli impianti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto 2 dicembre 2009, per i quali e' stato riscontrato, annualmente, il mantenimento in esercizio, e' riconosciuto, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del decreto, un corrispettivo per la disponibilita' di capacita', commisurato al valore del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, per le ore di massima criticita' del sistema elettrico in funzione della localizzazione dell'impianto. Il corrispettivo C(in base)fossili,es riconosciuto e' erogato annualmente a consuntivo e pari a:
C(in base)fossili,es = CEE · P(in base)conv · h(in base)fossili,es dove:
CEE (espressa in €/MWh) e' il valore del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse definito dal titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92 nell'ipotesi di prezzo differenziato tra ore piene e ore vuote, aggiornato annualmente nelle sole ore piene sulla base del valore a conguaglio per l'anno di riferimento;
P(in base)conv (espresso in MW) e' la potenza oggetto della convenzione siglata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
h(in base)fossili,es e' il numero di ore per le quali e' riconosciuto il corrispettivo C(in base)fossili,es , pari a 600.
4. Per gli impianti localizzati nelle isole il medesimo corrispettivo C(in base)fossili,es e' riconosciuto per ulteriori 2840 ore. Tale corrispettivo aggiuntivo e' riconosciuto, in ragione delle ore eccedenti le 600 di cui al comma 3, sulla base della disponibilita' programmata e comunicata annualmente a Terna.
5. Il corrispettivo C(in base)fossili,es e' riconosciuto per tre anni dalla risoluzione anticipata della convenzione Cip 6 e, comunque, non oltre la data di scadenza naturale della medesima convenzione. Per ciascun anno, il corrispettivo e' riconosciuto per intero ovvero in misura proporzionale alla durata residua della convenzione.
6. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base delle informazioni fornite da Terna in merito all'effettivo mantenimento in esercizio degli impianti e alle ore di disponibilita' programmata degli impianti situati nelle isole di cui al comma 4, il GSE determina i corrispettivi spettanti ed eroga gli stessi, dandone preventiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
 
Art. 2
Procedure per la risoluzione anticipata
delle convenzioni Cip 6

1. I titolari delle convenzioni Cip n. 6/92 aventi ad oggetto impianti di produzione di energia elettrica assimilati alimentati da combustibili fossili presentano al GSE istanza vincolante di risoluzione della singola convenzione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base del modello di istanza predisposto dal GSE.
2. Al fine di verificare il rispetto della condizione di cui all'art. 30, comma 20, della legge n. 99/2009, il GSE verifica le istanze presentate ai sensi del comma 1 effettuando, per ciascun impianto, secondo i parametri indicati nell'allegato 1, una comparazione tra la stima degli oneri connessi alla durata residua delle convenzioni e gli oneri derivanti dalla risoluzione anticipata determinati ai sensi del presente decreto. Per gli impianti riferibili allo stesso gruppo societario alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i raggruppamenti indicati nell'allegato 2, il GSE effettua la medesima verifica a livello aggregato su tutti gli impianti per i quali e' stata presentata l'istanza vincolante, al fine di accertare sull'intero aggregato che vi sia comunque riduzione degli oneri.
3. Solo per gli impianti o gruppi di impianti per i quali risulta verificata positivamente, ai sensi del comma 2, la convenienza per il sistema, il GSE, entro il 20 novembre 2010, procede, con decorrenza 1° gennaio 2011, alla sottoscrizione dei contratti di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 e comunica al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorita' i dati, non appena disponibili, relativi ai corrispettivi da erogare per ogni impianto e gli oneri connessi al finanziamento.
4. Ai fini del dispacciamento, ferma restando la comunicazione degli operatori prevista dal Codice di rete, il GSE entro il 30 novembre 2010 comunica a Terna l'elenco degli impianti per i quali e' stata risolta la convenzione.
5. Il GSE eroga i corrispettivi spettanti in due soluzioni, di cui:
a) la prima, al 31 gennaio 2011, pari all'80% del corrispettivo spettante;
b) la seconda, al 31 maggio 2011, pari al restante 20%.
 
Art. 3
Disposizioni finali

1. I corrispettivi erogati dal GSE ai sensi del presente decreto sono posti a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3.
2. Resta ferma la facolta' dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di effettuare ispezioni sugli impianti oggetto della risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6 di cui al presente decreto, anche dopo la risoluzione stessa, al fine di verificare, per gli anni trascorsi in vigenza della convenzione, il rispetto delle condizioni che hanno dato titolo alle tariffe CIP6. A tal fine, il GSE inserisce nello schema di contratto di risoluzione delle convenzioni, preventivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, una specifica clausola contrattuale per la salvaguardia degli eventuali effetti dei suddetti controlli.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto 2 dicembre 2009 in merito alla relazione annuale che il GSE presenta al Ministero dello sviluppo economico circa i risparmi effettivamente realizzati a seguito della risoluzione anticipata.
4. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante del presente decreto.
5. Il presente decreto e' inviato alla registrazione della Corte dei conti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dello sviluppo economico, ed entra in vigore il giorno successivo alla data di prima pubblicazione.
Roma, 2 agosto 2010

Il Ministro, ad interim: Berlusconi

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 105
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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