Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2010 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 20 settembre 2010
Valutazione di idoneita' del Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali, a norma degli articoli 1, comma 2, lettera A) e 2-bis, legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni adottato dall'Associazione unitaria degli avvocati e procuratori dello Stato (Pos. 38443). (Deliberazione n. 10/536).


LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, Cons. Salvatore Vecchione,

Premesso

che con nota del 22 luglio 2010 (atto pervenuto in data 28 luglio 2010) l'Associazione Unitaria degli Avvocati e Procuratori dello Stato ha trasmesso, ai fini della relativa valutazione da parte della Commissione, un «Codice di autoregolamentazione in ordine ai servizi essenziali a norma degli artt. 1, 2° comma lett. A) e 2 bis L. 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni»;
che pertanto la Commissione ha esaminato il testo del Codice;

Considerato

che la legge n. 146 del 1990 e succ. modd., all'art. 1, comma 1, lett. a), individua «l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione», come un servizio pubblico essenziale rientrante nel campo di applicazione della legge medesima;
che, successivamente, la legge n. 83 del 2000 ha espressamente incluso, nell'art. 2 (divenuto art. 2-bis della legge n. 146 del 1990) nel campo di applicazione della normativa in questione, anche le astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere dai professionisti;
che il comma 1 del citato art. 2-bis della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. prevede l'obbligo nei casi in esame del «rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili» di cui all'art. 1, ed afferma che la Commissione «promuove l'adozione da parte delle associazioni e degli organismi di rappresentanza» del lavoro autonomo, ivi compreso quello prestato dai professionisti «di codici di autoregolamentazione che devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello, tipico, di dieci giorni, nonche' l'indicazione della durata e delle motivazioni dell'astensione collettiva» e debbono altresi' «assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1»;
che il Codice di autoregolamentazione in esame contiene:
l'indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni» per le astensioni dalle funzioni difensive, consultive e contenziose, nonche' la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 1, comma 1);
la fissazione del termine per la comunicazione della revoca dell'astensione (art. 1, comma 2);
la determinazione della durata massima del periodo di astensione dalle attivita' giudiziarie (art. 2, comma 1);
la previsione di un intervallo di tempo tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva (art. 2, comma 2);
l'individuazione analitica dei servizi essenziali da garantire durante l'astensione (art. 3);
che pertanto l'insieme delle norme contenute nel Codice di autoregolamentazione in ordine ai vari profili dell'esercizio del diritto degli Avvocati e Procuratori dello Stato di astenersi dalle loro funzioni si puo' ritenere coerente con le regole della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonche' con gli orientamenti applicativi risultanti dalle delibere della Commissione;

Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, lett. a) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. il Codice di autoregolamentazione in esame in tutte le sue parti;

Dispone
la comunicazione della presente delibera all'Associazione unitaria avvocati e procuratori dello Stato, al Ministro della Giustizia nonche', ai sensi dell'art. 13 lett. n) della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone inoltre
la pubblicazione del Codice di autoregolamentazione in esame e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
Roma, 20 settembre 2010

Il presidente: Pitruzzella
 
Allegato

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN ORDINE AI SERVIZI ESSENZIALI (A norma degli articoli 1, comma 2, lettera a) e 2-bis, legge 12
giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni)

Il diritto dell'Associazione Unitaria Avvocati e Procuratori dello Stato di proclamare l'astensione totale o parziale degli avvocati e procuratori dello Stato dalle proprie funzioni e' esercitato nei limiti che seguono.
1) La proclamazione dell'astensione dalle funzioni difensive, consultive e contenziose, sara' comunicata almeno dieci giorni prima dell'inizio, con indicazione della durata e delle motivazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia ed all'Avvocato Generale dello Stato.
Le stesse autorita' saranno avvertite anche in caso di revoca spontanea almeno cinque giorni prima della data indicata per l'inizio dell'astensione.
La revoca dell'astensione per effetto di accordo con le autorita' sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta della Commissione di Garanzia sara' immediatamente comunicata.
2) L'astensione dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i tre giorni consecutivi.
Non puo' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno decorsi trenta giorni dalla conclusione dell'astensione precedente. Salvo i limiti derivanti dalla necessita' di assicurare i servizi essenziali, non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attivita' giudiziarie su base distrettuale , ovvero coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
3) Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate le attivita' relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969 n . 742 e
successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni seguenti:
a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione e' limitato ai procedimenti sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi speciali di repressione di condotte antisindacali e discriminatorie;
b) in materia amministrativa il divieto di astensione e' limitato ai procedimenti sommari di natura cautelare;
c) in materia penale l'astensione non e' consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti ed ai procedimenti e processi per i quali e' imminente la prescrizione o, se pendenti in Cassazione, maturi nei successivi novanta giorni;
d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie , civili penali o amministrative in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non convalidato o confermato entro termini perentori.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone