Gazzetta n. 248 del 22 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 2 agosto 2010
Ripartizione ed assegnazione delle risorse destinate al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, alle Regione e province autonome di Trento e Bolzano, per l'annualita' 2010.


IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche, per l'orientamento
e la formazione

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attivita' formative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalita' di finanziamento delle attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta';
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118 comma 16 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto - dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1 comma 10;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1 commi 622 e 624;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese», e in particolare l'art. 13;
Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
Visto il decreto interministeriale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296» registrato presso la Corte dei Conti il 10 gennaio 2008 (registro n. 1, foglio n. 7, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona o dei beni culturali);
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 19 novembre 2008 sui piani di riparto relativi ai contributi finalizzati alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, adottato a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e in particolare l'art. 18, comma 1 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione, assegnando allo stesso una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate, e disponendo inoltre che vi affluiscano le risorse del gia' Fondo per l'occupazione istituito con decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (art.1, comma 7), nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», e in particolare l'art. 37;
Visto l'Accordo siglato in Conferenza Unificata il 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e in particolare l'art. 2 comma 154;
Visto l'Accordo del 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Ritenuto di dover procedere al riparto e al trasferimento delle risorse relative all'annualita' 2010 nella misura di euro 189.109.570,00, al netto delle risorse da destinare per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;
Ritenuto di utilizzare per il riparto di dette risorse i medesimi criteri individuati dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007 sopra richiamato e gia' applicati per le annualita' precedenti sulla base del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 19 novembre 2008;
Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota prot. 1933/AOODGPS del 25 giugno 2010 a ripartire le suddette risorse secondo i criteri definiti con decreto interministeriale del 19 novembre 2008;
Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1

1. Come previsto dalle norme richiamate in premessa, con riferimento all'annualita' 2010, sono destinati, ai sensi dell'art. 68, comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modifiche e integrazioni, euro 189.109.570,00 al finanziamento delle iniziative per l'esercizio del diritto dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, al netto delle risorse da destinare per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente.
2. Le somme di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 19 novembre 2008 citato in premessa. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1 sulla base dei dati riportati in tabella 2:
Parte di provvedimento in formato grafico


4. Una quota pari fino al 10% delle risorse assegnate puo' essere riservata per le azioni di sistema collegate all'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.
 
Art. 2

1. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle Amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procedera' al trasferimento delle risorse di cui alla tabella 1 indicata all'art. 1.
2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.
3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale per l'esercizio dell'obbligo di istruzione - diritto/dovere, ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 30 giugno 2011. La trasmissione dei rapporti dovra', preferibilmente, avvenire attraverso posta elettronica ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e le province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la collaborazione dell'ISFOL presenta un documento di monitoraggio nazionale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
4. La trasmissione dei rapporti di monitoraggio, di cui al precedente comma, secondo i termini e i criteri previsti, costituisce condizione ai fini dei trasferimenti di risorse relativi alle annualita' successive.
5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e delle province autonome
Roma, 2 agosto 2010

Il direttore generale: Mancini
 
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