Gazzetta n. 237 del 9 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 settembre 2010
Bando per la presentazione di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori per favorire ricambio generazionale e sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca (Futuro in ricerca 2010 - FIRB n. 584/Ric.)


IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Visto il decreto-legge n. 85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacita' competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalita';
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2006);
Visto l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;
Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base» (Regolamento FIRB), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
Visto il decreto ministeriale n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007, e successive modifiche e integrazioni, con cui e' stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato D.M. n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);
Visto il decreto ministeriale n. 755 del 18 novembre 2009, con il quale sono stati destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2009 per iniziative in favore di giovani ricercatori;
Considerata la necessita' di proseguire nell'opera volta a favorire il ricambio generazionale presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori;
Considerato che appare altresi' fondamentale garantire il necessario sostegno economico anche alle eccellenze scientifiche emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR;
Ritenuta la necessita' di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 6 comma 1 del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1
Programma «Futuro in ricerca 2010»

Attraverso il Programma «Futuro in Ricerca 2010» questo Ministero intende proseguire nell'opera volta a favorire sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e gia' presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori.
Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle sottoindicate «Linee d'intervento» in qualita' di Responsabili di progetto (Principal Investigator) e secondo le modalita' e nei termini successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno triennale.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Il programma «Futuro in ricerca 2010» e' rivolto:
a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano compiuto il 32° anno di eta' alla data di scadenza del presente bando e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da piu' di 2 anni e da meno di 6 anni;
b) Linea d'intervento 2: a dottori di ricerca italiani o comunitari, non strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, che non abbiano compiuto il 36° anno di eta' alla data di scadenza del presente bando e che, alla stessa data, abbiano conseguito il dottorato di ricerca da piu' di 6 anni e da meno di 10 anni;
c) Linea d'intervento 3: a giovani docenti o ricercatori che non abbiano compiuto il 40° anno alla data di scadenza del presente bando, gia' strutturati presso gli atenei italiani, statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR.
2. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 1 debbono avere almeno tre pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
3. I dottori di ricerca rientranti nella Linea di intervento 2 debbono avere almeno sei pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
4. Per i dottori di ricerca di linea 1 o di linea 2 gia' in possesso di specializzazione conseguita, precedentemente al dottorato, presso una scuola di specializzazione universitaria, i limiti di eta' anagrafica di cui al comma 1 del presente articolo sono incrementati di un numero di anni pari alla durata della scuola di specializzazione.
 
Art. 3
Tipologie di ricerca

Il Programma «Futuro in ricerca 2010» intende finanziare progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, rientranti in uno qualsiasi dei settori scientifici definiti dall'European Research Council.
Saranno peraltro considerate prioritarie (secondo le modalita' e nei limiti specificati al successivo art. 7) le tematiche relative alle energie alternative e/o sostenibili, all'agricoltura e ambiente, al patrimonio artistico-culturale e ambientale, alla mobilita' sostenibile, all'homeland security, alla salute e alle scienze della vita, ritenute strategiche per l'economia nazionale.
 
Art. 4
Modalita' di intervento

1. Per le finalita' indicate all'art. 1 del presente bando ed ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro, al lordo della quota dell'1% per le attivita' di valutazione e monitoraggio, progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale.
2. Alle diverse linee di intervento sono riservate le seguenti risorse, sempre al lordo della quota dell'1% per le attivita' di valutazione e monitoraggio:
a) 10 milioni di euro per la Linea di intervento 1;
b) 20 milioni di euro per la Linea di intervento 2;
c) 20 milioni di euro per la Linea di intervento 3.
3. Qualora le risorse relative a una linea d'intervento non siano totalmente assegnate per carenza di progetti ammessi a finanziamento, le quote residuali sono portate in accrescimento al finanziamento delle altre linee d'intervento, in quota proporzionale alle risorse indicate al comma 2.
 
Art. 5
Caratteristiche dei progetti

1. Ogni progetto di ricerca e' proposto da un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso dei requisiti indicati nell'art. 2 (coordinatore di progetto) e, indipendentemente dall'appartenenza alla linea d'intervento, puo' prevedere una o piu' unita' di ricerca, facenti capo ad atenei italiani, statali o non statali, o ad enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR; anche le singole unita' di ricerca (una delle quali deve far capo allo stesso coordinatore di progetto) debbono ricadere sotto la responsabilita' scientifica di un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nell'art. 2; nell'ambito di uno stesso progetto possono essere ricomprese unita' di ricerca appartenenti a diverse linee d'intervento, fermo restando che la riserva delle risorse di cui al precedente comma 2, si intende riferita alla linea d'intervento del coordinatore di progetto.
2. Il coordinatore di progetto e i responsabili di unita' di ricerca, in sede di presentazione della domanda, attestano l'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e si impegnano a completare le attivita' di progetto presso le istituzioni indicate all'atto della presentazione del progetto stesso.
3. Il Coordinatore di progetto ha la responsabilita' scientifica e organizzativa del progetto, fatta salva la responsabilita' di ogni unita' di ricerca nella gestione operativa dei contributi assegnati, nel rispetto dei regolamenti interni di amministrazione, finanza e contabilita'.
4. I progetti, redatti sia in italiano sia in inglese, sono presentati esclusivamente per via telematica entro il termine di cui al successivo art. 6. Entro i dieci giorni successivi a tale termine, copia cartacea dei progetti deve essere trasmessa, debitamente sottoscritta dai proponenti, ai Rettori degli atenei d'appartenenza o ai Presidenti degli enti di ricerca di appartenenza. Per verifiche successive, il Ministero puo' chiedere copia del documento depositato.
5. I progetti sono redatti utilizzando modelli/domanda (A e B) appositamente predisposti dal Ministero, e disponibili in rete nello specifico sito http//futuroinricerca.miur.it. I progetti devono contenere, tra l'altro, l'indicazione dei seguenti dati:
a) titolo del progetto e settore ERC di afferenza;
b) nome del coordinatore di progetto e dei responsabili delle unita' di ricerca partecipanti;
c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per unita' operative;
d) riassunto (abstract) del progetto di ricerca;
e) parole chiave proposte;
f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
g) stato dell'arte;
h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
i) ruolo di ciascuna unita' operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalita' di integrazione e collaborazione;
l) costo complessivo del progetto, articolato per voci di spesa, secondo quanto previsto dal D.M. 378 del 24 marzo 2004;
m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialita' applicative;
n) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti.
6. Non e' ammessa la partecipazione a piu' di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma «Futuro in Ricerca 2010».
7. A tutti i ricercatori che risultano coinvolti (come coordinatori di progetto, o come responsabili di unita' o come semplici partecipanti) nei progetti in corso di svolgimento e finanziati dal precedente Programma «Futuro in ricerca», di cui al D.D. 19.12.2008 prot. 1463/ric/2008, e' fatto divieto di partecipare a qualunque titolo al presente bando.
8. Nel caso in cui il coordinatore di progetto o di unita' di ricerca sia un giovane dottore di ricerca non strutturato (linee d'intervento 1 e 2), l'istituzione scientifica ospitante, entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando, trasmette al MIUR (anche cumulativamente, con apposito elenco nominativo) l'apposita dichiarazione attestante la propria disponibilita' a stipulare con il giovane ricercatore, nel rispetto della normativa vigente, uno specifico contratto di durata almeno pari alla durata del progetto. La mancata dichiarazione di disponibilita' comporta l'esclusione dell'intero progetto dalle successive procedure di cui al presente bando. In caso di finanziamento, la successiva mancata stipula del contratto prima dell'avvio del progetto comporta la decadenza dell'intero progetto dall'ammissione al finanziamento.
9. Per ogni progetto ammesso al finanziamento, l'entita' del contributo FIRB e' definita tenendo conto dei criteri stabiliti dal D.M. 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70% dei costi esposti, fatta eccezione per i contratti con giovani ricercatori, interamente a carico del MIUR.
10. Al termine dei progetti, una commissione di esperti di settore, anche di nazionalita' non italiana, procedera' ad una valutazione ex-post incentrata sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti, fornendo un giudizio complessivo e conclusivo.
 
Art. 6
Termine di presentazione e dimensioni finanziarie

1. La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento e' fissata al 23 novembre 2010, alle ore 17.00, per i coordinatori di progetto (modello A), e al 15 novembre 2010, alle ore 17.00, per i responsabili di unita' (modello B).
2. Il costo relativo a ciascun progetto deve risultare compreso tra euro 300.000 ed euro 1.200.000.
 
Art. 7
Valutazione scientifica e relativi criteri

1. La selezione delle proposte e' curata dalla Commissione di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (Commissione FIRB), che ha la responsabilita' della valutazione dei progetti e funzione di garanzia nei confronti della comunita' scientifica e del Ministero, e che si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, sia dell'opera di revisori anonimi, anche stranieri, selezionati dalla Commissione tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero, utilizzando le parole chiave indicate nei progetti e secondo il criterio della «peer review» (prima fase: valutazione scientifica), sia di panel di esperti (un panel per ciascuna delle aree tematiche di cui al precedente art. 3), ognuno dei quali composto da tre esperti di settore, sempre selezionati dalla Commissione tra gli esperti appartenenti alla banca dati del Ministero (seconda fase: audizioni).
2. Nella fase di valutazione scientifica, ciascun progetto e' valutato da due revisori indipendenti, che devono rilasciare, per via telematica, una dichiarazione d'impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilita'.
3. La procedura valutativa si svolge per via telematica, garantendo ai revisori di poter formulare giudizi analitici e di riassumerli in valutazioni sintetiche finali espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i seguenti criteri:
a) rilevanza, originalita' e possibile impatto della ricerca proposta e della sua metodologia, nonche' potenzialita' di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte: fino a punti 25;
b) possibilita' di conseguire nei tempi previsti i risultati attesi e coerenza tra le richieste economiche e la ricerca proposta: fino a punti 10;
c) qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore di progetto e dei responsabili di unita', con riferimento alla valutazione della loro attivita' scientifica negli ultimi cinque anni secondo criteri di valutazione scientifica internazionali, ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 25.
4. Qualora il progetto affronti una o piu' delle tematiche indicate al precedente art. 3, esso puo' beneficiare di un bonus di 3 punti relativamente al criterio di cui alla lettera a del precedente comma 3, fermo restando comunque il limite massimo di 25 punti complessivi previsti per tale criterio.
5. Qualora il coordinatore e/o almeno uno dei responsabili di unita' abbia partecipato (sempre come coordinatore di progetto o responsabile di unita') al bando di cui al D.D. 1463/ric del 19 dicembre 2008 (Programma «Futuro in Ricerca» 2008) ricevendo un punteggio pari a 38/40 o superiore, senza peraltro aver conseguito il finanziamento, il progetto puo' beneficiare di un bonus di 3 punti relativamente al criterio di cui alla lettera c del precedente comma 3, fermo restando comunque il limite massimo di 25 punti complessivi previsti per tale criterio.
6. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, i revisori indipendenti forniscono alla Commissione, per ogni progetto, un dettagliato giudizio congiunto.
7. Nel caso in cui i revisori non si accordino sul giudizio congiunto oppure nel caso di contraddizione tra giudizio espresso e punteggio attribuito o di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la Commissione individua un terzo revisore esterno ed attiva le piu' opportune procedure per permettere di addivenire comunque al giudizio congiunto.
8. Solo i progetti con punteggio complessivo almeno pari a 48/60 possono essere utilmente collocati nella graduatoria di cui al successivo comma 8, ai fini dell'eventuale ammissione alla fase di cui al successivo art. 8.
9. Al termine della procedura di valutazione di tutti i progetti presentati, la Commissione, sulla base dei punteggi assegnati dagli esperti, definisce, per ogni linea d'intervento, una graduatoria provvisoria dei progetti, ai fini dell'ammissione alla fase di cui al successivo art. 8.
 
Art. 8
Audizioni e graduatorie finali

1. Per ogni linea d'intervento e' ammesso alla fase delle audizioni, secondo l'ordine di graduatoria di cui al precedente art. 7, un numero di progetti tale da raggiungere (secondo le richieste formulate nei progetti stessi, e fermo restando quanto stabilito al comma 3 dell'art.4 del presente bando) un ammontare di risorse pari al doppio delle quote stabilite al comma 2 del precedente art. 4.
2. Le audizioni, riservate ai coordinatori di progetto, sono volte all'accertamento sia della reale conoscenza, da parte del proponente, delle tematiche di progetto (stato dell'arte, obiettivi, modalita' attuative) e della lingua inglese, sia della reale attitudine del proponente alla gestione scientifica del progetto e al coordinamento delle unita' di ricerca, con particolare riferimento agli aspetti di carattere temporale e finanziario.
3. Per ogni progetto ammesso alle audizioni, il competente panel esprime un giudizio analitico, riassunto in una valutazione numerica finale da 0 a 15 punti. Solo i progetti con punteggio almeno pari a 10/15 possono essere utilmente collocati nella graduatoria finale di cui al successivo comma 5, ai fini dell'eventuale ammissione al finanziamento.
4. Ogni panel fornisce altresi' alla Commissione FIRB una dettagliata relazione, allegando i giudizi e i punteggi relativi a ciascuno dei progetti ammessi alle audizioni.
5. Per i soli progetti utilmente collocabili in graduatoria, nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma 3, la Commissione FIRB somma i punteggi della prima fase e quelli della seconda fase e definisce, per ogni linea d'intervento, la graduatoria finale dei progetti, ai fini dell'ammissione al finanziamento.
6. La stessa Commissione FIRB propone al Ministero, nel rispetto dei vincoli di cui al precedente art. 4, e sulla base della graduatoria sopra indicata, l'elenco dei progetti da ammettere a finanziamento, indicando il contributo proposto per ciascuno di essi, sulla base della complessiva congruita' accertata, ma comunque in misura non inferiore all'80% dell'ammontare richiesto o giudicato necessario.
7. Con apposito decreto ministeriale di recepimento delle proposte della Commissione, vengono rese pubbliche le graduatorie dei progetti finanziati, una per ogni linea d'intervento.
8. Il costo riconosciuto come congruo per ogni progetto e' comunicato dal MIUR al Coordinatore di progetto che provvede a rideterminare i costi delle singole unita' operative.
9. Dopo la rideterminazione, e' emanato l'apposito decreto direttoriale di ammissione ai contributi, ed e' altresi' comunicata ai Rettori degli atenei e ai Presidenti degli enti di ricerca coinvolti nei progetti, ciascuno per la parte di propria competenza, la quota di finanziamento spettante ad ogni unita' operativa.
10. Le modalita' di erogazione dei contributi sono dettagliate in sede di emanazione del decreto direttoriale di ammissione ai contributi; tale decreto stabilisce altresi' la definizione delle modalita' di verifica in itinere delle attivita' e dei risultati effettivamente conseguiti, nonche' le modalita' di verifica delle spese effettivamente sostenute.
 
Art. 9
Indicazioni operative e conclusione del procedimento

1. I progetti di cui al presente decreto debbono essere presentati, entro il termine di cui al precedente art. 5, utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://sitofirb.cineca.it
2. Tutto il materiale prodotto e' considerato rigorosamente riservato ed e' utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
3. La procedura di valutazione scientifica (referaggio) si conclude entro 180 giorni dalla data di scadenza del bando.
4. La procedura relativa alle audizioni, compresa la formulazione delle graduatorie finali, si conclude entro 90 giorni dall'insediamento dei panel
5. Responsabile del procedimento e' l'ing. Mauro Massulli - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della Ricerca - Ufficio V - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
 
Art. 10
Richiesta di informazioni e modulistica

Per ogni informazione e' possibile rivolgersi agli Uffici di ricerca degli Atenei e degli Enti pubblici di ricerca, ovvero all'indirizzo di posta elettronica futuroinricerca@miur.it, che assicura la tempestiva e corretta assistenza sia in fase di predisposizione dei progetti sia in fase di eventuale realizzazione degli stessi.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2010

Il direttore generale: Agostini
 
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