Gazzetta n. 236 del 8 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 9 settembre 2010
Riconoscimento, al sig. Torres Garavito Cesar Andres, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Torres Garavito Cesar Andres, nato a Bogota' il 25 luglio 1980, cittadino colombiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», conseguito in Colombia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico «Inginiero mecanico» conseguito presso l'«Universidad Santiago de Cali» come attestato nel luglio 2004;
Preso atto che l'istante e' iscritto presso il «Consejo Profesional Nacional de Ingenierias Electrica, Mecanica y Profesiones Afines» da ottobre 2007;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 28 novembre 2007, con scadenza il 18 luglio 2011 per lavoro subordinato;
Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto l'art. 49, comma del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

1) Al sig. Torres Garavito Cesar Andres, nato a Bogota' il 25 luglio1980, cittadino colombiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sez. A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia;
2) l'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, salava la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;
3) il riconoscimento di cui al punto uno e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalita' di svolgimento delle prove sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;
4) la prova attitudinale, relativa alla sezione A, settore industriale vertera' sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) costruzioni di macchine, 2) impianti elettrici; (solo orale): 3) impianti industriali, 4) impianti termoelettrici, 5) deontologia e ordinamento professionale;
Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

1) Prova attitudinale : il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
2) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.
3) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art.4 e altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del il candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
4) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.
 
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