Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 9 luglio 2010
Ripartizione, tra le regioni e le province autonome, delle risorse destinate al finanziamento di progetti di formazione rivolti ai lavoratori occupati, per l'annualita' 2007-2008.


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (gia' Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di una quota annua del Fondo per l'Occupazione;
Visto il parere favorevole espresso in data 29 aprile 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 23/cont/I/2010 del 4 maggio 2010 recante approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, e successive variazioni, del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53 si dispone, per le annualita' 2007 e 2008, la destinazione della somma di euro 30.987.414, in favore delle Regioni e Province Autonome per il finanziamento di progetti di formazione destinati a lavoratori occupati.
2. L'onere di cui al precedente comma fa carico sul capitolo 7033 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 del Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Le Regioni e Province Autonome, nel confronto con le Parti Sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, con le seguenti modalita' di intervento:
a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalita' previste dalla legge n. 2/2009;
b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.
 
Art. 2

1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto, pari ad euro 30.987.414, vengono assegnate con vincolo di scopo e ripartite tra le Regioni e le Province Autonome, come da tabella di seguito riportata:

Parte di provvedimento in formato grafico


(Le risorse sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome sulla base della distribuzione percentuale dei lavoratori dipendenti attribuibili ai settore privato e pubblico (Dati Istat - Forze di Lavoro, Media 2008).)
2. Le Amministrazioni regionali e delle province autonome garantiscono nelle diverse tipologie di azione, il principio delle pari opportunita'.
 
Art. 3

1. Le Regioni e Province Autonome predispongono specifiche procedure di evidenza pubblica per l'utilizzo delle risorse assegnate e trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'atto deliberativo dell'organo competente, relativo all'avvio delle procedure di cui sopra, a seguito del quale il Ministero del lavoro procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella dell'art. 2 del presente decreto.
2. Le Regioni e Province Autonome comunicano al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.
3. Il contribuito di cui all'art. 1 del presente decreto e' utilizzato nel rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamento CE n. 800/08 e Regolamento CE n. 1998/06 «de minimis»).
4. Trascorsi 36 mesi (trentasei) dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca ed al successivo disimpegno delle risorse non impegnate dalle Regioni e Province Autonome con impegni giuridicamente vincolanti.
 
Art. 4

1. Le Regioni e le Province Autonome inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi del presente decreto. I dati vengono raccolti sulla base di schede di monitoraggio elaborate dal Ministero del lavoro in accordo con le Regioni e le Province Autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio coerente con le diverse filiere della formazione continua.
Roma, 9 luglio 2010

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
 
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