Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 settembre 2010
Fissazione delle sessioni degli esami finali dei corsi di lauree universitarie triennali dell'area sanitaria per l'anno accademico 2009-2010.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico iniversitario e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, anorma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto con il Ministro della sanita';
Vista la nota in data 23 aprile 2002 del presidente della Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia;
Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), del decreto 2 aprile 2001, che gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, articolati in due sessioni, si svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

Decreta:

Art. 1

Gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie previsti dal decreto 2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2009-2010, si svolgeranno nei mesi di ottobre-novembre 2010 e marzo-aprile 2011.
Gli atenei interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra indicati le date di inizio degli esami per i singoli diplomi universitari e per le singole lauree.
Le date fissate per gli esami dei singoli corsi sono comunicate almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario - e al Ministero della salute - Direzione generale delle risorse umnae e delle professioni sanitarie. A conclusione delle sessioni d'esame gli atenei comunicano ai predetti Ministeri i dati distinti per professione relativi agli abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie.
 
Art. 2

Alle sessioni sono ammessi i candidati che hanno regolarmente frequentato i singoli corsi, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.
 
Art. 3

Sono a carico delle universita' sede di esami gli oneri finanziari connessi allo svolgimento degli stessi, ivi compresi i compensi e itrattamenti di missione da corrispondere ai membri dell commissioni giudicatrici a ai rappresentanti esterni, per i quali si applicano per ciascuna sessione le norme previste dal decreto ministeriale 15 ottobre 1999 adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Roma, 9 settembre 2010

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Gelmini Il Ministro della salute
Fazio
 
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