Gazzetta n. 240 del 13 ottobre 2010 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
DELIBERAZIONE 17 marzo 2010
Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali. (Direttiva n. 10).

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
Visti, in particolare, gli articoli 17 e 21 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernenti i compiti del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e le materie oggetto delle direttive e degli atti di indirizzo dal medesimo emanati;
Visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunita' europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunita' europee;
Viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'indipendenza, integrita' e responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica comunitaria e la Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica comunitaria COM(2005) 217 del 25 maggio 2005;
Vista la segnalazione della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica n. 1/2009 del 19 gennaio 2009, concernente l'applicazione del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nella quale si osserva che le regole comunitarie sono riconducibili ai principi di imparzialita', completezza, trasparenza e riservatezza individuati dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
Visto il parere della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica del 10 settembre 2010;
Considerato che l'applicazione dei principi del Codice delle statistiche europee da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale puo' fornire un contributo significativo ai fini del miglioramento del funzionamento del Sistema stesso, con particolare riguardo al rafforzamento dell'indipendenza istituzionale e funzionale degli enti ed uffici che lo compongono, nonche' della qualita' dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali;
Ritenuto necessario adottare un Codice italiano delle statistiche ufficiali che definisca gli strumenti per promuovere e verificare la corretta applicazione dei principi del Codice delle statistiche europee nell'ambito del Sistema statistico nazionale;
Ritenuto di procedere all'adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema assume il valore di atto di indirizzo;

Delibera:
la direttiva n. 10
Adozione del Codice italiano delle statistiche ufficiali

Art. 1
Ambito di applicazione del Codice

1. I principi e le misure individuate dal presente Codice si applicano all'attivita' svolta dagli enti ed uffici di statistica del Sistema statistico nazionale per la produzione delle statistiche ufficiali.
2. Per «enti ed uffici del Sistema statistico nazionale» si intendono, rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 e della legge 28 aprile 1998, n. 125.
3. Per «statistiche ufficiali» si intende la produzione statistica contenuta nel programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale.
 
Art. 2
Principi

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale informano la propria attivita' ai seguenti 15 principi:
1. indipendenza professionale - l'indipendenza professionale degli organi statistici dagli organismi politici e normativi e dai settori privati assicura la credibilita' della statistica ufficiale;
2. mandato per la raccolta dei dati - il mandato giuridico in base al quale vengono raccolte informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche ufficiali deve essere dichiarato in modo esplicito a chi e' invitato a rispondere;
3. adeguatezza delle risorse - le risorse a disposizione dell'ufficio di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessita' della statistica ufficiale;
4. l'impegno in favore della qualita' - tutti i membri del Sistema statistico nazionale si impegnano a operare e a collaborare conformemente ai principi fissati nella dichiarazione sulla qualita' del sistema statistico europeo;
5. riservatezza statistica - deve essere assolutamente garantita la tutela dei dati personali dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), cosi' come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici;
6. imparzialita' e obiettivita' - l'ufficio di statistica deve produrre e diffondere statistiche ufficiali nel rispetto dell'indipendenza scientifica nonche' in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori;
7. solida metodologia - le statistiche di qualita' devono fondarsi su una solida metodologia. Cio' richiede strumenti, procedure e competenze adeguate;
8. procedure statistiche appropriate - alla base di statistiche di qualita' devono esserci appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida;
9. onere non eccessivo sui rispondenti - il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. L'ufficio verifica la gravosita' dell'onere per i rispondenti e stabilisce un programma per la sua riduzione nel tempo;
10. efficienza rispetto ai costi - le risorse devono essere utilizzate in maniera efficiente;
11. pertinenza - le statistiche ufficiali devono soddisfare le esigenze degli utenti;
12. accuratezza e attendibilita' - le statistiche ufficiali devono rispecchiare la realta' in maniera accurata e attendibile;
13. tempestivita' e puntualita' - le statistiche ufficiali devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualita';
14. Coerenza e confrontabilita' - le statistiche ufficiali devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili a livello territoriale; dovrebbe essere possibile combinare i dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto;
15. accessibilita' e chiarezza - le statistiche ufficiali devono essere presentate in una forma chiara e comprensibile, essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialita', con i relativi metadati e le necessarie istruzioni.
 
Art. 3
Misure per dare attuazione al Codice

1. L'Istat promuove la conoscenza e l'applicazione del presente Codice nell'ambito del Sistema statistico nazionale attraverso specifiche azioni di comunicazione, interventi di formazione, strumenti di premialita' e diffusione delle migliori pratiche.
2. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale adottano le misure necessarie a dare applicazione ai principi di cui all'art. 2 e promuovono presso l'amministrazione di appartenenza la conoscenza del presente Codice e le iniziative necessarie alla sua corretta attuazione.
3. Gli enti ed uffici di cui al comma 2 informano l'Istat di ogni eventuale difficolta' incontrata nell'applicazione del presente Codice, al fine di intraprendere azioni volte a superare tali difficolta'.
 
Art. 4
Autovalutazione dello stato di attuazione del Codice

1. Gli enti ed uffici del Sistema statistico nazionale verificano il rispetto del presente Codice nella produzione delle statistiche ufficiali di propria competenza.
2. Gli strumenti per la verifica di cui al comma 1 sono definiti dall'Istat e approvati dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.
 
Art. 5
Monitoraggio dello stato di attuazione del Codice

1. L'Istat effettua il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Codice e riferisce con cadenza annuale al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, anche in merito alle iniziative intraprese ai sensi degli articoli 3 e 4, al fine di adottare atti volti ad attuare i principi del presente Codice.
Roma, 17 marzo 2010

Il presidente: Giovannini
 
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