Gazzetta n. 226 del 27 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 8 luglio 2010
Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.


IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 24 miliardi di euro;
Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' prot. 100/SCPS/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalita' di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Visto il decreto legge 17 maggio 1996, n. 280 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, recante «Disposizioni urgenti nel settore sanitario»;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'articolo 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
Vista la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19/05/2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
Vista la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 98 di modifica della delibera CIPE n. 4/2008 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE 18 dicembre 2008, n. 97 di riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanita' - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4 lettera b) del Regolamento approvato, con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato articolo 20 della legge n. 67 del 1988;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' la tabella F delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999 n. 488, 23 dicembre 2000 n. 388, 28 dicembre 2001 n. 448, 27 dicembre 2002 n. 289, 24 dicembre 2003 n. 350, 30 dicembre 2004 n. 311, 23 dicembre 2005 n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203 e 23 dicembre 2009 n. 191;
Vista l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano»;
Vista la suddetta legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) art. 1, commi 310, 311 e 312, che detta disposizioni per l'attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni;
Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;
Visto l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la «Definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'», a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 154 del 5 luglio 2006), con il quale si e' proceduto alla prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266/2005;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007), con il quale si e' proceduto alla seconda ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007), con il quale si e' proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008,), con il quale si e' proceduto alla quarta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2009,) con il quale si e' proceduto alla quinta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 164 del 17 luglio 2007, recante «Programma investimenti art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67 - Regione Campania, in applicazione dell'art. 1, comma 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006)»;
Visto l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266 del 2005, che dispone che «gli Accordi di programma, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione si intendono risolti limitatamente agli interventi per i quali la relativa richiesta di finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale termine, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La disposizione si applica anche agli interventi per i quali la richiesta di finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli Accordi medesimi, nonche' agli interventi ammessi a finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla Regione o Provincia Autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto alla aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute»;
Visto l'art. 1, comma 311, della suddetta legge n. 266 del 2005, che prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266 del 2005 si e' proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi la cui richiesta di finanziamento non e' stata presentata al Ministero della Salute entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
Regione Piemonte, Accordo sottoscritto in data 22 aprile 2008, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 186.680.975,51, di cui risulta non richiesto n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 510.259,42;
Regione Lombardia, III Atto integrativo dell'Accordo di programma del 3 agosto 2007, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 220.000.000,00, di cui risulta non richiesto n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 2, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 1.345.238,00;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266 del 2005, si e' proceduto, inoltre, ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di ammissione a finanziamento risultino presentate, ma valutate non ammissibili al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
Regione Piemonte, Accordo sottoscritto in data 22 aprile 2008, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 186.680.975,51, di cui risulta non ammesso a finanziamento n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 1, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 7.359.510,81;
Regione Campania, Accordo sottoscritto in data 28 dicembre 2000, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 643.241.205,58, al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risultano non ammessi a finanziamento n. 52 interventi, come specificato nell'allegato B pag. 3, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 143.412.470,72;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 310 e 311, della citata legge n. 266 del 2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento entro il 31 dicembre 2008 e non aggiudicati, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
Regione Sicilia, Accordo sottoscritto in data 30 aprile 2002, per un importo complessivo a carico dello Stato di € 922.063.074,73, al netto delle revoche operate dai succitati D.I., di cui risulta non aggiudicato n. 1 intervento, come specificato nell'allegato B pag. 4, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di € 2.943.804,91;
Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti Accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di € 155.571.283,86, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005, a seguito della risoluzione degli Accordi di programma individuati in premessa, per le finalita' indicate dall'articolo 1, comma 311, della medesima legge, sono revocati gli impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a € 155.571.283,86, come specificato nella tabella di cui all'allegato A , che fa parte integrante del presente decreto, ed in particolare:
€ 7.869.770,23, a seguito della revoca di n. 2 interventi dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Piemonte;
€ 1.345.238,00, a seguito della revoca di n. 1 intervento dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Lombardia;
€ 143.412.470,72, a seguito della revoca di n. 52 interventi dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Campania;
€ 2.943.804,91, a seguito della revoca di n. 1 intervento dell'Accordo di programma gia' sottoscritto con la regione Sicilia.
 
Art. 2

Gli interventi relativi agli impegni di spesa revocati sono riportati per ogni singola Regione nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro della salute: Fazio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2010 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 14, foglio n. 258
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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